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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
decreto riscossione
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Massimiliano Franza
Sanremo (IM)08/05/2025 11:55decreto riscossione
Buongiorno
società in fallimento con credito IVA ante fallimento per euro 100.000 ha debiti verso agenzia riscossione per 150.000 per tributi vari.
Secondo il mio parere alla luce del nuovo decreto riscossione nel caso in cui il curatore chiedesse il rimborso lo stesso verrebbe bloccato in quanto esistono debiti nei confronti dell'Agenzia della riscossione.
Il suddetto decreto semplifica le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all'erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari. In particolare, viene introdotta una nuova procedura che consente alla Riscossione, a seguito di segnalazione delle Entrate, di notificare una proposta di compensazione tra il debito non adempiuto e le somme che devono essere rimborsate al contribuente dalla stessa Agenzia delle entrate.
Chiedo Vs. parere circa quanto sopra.
Grazie
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como12/05/2025 18:57RE: decreto riscossione
Al di là del decreto riscossione, la risposta viene chiara e indiscutibile dall'art. 56 l.fall. e dal corrispondente art. 155 CCII:
- art. 56 l.fall: "I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso"
- art. 155 CCII: "I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo".
Il credito per rimborso IVA maturato ante fallimento (o apertura della liquidazione giudiziale) è azzerato dal maggiore controcredito dell'Agenzia delle Entrate.-
Massimiliano Franza
Sanremo (IM)13/05/2025 19:57RE: RE: decreto riscossione
Il mio dubbio è se è possibile, in virtù del decreto riscossione, compensare il credito iva non solo con un controcredito dell'Agenzia delle Entrate ma anche con il credito di atri enti titolari di credito che si avvalgono dell'Agenzia delle Entrare riscossione.
Infatti ai sensi del suddetto decreto, ed essendo inoltre stato pure modificato l'articolo 20-bis, D.Lgs. 46/1999, la compensazione volontaria investe tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate (e quindi anche in presenza di rimborsi ai fini delle imposte indirette), nonché' dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione.
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como22/05/2025 16:13RE: RE: RE: decreto riscossione
La dizione "tributi vari" nel quesito ci aveva fatto pensare a soli debiti verso l'Agenzia delle Entrate, e la risposta era semplice, ma la precisazione fatta ora richiede un'analisi più articolata, perché si pone il problema della compensazione fra crediti e debiti "gestiti" dall'Agente per la Riscossione per conto di soggetti diversi, per esempio un credito IVA e debiti verso INPS portati da cartelle non pagate.
E nel caso di procedure concorsuali a nostro avviso non cambia l'aspetto sostanziale, anche se cambia qualcosa sotto il profilo procedimentale.
Esponiamo qui di seguito il perché di tale convinzione, che ci pare ragionevole ma che, in assenza di fonti ufficiali o di dottrina sul punto, non possiamo assolutamente dare per certa e condivisa.
A differenza della precedente versione, che parlava di "tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate", la nuova formulazione dell'articolo 20-bis, D.Lgs. 46/1999 recita: "Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 [da qui in avanti 28-ter/602, n.d.a.], il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione".
La norma introduce quindi a livello generale (senza alcun riferimento a procedure concorsuali) una nuova forma di compensazione, non più fra debiti e crediti verso il medesimo soggetto, bensì fra debiti di un soggetto (l'Erario) e crediti anche di altri soggetti, senza richiedere l'adesione di alcuno di essi, ma solo la proposta del soggetto incaricato della riscossione e l'accettazione del creditore/debitore.
Per esaminare come ciò si inserisce nel caso che il creditore/debitore sia assoggettato a liquidazione giudiziale preliminarmente richiamiamo per comodità di lettura i primi due commi dell'art. 28-bis/602:
"1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso ... le somme da rimborsare".
"2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero"
Esaminiamo quindi cosa stabilisce, per quanto qui ci interessa, il quarto comma di tale articolo:
"In caso di rifiuto della predetta proposta ... cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e ... le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente della riscossione ... per l'avvio dell'azione esecutiva"
Essendo il debitore in procedura concorsuale, l'avvio dell'azione esecutiva è ovviamente precluso e di conseguenza (ancorché, ripetiamo, si tratti di una nostra opinione non supportata da prese si posizione ufficiali):
- se i debiti portati dalle cartelle sono verso l'Agenzia delle Entrate, vale il disposto dell'art. 56 l.fall. e 115 CCII: opera la compensazione e le somme in questione andranno restituite all'Agenzia
- ma se i debiti portati dalle cartelle sono verso soggetti diversi, non vediamo alternative al fatto che l'Agente per la Riscossione metta tali somme a disposizione del Curatore, unico soggetto abilitato ad acquisire l'attivo e a pagare i debiti del soggetto in procedura.
E in sede di riparto, riteniamo che "mettere a disposizione per l'avvio dell'azione esecutiva" non significhi certamente che tali somme si intendano costituite in pegno a favore dell'Agente per la Riscossione o del creditore terzo, di conseguenza esse confluiranno ordinariamente nell'attivo della procedura per essere distribuite seguendo l'ordine dei privilegi.
Se ciò è vero, è superato quanto previsto dal terzo comma del medesimo articolo 28-bis/602 ("In caso di accettazione della proposta ..."):
- se il debito è verso l'Agenzia delle Entrate, l'accettazione del Curatore non è necessaria essendo superata dalla previsione delle norme speciali concorsuali
- se è verso altri soggetti, il Curatore non potrà mai accettare una proposta che sottrae attivo alla procedura, potendo fra l'altro portare a una violazione dell'ordine dei privilegi.
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