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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
Compensazione crediti/debiti tributari
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Enrico Pecchia
Piombino (LI)13/04/2016 18:47Compensazione crediti/debiti tributari
La società fallita all'inizio della procedura vantava un credito iva ante fallimento, trasportato nella procedura, viene incremetato dai crediti delle fatture ricevute durante la procedura, ivi compreso il compenso del curatore. Chiusa la posizione iva viene richiesto a rimborso l'intero credito iva. L'Agenzia delle Entrate non procede al rimborso del credito in quanto chiede la compensazione con cartelle Equitalia per debiti ante fallimento, ma che non sono state oggetto di ammissione al passivo e non posso più esserlo in quanto scaduti i termini per le tardive.
E' corretto il comportamento dell'Agenzia oppure è possibile eccepirlo e chiedere il rimbroso del credito senza considerare le cartelle di Equitalia in quanto non ammesse al passivo?
grazie per la collaborazione
Dott. Enrico Pecchia-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como13/04/2016 21:42RE: Compensazione crediti/debiti tributari
La compensazione fra crediti e debiti ante procedura, ex art. 56 l.fall., opera indipendentemente dall'ammissione al passivo, pertanto il comportamento dell'Agenzia appare corretto. -
Liberino Porcaro
Benevento23/10/2017 12:27RE: RE: Compensazione crediti/debiti tributari
Anche se non risultano nello stato passivo? -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como23/10/2017 12:49RE: RE: RE: Compensazione crediti/debiti tributari
Si -
Andrea Morganti
Prato06/11/2017 14:02RE: RE: RE: RE: Compensazione crediti/debiti tributari
Premetto: richiesta di compensazione avanzata da un creditore (locatore) per canoni non incassati, tempestivamente insinuati, con la relativa cauzione non rilevata in sede di domanda di ammissione (credito fallimentare) è stata rigettata con la motivazione che non è possibile modificare lo stato passivo dichiarato esecutivo se non per errore materiale o surroga.
Mi chiedo inserendomi in questa discussione se possa essere in qualche modo fatto valere stesso principio nei confronti di credito iva ante fallimento riconosciuto dall'Agenzia che non effettua rimborso ma chiede compensazione con cartelle esattoriali tempestivamente insinuate al passivo dal creditore Equitalia.
Ringrazio per cortese aggiuntivo chiarimento.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como15/11/2017 12:18RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione crediti/debiti tributari
Relativamente alla prima parte del quesito, se abbiamo ben compreso, il soggetto in questione, locatore, è stato ammesso al passivo per canoni non riscossi, e successivamente gli viene chiesta la restituzione del deposito cauzionale.
Se così è, giustamente egli chiede la compensazione dei due importi e non vediamo come da ciò consegua la modifica allo stato passivo: il credito rimane ammesso al passivo, lo stato passivo non viene toccato, e in sede di eventuale riparto non gli verrà corrisposto l'intero ammontare ma solo la quota non compensata.
Lo stesso principio vale per Equitalia: è ammessa al passivo per il suo credito da cartelle, e quando le viene richiesto il pagamento del suo debito per IVA a credito, eccepisce la compensazione fra i due importi: rimane ammessa al passivo per l'intero, e in sede di riparto le verrà corrisposta solo la differenza residua dopo la compensazione.-
Andrea Morganti
Prato15/11/2017 12:59RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione crediti/debiti tributari
Per prima cosa ringrazio per la gentile risposta.
Relativamente alla prima parte del quesito confermo e condivido vostro pensiero.
Per quanto riguarda Equitalia, nutro ancora alcune perpelssità in quanto i soggetti insinuati sono distinti: diversi codici fiscali, diverse domiciliazioni e, ad oggi, nessuna surroga o comunicazione ufficiale mi è pervenuta dall'agente della riscossione.
L'altro mio dubbio riguarda il trattamento dell'eventuale compensazione in sede di valutazione dell'attivo / passivo fallimentare per il calcolo del compenso del curatore: qualora trovi applicazione la compensazione il realizzo del credito può essere considerato attivo anche ai fini del compenso del curatore?
Ringrazio per vs graditissime conferme e sempre puntuali chiarimenti.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como19/11/2017 18:21RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione crediti/debiti tributari
Non siamo d'accordo con l'obiezione sulla diversità soggettiva fra creditore Equitalia e debitore Agenzia delle Entrate, atteso che l'art. 87, II comma, del D.P.R. 29/9/73 n. 602 recita: "Se il debitore ... è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura".
L'ammissione al passivo di Equitalia è quindi comunque per conto dell'Agenzia delle Entrate, che rimane il creditore "principale".
Sulla seconda questione la più autorevole dottrina sostiene che il credito IVA ante procedura al momento della dichiarazione di fallimento non esista più perché azzerato dalla compensazione, di conseguenza né su di esso né sul debito con esso compensato, ancorché ammesso al passivo, debba essere calcolato il compenso.
Non possiamo escludere che il Curatore, dato che ha svolto la propria attività sia relativamente al credito, del quale ha chiesto il rimborso, sia relativamente al debito, del quale ha esaminato l'istanza di ammissione al passivo, possa chiedere che di tali importi si debba tener conto in sede di determinazione del compenso ma, ripetiamo, la migliore dottrina ci risulta essere di parere opposto. -
Andrea Morganti
Prato20/11/2017 08:37RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione crediti/debiti tributari
Ringrazio per sempre chiara esaustiva ed apprezzata risposta.
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Paolo Fabris
Spilimbergo (PN)26/03/2021 12:30RE: RE: RE: RE: Compensazione crediti/debiti tributari
In conseguenza di domanda di rimborso IVA da parte di un fallimento da me curato, l'Agenzia delle Entrate ha eccepito la compensazione per il credito ante fallimento e fin qui nulla da dire.
L'Agenzia delle Entrate compensa il credito IVA maturato ante fallimento con debiti verso l'Erario della medesima fallita, antecedenti al fallimento, risultanti da una cartella di pagamento per la quale non vi è stata domanda di ammissione al passivo.
Ho visto che Vi siete già occupati della questione propendendo, in base all'art. 56 L.F., per la compensabilità anche in assenza di domanda di ammissione al passivo.
Non sono del tutto convinto e chiedo se vi siano interventi giurisprudenziali recenti in merito.
Vi ringrazio anticipatamente e rimango in attesa di leggerVi.
Dott. Paolo Fabris-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como26/03/2021 12:35RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione crediti/debiti tributari
No, non ci risultano interventi giurisprudenziali nel senso auspicato dal quesito.
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Daniela Occhionero
TERMOLI (CB)18/05/2023 13:18RE: RE: Compensazione crediti/debiti tributari
Salve,
una volta operata la compensazione fra debiti e credito iva richiesto dal fallimento a rimborso, occorrerà poi procedere ad una variazione dello stato passivo per rettificare i crediti richiesti da AgE (o Agenzia riscossione) e ammessi al passivo, giusto?
Si ringrazia anticipatamente per la cortese risposta.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como26/05/2023 18:08RE: RE: RE: Compensazione crediti/debiti tributari
Le prassi dei vari Tribunali ci risulta non siano tutte conformi, ma la procedura più corretta riteniamo sia quella di mantenere il credito nello stato passivo in virtù del principio generale dell'immutabilità dello stesso, e di tenere ovviamente conto della compensazione in sede di riparto.
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