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Liquidazione compenso agente/rappresentante

  • Antonio Spadaccini

    Francavilla al Mare (CH)
    22/01/2026 17:09

    Liquidazione compenso agente/rappresentante

    Buonasera,
    con la presente si richiedono informazioni in merito alla liquidazione dell'insinuazione di un agente di commercio per i seguenti importi:
    - Compenso aggiuntivo € 6.100,00
    - Interessi e rivalutazione su compenso aggiuntivo mensile  € 3.145,74
    - Provvigioni € 3.153,64
    - Interessi e rivalutazione su provvigioni € 1.611,50
    - Indennità sostitutiva del preavviso € 8.197,81
    - Indennità di risoluzione del rapporto € 660,74
    - Indennità suppletiva di clientela € 590,24

    Riepilogati complessivamente nel modo seguente:
    - Totale capitale € 18.702,43
    - Totale interessi e rivalutazione monetaria € 4.757,24
    - Totale capitale rivalutato oltre ad interessi € 23.459,67

    Pertanto, in merito agli importi di cui sopra riepilogati la ritenuta IRPEF 23% sul 50% e l'Enasarco 8,5% e l'IVA al 22% vanno applicati solamente sulla quota capitale delle provvigioni, invece il totale interessi e rivalutazione monetaria sono esenti da iva e ritenuta.

    Inoltre, la società fallita deve versare i contributi ENASARCO per conto dell'agente, oltre alle ritenute?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      23/01/2026 18:42

      RE: Liquidazione compenso agente/rappresentante

      Anche forse non è oggetto del quesito precisiamo che interessi di mora e rivalutazione monetaria sono effettivamente esclusi dalla base imponibile IVA a norma dell'art. 15, comma 1, lettera "a" del D.P.R. 633/72, ma sono soggetti a ritenuta in base a quanto stabilito dell'art. 6, comma 2, del T.U.I.R.: "I proventi conseguiti in sostituzione di redditi ... e le indennità conseguiti ... a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi ... costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati".

      Essendo redditi della stessa categoria, sono soggetti al medesimo trattamento anche in tema di ritenuta.


      Passando all'oggetto del quesito, l'Enasarco ha il medesimo meccanismo dell'INPS (maturazione e obbligo dichiarativo per competenza, quota a carico dell'azienda più quota a carico del dipendente o agente), di conseguenza come per i dipendenti l'ammissione al passivo dovrebbe essere avvenuta per l'importo dovuto al netto della quota Enasarco a carico dell'agente, quindi tale è l'importo che dovrebbe essere liquidato ora.

      Se invece l'ammissione è avvenuta al lordo (come parrebbe dal quesito), senza alcuna notazione circa la ritenuta Enasarco, per il principio dell'intangibilità dello stato passivo, unito ai principi qui sopra esposti, non vediamo come possa ora essere liquidato un importo inferiore.