Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

compensazione credito iva post fallimento

  • Claudio Casolari

    La Spezia
    17/10/2024 17:02

    compensazione credito iva post fallimento

    Buonasera, fallimento di una srl, nella predisposizione del riparto ho considerato come attivo un credito iva sorto DURANTE la procedura da utilizzare in compensazione con le ritenute dei dipendenti benficiari del riaprto finale stesso.
    L'agenzia delle entrate mi scarta il pagamento del modello f24 inviato per versare le ritenute con parziale compensazione del credito iva.
    di seguito la risposta dell'ADE "La società risulta avere debiti scaduti iscritti a ruolo superiori a 100.000 € - per cui opera il divieto assoluto di effettuare compensazioni come previsto dalla norma richiamata nello scarto articolo37, comma 49-quinquies del DL 223/2006. (Così come modificato dal d.l. n. 39/2024)
    La società può usare il credito solo per pagare debiti iscritti a ruolo e abbassare la soglia sotto il limite di euro 100.000"
    Secondo voi tale legge si deve applicare anche ai fallimenti/liquidazioni giudiziali??
    Grazie
    • Stefano Chia

      Cagliari
      19/10/2024 16:56

      RE: compensazione credito iva post fallimento

      Gent.mo Collega,

      ho un caso analogo, solamente che a me il modello F24 risulta sospeso "ai sensi dell'art. 37, comma 49-ter, del D.L. n. 223/2006, in applicazione del seguente criterio selettivo: Compensazione non effettuabile - d.l. 223/2006, art. 37, c. 49-quinquies".
      Ho preso un appuntamento e auspco che si possa distinguere nelle procedure concorsuali che i debiti iscritti a ruolo ante procedura non concorrono alla norma per lo scarto o sospensione delle compensazioni.
      • Claudio Casolari

        La Spezia
        21/10/2024 09:16

        RE: RE: compensazione credito iva post fallimento

        Buongiorno, anche a me risultava sospesa poi dopo qualche giorno ho ricevuto lo scarto del modello F24.
        A mio parere, visto che sia l'art. 37, comma 49-ter, del D.L. n. 223/2006 sia il d.l. n. 39/2024, nulla dicono in caso di compensazioni effettuate da procedure concorsuali dovrebbe valere la circolare n. 13 del 2011 di ADE ove veniva chiarito che"Un'ulteriore precisazione riguarda il caso di procedure concorsuali. In tale circostanza, la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non si ritiene sia causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura stessa.
        Con la risoluzione n. 279 del 2002 si è infatti già avuto modo di precisare come non possa operare la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare.
        Le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità della eventuale compensazione, fatta eccezione per l'ipotesi in cui gli importi in questione derivino per effetto del trascinamento, nella procedura concorsuale, dall'attività del fallito precedente all'apertura della procedura stessa."
        Attendo ulteriori gentili risposte.
        Cordiali saluti
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          21/10/2024 19:02

          RE: RE: RE: compensazione credito iva post fallimento

          L'art., comma 49-quinquies, del DL 223/2006 ripropone esattamente il divieto stabilito dall'art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010, che cita e del quale fa salve le previsioni.

          Le differenza sono una soglia molto più alta (100.000 euro in luogo di 1.500) e l'aver aggiunto, alle "imposte erariali e relativi accessori", il recupero di crediti indebitamente utilizzati.

          Non vediamo quindi, come correttamente affermato dal collega Casolari, perché non si debba applicare l'esimente pacificamente stabilita dalla risoluzione 279/2002, richiamata e citata dalla Circolare 13/2011, che chiaramente (e correttamente) stabilisce (ne riportiamo testualmente il contenuto, a beneficio di tutti i lettori del Forum):
          "Un'ulteriore precisazione riguarda il caso di procedure concorsuali. In tale circostanza, la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non si ritiene sia causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura stessa.
          Con la risoluzione n. 279 del 2002 si è infatti già avuto modo di precisare come non possa operare la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare. Le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità della eventuale compensazione ..."

          Nel caso in esame è però necessario un ulteriore passaggio.

          Non stiamo infatti effettuando quella che potremmo chiamare "compensazione in senso stretto", possibile solo fra crediti e debiti entrambi endoconcorsuali o entrambi ante procedura, che le Risoluzioni sopra citate pacificamente ammettono, ma stiamo utilizzando un credito facente parte dell'attivo, perché sorto in corso di procedura e quindi liberamente spendibile, per effettuare (una porzione di) un riparto.

          La chiara sostanza delle citate Risoluzioni è che il credito è liberamente utilizzabile perché è post fallimento e i controcrediti dell'Agenzia sono invece ante fallimento.

          E se è liberamente utilizzabile può essere utilizzato per pagare qualsiasi debito della procedura, che sia IVA in compensazione verticale, o che sia un qualunque altro debito da pagare con Mod. F24, compresi, per chiarire ancor meglio la questione, l'IMU dovuta dalla procedura (che non è un debito erariale) o i contributi su dipendenti per stipendi pagato nel corso di esercizio provvisorio; ovvero, appunto, per effettuare un riparto, versando le relative ritenute d'acconto.

          Ci pare che tale percorso logico sia corretto, purtroppo non siamo riusciti a trovare documenti di prassi che lo supportino.

          Saremo ovviamente grati ai colleghi se ci terranno informati sull'esito delle loro vicende, a beneficio di tutti i partecipanti al Forum.
          • Marco Del Bianco

            MILANO
            24/10/2024 09:53

            RE: RE: RE: RE: compensazione credito iva post fallimento

            Con le preziose indicazioni di questo thread, ho provato a replicare all'Agenzia delle Entrate.
            Vi farò sapere se riesco a far passare il modello F24.
            • Marco Del Bianco

              MILANO
              24/10/2024 10:32

              RE: RE: RE: RE: RE: compensazione credito iva post fallimento

              DOPO NEPPURE UN'ORA DALLA MIA MAIL una solerte (veramente, non sono sarcastico) Funzionaria della DP1 Milano mi ha contattato telefonicamente.
              Concordano che debba passare la compensazione ma, per un problema software, da una settimana a questa parte, non funziona più il batch che provvedeva al controllo del codice fiscale, per individuare le procedure in fallimento.
              A QUANTO PARE, quindi (almeno su Milano) la questione non è di applicazione della norma ma di un problema informatico.
              Ora sul mio F24 pare ci sia un altro problema tecnico che stiamo cercando di risolvere ma, risolto quello, me lo fanno passare.

              Incrociamo le dita e speriamo che quindi si risolva l'automatismo e ricomincino a passare, in tutta italia.
              • Marco Del Bianco

                MILANO
                24/10/2024 10:44

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: compensazione credito iva post fallimento

                Confermo che la quietanza del modello F24 a zero è visibile sul cassetto fiscale del fallimento.
    • Claudio Casolari

      La Spezia
      24/10/2024 10:20

      RE: compensazione credito iva post fallimento

      Sembrerebbe che la direzione dell'ADE di la Spezia, a seguito di riunione interna, riveda la posizione permettendo, come è sempre stato, la compensazione. Nel mio caso dovrò presentare una nuova delega avvisando via mail l'Agenzia che dovrebbe far passare la compensazione.
      Vi aggiornerò
    • Paolo Stocker

      Merano (BZ)
      30/10/2024 15:45

      RE: compensazione credito iva post fallimento

      Buongiorno a tutti,

      mi sono trovato nella stessa situazione con modello F24 respinto per gli stessi motivi dei colleghi.

      Ho scritto all'Agenzia delle Entrate in data 17.10.2024, la quale oggi, 30.10.2024 mi ha risposto come segue:

      "Buongiorno,

      a seguito di confronto con la Direzione Centrale in merito all'interpretazione della Circ. 16/E del 2024 e successiva Direttiva interna, si comunica che devono ritenersi consentite le compensazioni di crediti e debiti verso la massa fallimentare, anche in presenza di carichi in capo al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale per importi superiori a 100.000,00 euro, rispetto ai quali siano scaduti i termini di pagamento sussistenti in capo al medesimo.

      Pertanto, a seguito dello scarto erroneo dell'F24 in allegato da parte del nostro Ufficio, vi comunico che potete ripresentare il modello F24, compilandolo in maniera identica al precedente scartato, senza ravvedimenti o sanzioni, e scrivere al presente indirizzo dopo almeno 24 ore dall'invio, in modo da procedere al ripristino della data di versamento originaria"

      Quindi, almeno con l'AdE di Bolzano, sembra che il problema sia superato.
    • Stefano Chia

      Cagliari
      30/10/2024 16:37

      RE: compensazione credito iva post fallimento

      Gent.mi Colleghi,

      in riferimento alla questione confermo che l'Agenzia delle Entrate di Cagliari ha evaso i modelli F24 che erano stati in un primo momento sospesi e telefonicamente mi hanno confermato che la norma del requisito dei debiti iscritti a ruolo superiore alla soglia di € 100.000,00 non si applica alle procedure concorsuali.
      Un cordiale saluto
      Dott. Stefano Chia
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        03/11/2024 21:10

        RE: RE: compensazione credito iva post fallimento

        Non possiamo che esprimere grande soddisfazione nel vedere che la stessa Agenzia, ancorché "a macchia di leopardo" e non con una posizione ufficiale della Direzione Centrale, stia accettando gli utilizzi in compensazione in base a una corretta interpretazione della norma e di suoi precedenti interventi di prassi su fattispecie assolutamente analoghe.