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Note di variazione IVA ex art. 26 DPR 633/72 ante riparto finale per procedure dichiarate prima del 26/05/2021

  • Mariano Allegro

    LODI
    24/10/2022 13:04

    Note di variazione IVA ex art. 26 DPR 633/72 ante riparto finale per procedure dichiarate prima del 26/05/2021

    Come è noto, l'art. 18, comma 2, del DL 73/2021 ha disposto che "…(omissis)…Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso…(omissis)…".
    Non di meno, parecchi creditori hanno iniziato ad emettere e trasmette dette note di variazione IVA richiamando, per lo più, la nota sentenza della Corte di Giustizia U.E. (causa C-246/16) a cui ha fatto seguito la decisione della Suprema Corte (sentenza 25896 del 16/11/2020), anche nei confronti di fallimenti ampiamente dichiarati prima del 26 maggio 2021
    In tale evenienza, il Curatore che atteggiamento tributario deve tenere ?
    Allo stato, il sottoscritto contesta ritualmente l'emissione di dette note di variazione e non procede alla loro registrazione.
    E' corretto ?
    Un ringraziamento anticipato per la Vs. sempre preziosa collaborazione
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/11/2022 14:15

      RE: Note di variazione IVA ex art. 26 DPR 633/72 ante riparto finale per procedure dichiarate prima del 26/05/2021

      La questione è ampiamente dibattuta, dibattito che molto probabilmente non vedrà una conclusione certa, atteso che la modifica all'art. 26 citata nel quesito ha eliminato quella che appariva essere una distonia fra legislazione interna e normativa comunitaria e la questione si proporrà solo per le situazioni ante variazione (come quella qui in esame), "a esaurimento".

      La distonia menzionata sopra è fra la posizione comunitaria, che mira a difendere la neutralità dell'IVA, e quella nazionale, che mira a rinviare il più avanti possibile l'emissione della nota di credito e quindi il recupero dell'IVA da parte del contribuente (in bonis, ovviamente).

      Come ben sappiamo, in caso si verifichi questa distonia, da un lato dovrebbe prevalere la normativa comunitaria, dall'altro l'Agenzia delle Entrate applica quella italiana e non è facile contrastarla se, come nel caso in esame, le fonti comunitarie non sono di facile e immediata applicazione.

      Le due sentenze citate affermano infatti entrambe il principio di neutralità, ma:

      a) quella comunitaria afferma che "uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni", ma non dice certo che il recupero dell'IVA può avvenire subito all'apertura della procedura concorsuale, con la forza e la precisione che sarebbero necessarie per contrastare la normativa interna senza possibilità di opposizione da parte dell'Agenzie delle Entrate

      b) quella della Corte di Cassazione affronta una questione sensibilmente diversa (il creditore non aveva emesso la nota di credito ed era stato il Curatore - con procedura certamente anomala - a "rinunciare" alla detrazione dell'IVA in questione nel corso del giudizio tributario) ed entra nel tema che qui ci interessa solo nelle motivazioni, nelle quali leggiamo:
      - una citazione dalla sentenza comunitaria: "Per accordare il diritto alla riduzione della base imponibile, allora, è sufficiente che il soggetto passivo evidenzi l'esistenza di una probabilità ragionevole che il debito non sia saldato"
      - e subito dopo, che "Spetta quindi alle autorità nazionali stabilire, nel rispetto del principio di proporzionalità e sotto il controllo del giudice, quali siano le prove di una probabile durata prolungata del mancato pagamento che il soggetto passivo deve fornire in funzione delle specificità della vicenda"; enuncia quindi la necessità del recepimento di tale principio da parte delle autorità nazionali, che è effettivamente avvenuto con il D.L. 73/2021 ma, tale disposizione è chiara, solo per le procedure aperte dal 26/5/2021.

      In conclusione, benché vi siano elementi in base ai quali il creditore potrebbe sostenere la legittimità delle note di variazione emesse, restiamo dell'idea che l'atteggiamento prudente del Curatore sia quello di respingerle, sulla base proprio dell'indicazione del D.L. 73/2021 sul termine iniziale di decorrenza della modifica dell'art. 26.