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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
ammissione al passivo della procedura equiparabile a pagamento di un atto di recupero
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Salvatore Marangella
Taranto15/06/2023 13:21ammissione al passivo della procedura equiparabile a pagamento di un atto di recupero
Si richiede un parere sulla seguente fattispecie.
Un contribuente "controllante" un gruppo di imprese e che si trovi a debito IVA, può o dare seguito alla prestazione pecuniaria (versamento dell'IVA a debito), oppure optare per la liquidazione dell'IVA di gruppo, che gli consente di prendere in carico le eccedenze delle società controllate trasferite con la predetta procedura, ed utilizzare in compensazione gli eventuali saldi positivi che ne derivano.
Se aderisce a questa seconda ipotesi, il contribuente viene onerato della prestazione delle garanzie richieste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, che deve essere prestata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
Nella fattispecie in esame, la società optava per la liquidazione IVA di gruppo e ricevendo un credito Iva da una società controllata, provvedeva a compensarlo con il suo debito Iva.
In seguito alla compensazione effettuata, è intervenuto il fallimento della società controllante che per tale ragione, nonostante avesse effettuato la compensazione (mentre era in bonis), non è stata in grado di fornire la prestazione della garanzia di cui sopra nei termini indicati.
Sicchè ha legittimato l'agenzia delle entrate a disconoscere la compensazione effettuata.
La stessa Agenzia delle Entrate, con proprio interpello ha indicato che il "pagamento" di un atto di recupero emesso per le ragioni di cui sopra, legittima successivamente il contribuente ad inserire nuovamente nella propria dichiarazione il credito di imposta Iva che aveva "illegittimamente" compensato e ricevuto dalla controllata.
L'agenzia delle Entrate ha infatti emesso un atto di recupero alla società fallita, disconoscendo la compensazione effettuata per mancata prestazione della garanzia e richiedendo l'importo a debito.
Ci si chiede ora se l'insinuazione al passivo effettuata dall'Agenzia delle Entrate in forza dell'atto di recupero e la sua conseguente ammissione al passivo della procedura, possa di per se e giuridicamente legittimare il fallimento ad inserire in sede dichiarazione il credito di imposta, equiparando in tal modo l'ammissione al passivo effettuata al pagamento dell'atto di recupero.
Si ringrazia per il riscontro che vorrete offrire.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como23/06/2023 10:28RE: ammissione al passivo della procedura equiparabile a pagamento di un atto di recupero
Non siamo riusciti a trovare la risposta a interpello citata nel quesito, della quale gentilmente chiediamo gli estremi, ma semplicemente basandoci su quanto scritto nel quesito stesso ne costruiremmo così l'iter logico:
- la controllante ha utilizzato in compensazione di un suo debito, un credito della controllata
- la controllante non presta la garanzia quindi l'Agenzia disconosce la compensazione e chiede il versamento dell'importo a debito
- la controllante effettua il versamento, quindi il credito della controllata originariamente compensato ritorna a esistere
- se abbiamo ben compreso, si presuppone che tale credito sia stato acquisito, per poi utilizzarlo nella compensazione di gruppo, dalla controllante, e quindi dopo il pagamento torni nella sua titolarità.
Se questa è la costruzione, a questo punto tutto si gioca su cosa si intende per il "pagamento", scritto fra virgolette anche nel quesito: se per "pagamento" si intende pagamento, allora la semplice ammissione al passivo pagamento certamente non è, quindi il credito in questione potrà essere utilizzato solo dopo che tale importo sia stato effettivamente pagato in sede di riparto.
Non ci pare infatti plausibile che sia sufficiente il riconoscimento del debito da parte della controllante, con l'ammissione al passivo o con altri metodi (p.es. presentando richiesta di, e iniziando a pagare, una rateizzazione), per rendere immediatamente utilizzabile il credito d'imposta che consegue il "pagamento".
Come detto, non abbiamo reperito la risposta a interpello citata, quindi se vi fosse scritto qualcosa di diverso, ovviamente potrebbe cambiare anche il tenore della presente risposta.
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