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Fallimento e nota di credito

  • Alessandro Cottica

    SONDRIO
    06/10/2022 14:55

    Fallimento e nota di credito

    Si chiede il vostro parere su quanto di seguito esposto.
    La società fallita A (fallimento dichiarato nel 2019), di cui sono curatore, risulta creditrice nei confronti della società B, dichiarata fallita nel 2014, e come tale è stata ammessa al passivo del fallimento di quest'ultima società.
    Nel 2022 il fallimento di B si chiude, senza alcun riparto in favore di A, e come curatore del fallimento ho predisposto la nota di variazione iva ex art. 26 DPR 633/72 a seguito dell'infruttuosità di procedura concorsuale di B.
    Come deve essere registrata nella contabilità fallco l'emissione della nota di credito? E' corretta la causale 160 "nota di accredito a cliente ante procedura"?
    In questo caso il software propone la scrittura:
    dare – debiti tributari previdenziali mastro 210 – iva su vendite ante procedura conto 051
    avere – ricavi sospesi mastro 290 – contropartita clienti ante procedura conto 003
    L'IVA a credito in questione, generatasi nel corso della procedura fallimentare a seguito di emissione della nota di credito da parte mia, è da me liberamente utilizzabile in compensazione per pagare debiti per iva/ritenute sorti nel periodo fallimentare (esempio ritenute sui compensi a legali, iva a debito per vendite fallimentari ecc.) oppure, trattandosi di nota di credito emessa a storno di fatture emesse da A prima del fallimento, è un credito che l'erario può compensare con propri crediti concorsuali (esempio omessi versamenti di imposte, ritenute ecc., crediti ammessi al passivo del fallimento di A), essendomi quindi precluso l'utilizzo di tale credito?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      14/10/2022 14:57

      RE: Fallimento e nota di credito

      La causale della registrazione in Fallco è corretta.

      Per quanto invece riguarda la parte sostanziale, per il noto principio della "causa genetica", poiché la fattura che viene stornata con tale nota di credito origina da cessioni o prestazioni effettuate ante fallimento, l'IVA a credito che ne deriva per la procedura è da considerare "IVA ante" procedura, pertanto compensabile ex art. 56 l.fall. con ogni eventuale controcredito dell'Agenzia delle Entrate parimenti ante procedura, anche se emerso o di possibile emersione successivamente al fallimento.


      Poiché a oggi pendono ancora i termini per eventuali accertamenti fiscali di periodi ante fallimento, dai quali potrebbero emergere appunto debiti fiscali, l'utilizzo in compensazione di tale credito (salvo casi particolari) è quindi fortemente sconsigliato: si utilizza infatti un credito che potrebbe rivelarsi essere inesistente per compensazione.