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Fallimento revocato - Oneri fiscali

  • Andrea Gianfrancia

    Parma
    03/03/2021 17:44

    Fallimento revocato - Oneri fiscali

    Buongiorno,
    in data 19.10.2020 sono stato nominato curatore fallimentare di una ditta individuale.
    L'imprenditore ha presentato reclamo ex art. 18 l.f. avverso la sentenza di fallimento.
    In data 02.03.2021 mi è stata notificata la sentenza della Corte d'Appello con la quale veniva revocato il fallimento.
    La sentenza passerà in giudicato al termine dei consueti 30 giorni.
    Il G.D. ritiene che la revoca del fallimento produca i suoi effetti immediatamente, seppur sia necessario attendere il passaggio in giudicato per l'approvazione del rendiconto.

    I miei dubbi sono i seguenti:

    1) il curatore è tenuto alla presentazione delle CU dal momento che l'imprenditore è tornato in bonis?
    Ho letto svariate discussioni sul forum circa l'onere del Curatore in merito alla predisposizione e l'invio delle CU, da ultima la risposta del 14.04.2020 (https://www.fallcoweb.it/forum/discussione.php?argomento_id=rN427YKvdo&discussione_id=em9VDovMO6). Nel caso di specie tutte le ritenute si riferiscono al periodo ante fallimento.
    Ipotizzando che la sentenza abbia già prodotto i suoi effetti, ritengo che il Curatore non sia tenuto alla presentazione delle CU, neppure in subordine qualora l'imprenditore (già informato dell'obbligo) non provveda per suo conto.
    Anche volendola predisporre, ritengo di non essere nelle condizioni di farlo in quanto né io, né il consulente che assisteva la ditta, abbiamo contezza degli effettivi pagamenti effettuati in favore dei dipendenti (dal conto corrente non vi sono uscite, tuttavia i dipendenti sono stati parzialmente pagati in contanti per loro stessa ammissione ed hanno ricevuto regolarmente le buste paga, anche in mancanza dei dovuti pagamenti).

    2) posso oggi provvedere al deposito dell'istanza per il pagamento del contributo unificato e del compenso del cancelliere? Personalmente ritengo di no, in quanto a mio avviso, così come il compenso del curatore, si dovrà seguire l'iter del procedimento previsto dall'art. 702 bis cpc.

    3) immagino che anche le spese anticipate dal curatore non potranno essere rimborsate se non dopo il procedimento 702 bis.

    Vi ringrazio in anticipo per la vostra professionalità e disponibilità.

    Saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      15/03/2021 10:15

      RE: Fallimento revocato - Oneri fiscali

      La tesi dell'immediata efficacia della sentenza di revoca del fallimento ci risulta essere minoritaria, ma se il Giudice Delegato vi aderisce, il termine per la presentazione delle Certificazioni Uniche scade dopo la revoca del fallimento, e quindi non è più compito del Curatore, bensì dell'imprenditore tornato in bonis.

      Comunque, anche qualora si aderisse alla diversa tesi dell'efficacia della sentenza di revoca del fallimento solo dal suo passaggio in giudicato, come per tutti gli adempimenti tributari che fanno capo al Curatore ma si riferiscono a periodi nei quali egli non era in carica (in primo luogo, obbligo del Curatore sul quale non v'è alcun dubbio esistendo una specifica disposizione di legge, la dichiarazione IVA dell'anno precedente), se egli non dispone di elementi che ritenga sufficientemente attendibili, non può essere tenuto a presentare dichiarazioni, certificazioni o quant'altro del cui contenuto non può essere ragionevolmente certo.
      Per quanto riguarda la seconda e terza domanda, proprio in considerazione del fatto che esiste una interpretazione difforme da quella del Giudice Delegato, opteremmo per una soluzione poco giuridicamente sottile e molto pratica: "normale" istanza endoconcorsuale, che ha tempi brevissimi, e se verrà respinta o giudicata irricevibile o improcedibile, procedimento ex art. 702-bis c.p.c.