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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
Compensazione crediti tributari
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Anna Lina Gentili
Civitanova Marche (MC)03/03/2021 10:12Compensazione crediti tributari
Capita a volte che nel passivo del Fallimento risultino ammessi in prededuzione i crediti dei professionisti che hanno assisto la società fallita nella precedente procedura di concordato preventivo, avviata con la presentazione della domanda ex art. 161, 6° comma, L.Fall., poi sfociata in fallimento a seguito, ad esempio, di provvedimento di inammissibilità della proposta, mancata approvazione dei creditori o revoca all'ammissione ex art. 173 L.Fall..
In tal caso si pone la questione circa la qualificazione ed il trattamento del credito Iva derivante dalle fatture emesse dai suddetti professionisti (advisor legale e finanziario, attestatore e periti) nei confronti della procedura fallimentare a seguito di un riparto parziale, ai quali la società poi fallita aveva conferito l'incarico professionale prima della presentazione della domanda di cui all'art. 161, 6° comma, L.Fall..
Come è noto, ai sensi dell'art. 56 L.Fall., richiamato dall'art. 169, i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il debitore concordatario/fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso purché il fatto genetico di entrambe le obbligazioni si sia verificato prima della data di presentazione della domanda. Il predetto istituto della compensazione opera anche con riguardo ai crediti tributari.
Ciò premesso si chiede di sapere come considerare il credito Iva risultante dalle fatture emesse dai suddetti professionisti, ovvero se lo stesso possa essere considerato:
a) maturato prima della data di presentazione della domanda di concordato e, quindi, compensabile solo con i crediti concorsuali dell'Amministrazione finanziaria per il solo fatto che il mandato professionale è stato conferito prima del deposito della domanda ex art. 161, comma 6, L.Fall.; se così fosse, in caso di utilizzo da parte della Curatela di detto credito in compensazione con i debiti tributari (per Iva o ritenute) maturati dopo la dichiarazione di fallimento, vi sarebbe il rischio che l'Agenzia delle Entrate contesti l'indebita compensazione;
b) maturato dopo la data di presentazione della domanda di concordato e, quindi, compensabile con i debiti tributari sorti dopo la dichiarazione di fallimento o richiedibile a rimborso, considerato che l'attività del professionista è stata svolta integralmente (nel caso dell'attestatore o dei periti) o per la maggior parte (nel caso degli advisor) dopo la presentazione della domanda c.d. "in bianco".
Ringrazio anticipatamente per la risposta ed invio cordiali saluti.
Anna Lina Gentili-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como14/03/2021 15:57RE: Compensazione crediti tributari
La domanda è pare acuta e corretta, e fortunatamente siamo anche in grado di darle risposta (non accade spesso, nelle domande che inquadrano puntualmente situazioni delicate).
Da un lato è infatti vero che la prestazione è stata commissionata (e questo ha poca importanza) ed eseguita (e questo invece ne ha molta) prima della "data di presentazione della domanda di concordato", come recita l'art. 169 l.fall., correttamente richiamato nel quesito.
Ma è anche vero che tali importi vengono pagati in prededuzione perché "sorti in occasione o in funzione" della procedura concorsuale, come richiede l'art. 111 l.fall. perché siano qualificabili come tali.
Riteniamo che la risposta possa essere desunta proprio dalle sentenze che hanno fissato il principio della "causa genetica", una per tutte la 8222/2011, della quale ci pare opportuno riportare un ampio stralcio, nel quale abbiamo evidenziato la frase che riteniamo ci sia utile in questa sede:
"L'individuazione di tale momento non comporta d'altronde il mutamento del soggetto nei confronti del quale la fattura dev'essere emessa, ed a carico del quale sorge pertanto il credito di rivalsa, in quanto, dal punto di vista civilistico, l'evento generatore di tale credito rimane pur sempre la prestazione professionale conclusasi prima del fallimento.
Ciò impedisce di qualificare il credito in questione come credito di massa, da soddisfare in prededuzione ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 1, n. 1 ... essendo a tal fine necessario che il credito sia sorto nei confronti della gestione fallimentare, come spesa o come credito di amministrazione, o ancora come credito inerente all'esercizio provvisorio dell'impresa. Ai fini dell'individuazione dei crediti di massa, infatti, il profilo determinante non è costituito dall'elemento temporale, ma da quello funzionale, e cioè dal loro riferimento a costi assunti nell'interesse dei creditori concorsuali per il conseguimento degli scopi dell'esecuzione collettiva, restando necessariamente esclusi da tale nozione i crediti, pur fatti valere nei confronti del fallimento, che non siano sorti in occasione e per le finalità della procedura, ma siano geneticamente riconducigli all'attività dei fallito".
Se il criterio non deve essere quello temporale ma quello funzionale, allora la disposizione è esattamente sovrapponibile a quella dell'art. 111 l.fall.: l'onorario va pagato in prededuzione perché la relativa prestazione è ritenuta funzionale alla procedura, e se è funzionale alla procedura, allora l'IVA é IVA endoconsorsuale, "IVA post", per usare una terminologia corrente nella pratica professionale.-
Anna Lina Gentili
Civitanova Marche (MC)10/12/2025 19:09RE: RE: Compensazione crediti tributari
Buona sera,
chiedo cortesemente conferma della risposta del 14/03/2021 al mio precedente quesito del 03/03/2021, alla luce della risposta ad interpello dell'Agenzia delle entrate n. 521/2022 la quale, richiamando anch'essa la sentenza della Corte di Cassazione n. 8222/2011, afferma che, affinché possa operare la compensazione agli effetti di cui all'art. 56, comma 1, L.Fall., è necessario che ricorra l'anteriorità, rispetto alla data dell'apertura della procedura concorsuale, del fatto genetico dei rispettivi debiti e crediti ed il rapporto di reciprocità tra le contrapposte obbligazioni. A tal fine, non rileva il momento in cui l'effetto compensativo si produce, né che il credito vantato dal fallito sia divenuto liquido ed esigibile successivamente all'apertura della procedura.
Nel caso della citata risposta ad interpello, i debiti comprovati dalle fatture emesse dai professionisti al momento del pagamento dell'onorario in sede di riparto in favore di creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 2), c.c., risultavano connessi a prestazioni geneticamente riconducibili all'attività dell'istante antecedente l'apertura della procedura concorsuale.
Pertanto, l'Agenzia delle entrate ha affermato che il credito IVA, sorto per effetto delle predette prestazioni:
- benché esigibile (in base alla legge IVA) solo al momento del pagamento del corrispettivo del servizio reso dal professionista (o, se antecedente, della fatturazione) e, dunque, nel caso di specie, dopo l'avvio della procedura, in occasione del riparto;
- trovando la sua causa genetica nella precedente attività dell'istante;
è compensabile con le posizioni debitorie geneticamente antecedenti l'apertura della procedura e, dunque, con i debiti tributari pregressi eventualmente non assolti e non con l'IVA o altri tributi (es. le ritenute d'acconto) nel corso della procedura (come richiesto con l'interpello).
Nel caso concreto di cui mi sto occupando, le fatture pagate nel 2021 in occasione del riparto parziale sono relative alle prestazioni rese da tre professionisti (gli advisor, due avvocati ed un commercialista) incaricati dalla società fallita 4 o 5 giorni prima della data di deposito della domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, 6° comma, L.Fall. e da altri da due professionisti (l'attestatore ed il perito per la stima dei beni mobili), incaricati successivamente alla data di deposito di detta domanda.
Tutti i professionisti hanno, quindi, svolto la loro attività dopo la data di deposito della domanda di concordato preventivo con riserva (19/05/2015), consistita prevalentemente nella redazione del piano e della proposta concordataria (presentata a novembre 2015, a cui seguiva il decreto ammissione a febbraio 2016), ad eccezione di una limitatissima attività svolta dai due avvocati ai fini della redazione e presentazione della suddetta domanda con riserva. La dichiarazione di fallimento segue il decreto di revoca ex art. 173 L.Fall. all'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Si chiede, quindi conferma che il credito IVA portato dalle fatture emesse dai suddetti professionisti in occasione del riparto parziale sia compensabile con il debito per ritenute d'acconto da versare a seguito del pagamento dei crediti dei dipendenti in occasione dell'imminente riparto finale.
Grazie e un cordiale saluto.
Anna Lina Gentili-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como20/12/2025 11:53RE: RE: RE: Compensazione crediti tributari
Come scritto nel quesito, la risposta a interpello citata in esso si rifà alla sentenza 8222/2011, della quale riporta l'ampio stralcio che abbiamo riportato anche noi nella risposta precedente, confermiamo quindi quanto scritto.
Ci pare chiaro quanto abbiamo evidenziato in grassetto: "il profilo determinante non è costituito dall'elemento temporale, ma da quello funzionale, e cioè dal loro riferimento a costi assunti nell'interesse dei creditori concorsuali".
Indipendentemente dalla circostanza che l'incarico sia stato conferito prima o dopo l'apertura della procedura, il fatto che il loro credito sia stato ammesso in prededuzione significa con sufficiente evidenza, a nostro avviso, che la loro attività è stata svolta in occasione o comunque in funzione della procedura: il fatto genetico è quindi endoconcorsuale ed endoconcorsuale è quindi l'IVA sulle loro fatture.
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