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Dichiarazione mod. 74 bis

  • Domenica Cristina Tripaldi

    Potenza
    20/12/2021 14:41

    Dichiarazione mod. 74 bis

    In seno ad una procedura fallimentare dichiarata in data 5/6/2021 si riscontrano alcune fatture per prestazioni di servizi afferenti il periodo precedente la dichiarazione di fallimento, emesse (dall'imprenditore fallito) in data 31/10/2021 e registrate in pari data, pur in mancanza dell'incasso.
    Il curatore nominato non ha assolto all'obbligo di presentare il mod. 74 bis nei termini.
    A mio parere il curatore è tenuto a presentare il modello 74 bis in via tardiva (entro 90 giorni dalla scadenza naturale del 5/10/2021).
    Quanto alle fatture emesse (prestazioni afferenti il periodo ante fallimento, fatturate nel periodo post) le stesse non andranno incluse nel mod. 74 bis per le seguenti ragioni:
    1) trattandosi di prestazioni di servizi l'operazione si intende effettuata all'atto del pagamento o, come nel caso di specie, all'atto dell'emissione della fattura. Tale momento determina l'esigibilità dell'imposta che viene a ricadere nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento;
    2) le fatture sono state emesse e registrate nel periodo successivo al fallimento, mentre il Mod 74 bis accoglie le sole operazioni "registrate" nella parte dell'anno solare ante procedura, né ricorrono i presupposti di cui all'art. 74 bis co. 1 DPR 633/72 secondo cui "gli obblighi di fatturazione e registrazione , sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore entro quattro mesi dalla nomina".
    Ove si condividesse tale impostazione qual è il trattamento da riservare all'iva a debito derivante dalle fatture emesse in epoca successiva al fallimento?
    Ringrazio sin da ora.

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/12/2021 11:51

      RE: Dichiarazione mod. 74 bis

      Certamente le fatture in questione non vanno considerate fra gli importi da indicare nel Mod. 74-bis.

      Seguendo il principio della "causa genetica" affermati più volte dalla Suprema Corte, l'IVA portata da tali fatture non è "IVA post" ma "IVA ante" procedura, perché ante procedura è, appunto, la sua causa genetica.

      Dovrà quindi essere ricompresa nelle liquidazioni relativa al periodo in cui sono emesse la fatture, dovrà essere ricompresa nella dichiarazione IVA annuale, nel modulo relativo alle operazioni post fallimento, ma non dovrà essere considerata debito in prededuzione bensì debito concorsuale, da pagare in sede di riparto, in base al suo grado di privilegio, solo a seguito di rituale istanza di ammissione da parte dell'Agenzia delle Entrate e ammissione al passivo.

      Con ogni probabilità l'Agenzia contesterà tale procedimento, ma riteniamo che i principi dettati dalla Corte di Cassazione non portino ad altra conclusione.

      Non affrontiamo, perché non oggetto della domanda, l'aspetto dell'emissione da parte del fallito di una serie di fatture mesi dopo la dichiarazione di fallimento, operazione che ci lascia decisamente perplessi.