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Fatturazione vendita beni immobili Fallimento

  • Rolando Partiti

    MODENA
    11/10/2011 15:43

    Fatturazione vendita beni immobili Fallimento

    Quali sono le regole a cui attenersi per la emissione di fatture nella procedura di vendita dei beni immobili?. In particolare si richiede quali delle le seguenti procedure sono corrette.
    ipotesi 1)
    Deposito cauzionale in futuro acconto prezzo: non va emessa alcuna fattura
    Versamento saldo prezzo : emissione della fattura per l'intero importo, compreso il deposto cauzionale che solo a questo punto diventa un corrispettivo ai sensi dell'art 6 comma 2 legge IVA.
    Versamento acconti : emissione fattura con le modalità del saldo prezzo di cui sopra .
    ipotesi 2)
    Emissione della fattura definitiva solo al momento del decreto di aggiudicazione poichè fino a quella data il GD può sempre sospendere le operazioni di vendita o impedirne il perfezionamento ai sensi dell'art. 108 LF . Pertanto le somme fino ad allora corrisposte non sono da considerarsi "corrispettivi" ma una forma di vendita con riserva di gradimento
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      04/11/2011 01:13

      RE: Fatturazione vendita beni immobili Fallimento

      Per quanto riguarda la fatturazione, alla procedura fallimentare si applicano le regole ordinarie, e quindi, come da Lei correttamente inquadrato:

      - il deposito cauzionale non va fatturato

      - l'acconto va fatturato con le medesime modalità stabilite per il saldo prezzo

      - il saldo prezzo va fatturato entro 30 giorni dal pagamento (art. 6, II comma e art. 74-bis, II comma, del D.P.R. 633/72).

      Le ordinarie regole IVA si applicano anche alle modalità di fatturazione del saldo prezzo, dovranno quindi essere rispettate le regole stabilite per la cessione degli immobili, nelle svariate fattispecie previste dal D.P.R. 633/72.
      • Valentina Leo

        Forlì (FC)
        17/11/2016 10:04

        RE: RE: Fatturazione vendita beni immobili Fallimento

        Mi intrometto nella discussione in quanto ho il medesimo problema.
        Ho effettuato la vendita di un bene immobile di proprietà della società fallita, l'aggiudicatario ha versato il saldo prezzo e la cauzione. La cauzione probabilmente non sarà sufficiente a coprire le spese e l'Iva ora mi chiedo quando va emessa la fattura di vendita.
        Ovvero, quest'ultima va emessa entro 30 giorni dal pagamento del prezzo di aggiudicazione (così come previsto per i beni mobili) applicando in fattura anche l'Iva oppure, si può tranquillamente attendere l'emissione del decreto di trasferimento considerato che, come più sopra accennato, ai sensi dell'art. 108 L.F. al Giudice Delegato è attribuito il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita di un bene immobile anche ad aggiudicazione avvenuta e prima che sia emesso il decreto di trasferimento?.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          08/12/2016 18:56

          RE: RE: RE: Fatturazione vendita beni immobili Fallimento

          Il fatto che la cauzione possa non essere sufficiente al pagamento di spese e IVA è, per quanto riguarda gli adempimenti fiscali dovuti, irrilevante.

          Ciò premesso, le regole da applicare sono stabilite dai seguenti due articoli del D.P.R. 633/72:

          - art. 6, II comma: "l'operazione si considera effettuata: a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità ... all'atto del pagamento del corrispettivo"

          - art. 74-bis, II comma: "Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento ... Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni".

          Quindi la fattura deve essere emessa entro trenta giorni dal pagamento del saldo prezzo
          • Elisa Rossi

            FORLI' (FC)
            23/05/2024 16:56

            RE: RE: RE: RE: Fatturazione vendita beni immobili Fallimento

            mi inserisco nella discussione; nel caso la cauzione non sia sufficiente a coprire il pagamento di spese e IVA a carico dell'aggiudicatario (come da avviso di vendita) è necessario richiedere il pagamento delle ulteriori spese all'aggiudicatario o se ne farà poi carico la procedura?
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              26/05/2024 21:10

              RE: RE: RE: RE: RE: Fatturazione vendita beni immobili Fallimento

              Non ci è chiaro in quale fase della vendita si sia, e quale sia l'effettivo problema.

              L'ipotesi che ci pare più probabile è che sia avvenuta l'aggiudicazione, sia stato richiesto il pagamento del saldo più il deposito per spese, e tale deposito non sia rivelato sufficiente per coprire tali spese (per errore nella sua determinazione o per qualunque altro motivo).

              Se così fosse, semplicemente si dovrà richiedere un ulteriore versamento, prima di procedere al decreto di trasferimento.

              Se invece il decreto di trasferimento fosse già stato emesso e l'insufficienza del deposito per spese si sia manifestata successivamente, certamente tali ulteriori spese non dovranno far carico alla procedura ma dovranno essere richiesta al cessionario, se del caso in via giudiziale: che siano a suo carico è chiaramente scritto nel bando.