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NOTA DI CREDITO RICEVUTA POST RIPARTO FINALE DELL'ATTIVO

  • Genny Sciarrotta

    Campana (CS)
    24/11/2022 18:41

    NOTA DI CREDITO RICEVUTA POST RIPARTO FINALE DELL'ATTIVO

    Buongiorno,
    per un fallimento, in data 3 agosto 2022, ho ricevuto da un creditore parzialmente soddisfatto nel piano di riparto finale, nota di credito redatta ai sensi dell'art. 26, comma 2, DPR 633/72, riferita a fatture emesse dal creditore stesso ante fallimento. Dopo qualche giorno viene emesso decreto di chiusura del fallimento per avvenuta ripartizione finale dlel'attivo
    Se registro questa nota di credito, ne scaturisce iva a debito? devo inserirla nelle lipe e in dichiarazione iva? mi arriverà un avviso di accertamento visto e considerato che non procederò al pagamento dell'iva stessa?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      28/11/2022 13:48

      RE: NOTA DI CREDITO RICEVUTA POST RIPARTO FINALE DELL'ATTIVO

      Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 261/2020, il curatore dovrà procedere alla sola annotazione di dette note, senza inclusione nel riparto finale e nella dichiarazione IVA finale della procedura.

      L'IVA a debito risultante da esse non deve essere versata, non dovrebbe arrivare quindi alcun avviso di accertamento.

      Ciò, se la partita IVA del fallimento è ancora aperta, perché se è già stata chiusa non deve essere fatto alcunché.
      • Giorgia Cimarelli

        Cartoceto (PU)
        03/04/2024 12:51

        RE: RE: NOTA DI CREDITO RICEVUTA POST RIPARTO FINALE DELL'ATTIVO

        Buongiorno,
        mi collego al quesito sopra.
        La procedura di cui sono curatrice ha ricevuto, dopo l'esecutività del riparto finale, nota di credito ai sensi dell'art.26 comma 2 DPR 633/72, da un fornitore rimasto totalmente insoddisfatto. Essendo la partita iva ancora aperta, come da vostra risposta di cui sopra, dovrei procedere all'annotazione di tale nota di credito.
        Operativamente, significa registrarla nel registro iva, annotarla nel giornale del fallimento e fare scritture a storno per non considerare l'iva nella dichiarazione annuale?
        Oppure, in base alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.20 del 2021, il curatore non deve far niente? Specifico che il fallimento è stato dichiarato a settembre 2016.
        Vi ringrazio.
        Cordiali saluti
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          04/04/2024 09:35

          RE: RE: RE: NOTA DI CREDITO RICEVUTA POST RIPARTO FINALE DELL'ATTIVO

          Essendo stato il fallimento dichiarato prima della modifica dell'art. 26 del D.P.R. 633/72, apportata dall'art.18 del D.L. 73/2021, la procedura corretta è quella indicata dalla Risoluzione 155/2021, della quale riportiamo gli stralci più significativi:

          - "il presupposto dell'esercizio della facoltà di cui al citato articolo 26 si realizza solo a seguito della ripartizione finale dell'attivo"

          - la ricezione della nota di credito "determinerà in capo al curatore l'obbligo di provvedere alla registrazione della variazione in aumento"

          - ma tali adempimenti "non determinano l'inclusione del relativo credito erariale nel riparto finale, ormai definitivo, ma consentono di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis"

          - "Per quanto sopra, non sussistendo il debito a carico della procedura, il curatore fallimentare non è tenuto ad ulteriori adempimenti in termini di dichiarazioni periodiche ed annuali".

          Quindi le note di credito vanno registrate, ma non considerate né nella dichiarazione annuale né nelle LIPE; né tantomeno deve essere versato il relativo importo.

          Non esistendo alcuna movimentazione finanziaria, non deve essere fatta alcuna annotazione sul giornale del fallimento.

          Le scritture di storno vanno effettuate solo se ciò è necessario per predisporre la dichiarazione IVA in automatico con un programma gestionale/contabile: se la dichiarazione IVA viene compilata inserendo manualmente i dati necessari, è sufficiente semplicemente non tener conto di tali note di credito.