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dichiarazione c.d. "esterometro" esiste obbligo per il curatore?

  • Marco Minguzzi

    Ravenna
    13/01/2022 12:41

    dichiarazione c.d. "esterometro" esiste obbligo per il curatore?

    Come noto a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato introdotto (art. 1, comma 3 bis, d.lgs 127/2015) per i soggetti stabiliti nel territorio dello stato l'obbligo di comunicazione delle fatture emesse e ricevute nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello stato (il c.d. esterometro).
    Mi chiedo se tale adempimento sia posto a carico anche del curatore, io ritengo potersi rispondere in senso negativo in quanto la norma di riferimento non cita espressamente il curatore fra i soggetti obbligati, nè l'adempimento mi pare riportato fra quelli previsti dal dpr 633/72 per i quali l'art. 74 bis indica il curatore fra i soggetti obbligati. Conseguentemente riterrei di non fare nulla.
    Ma chiedo un vostro cortese conforto in tal senso.
    Nel caso fosse da predisporre mi chiedo poi come andrebbe compilato dato che l'obbligo è trimestrale.
    Faccio un esempio:
    si supponga un fallimento dichiarato il 1.12.2021 per il quale il curatore abbia provveduto a registrare le fatture emesse dalla fallita fino a tale data, ed inoltre che il curatore, successivamente al 1.12.2021 abbia emesso lui stesso fatture di vendita a fronte di corrispettivi da riscuotere da ditte aventi sede all'estero.
    In un caso simile andrebbe presentato un unico esterometro per tutto il trimestre ottobre-dicembre, oppure due distinti modelli, uno per le operazioni ante fallimento ed uno per le operazioni post?
    Ringrazio anticipatamente per il riscontro
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      26/01/2022 11:21

      RE: dichiarazione c.d. "esterometro" esiste obbligo per il curatore?

      La decisione di ritenere il Curatore tenuto agli adempimenti tributari non specificatamente posti a suo carico da una norma di legge è a nostro avviso scelta di convenienza, più che giuridica.
      Ci spieghiamo.
      Sotto il profilo giuridico ci pare poco discutibile che siccome il Curatore, nonostante spesso l'Agenzia delle Entrate così lo qualifichi, non diviene il legale rappresentante dell'impresa fallita, egli non sia tenuto a effettuare gli adempimenti che la legge pone a carico dell'impresa, se non vi è una disposizione che lo stabilisce menzionandolo espressamente. Tanto più che sappiamo che il fallito non perde la legittimazione in campo tributario se non espressamente previsto appunto dalla norma.
      E proprio le disposizioni che pongono carico del Curatore molti degli adempimenti fiscali, da quelli previsti del D.P.R. 633/72 (compresa la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo antecedente quello della sua nomina) a quelli come sostituto d'imposta, avvalorano questa interpretazione: se vi fosse un subentro automatico nei doveri del legale rappresentante, non vi sarebbe bisogno di tali norme specifiche.
      Ciò premesso, la decisione se effettuare o meno tali adempimenti riteniamo opportuno comprenda anche una valutazione di convenienza.
      È infatti purtroppo possibile, e a volte probabile, che l'omissione di un adempimento generi irrogazione di sanzioni, accertamenti o comunque provvedimenti che sì, saranno a carico del Curatore e potranno richiedere un'attività a volte intensa; e allora, posto che se il Curatore effettua un adempimento al quale non è tenuto non è prevista alcuna sanzione o conseguenza negativa a suo carico, talvolta può essere conveniente (ovviamente se il Curatore ha tutti gli elementi per farlo ed è sicuro di ciò che dichiara) trasmettere una dichiarazione o un prospetto o effettuare un qualsiasi altro adempimento, che trovarsi in seguito a dover dimostrare la correttezza del proprio comportamento.
      Se questa fosse la strada scelta nel caso in esame, come per il Mod. 770 e a differenza della dichiarazione IVA relativa all'anno del fallimento la modulistica e le modalità di trasmissione dell'esterometro non prevedono la possibilità di trasmetterne due per il medesimo periodo, né ci pare opportuno presentarlo includendovi solo una parte delle operazioni (quelle successiva al fallimento); ci pare quindi inevitabile (si ripete: se il Curatore ha gli elementi per farlo) che esso debba comprendere tutte le operazioni del trimestre.