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avviso di accertamento sovraindebitato

  • Filippo Pellegrino

    Tricesimo (UD)
    24/04/2020 14:18

    avviso di accertamento sovraindebitato

    Buongiorno, nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio in cui rivesto la carica di liquidatore, l'agenzia delle entrate notifica al sovraindebitato, successivamente all'apertura della procedura e prima della predisposizione dello stato passivo, un avviso di accertamento ai fini iva e imposta sui redditi relativo all'attività d'impresa precedentemente esercitata. Successivamente l'agenzia delle entrate, peraltro prima della scadenza del termine dei 60 giorni per l'eventuale impugnazione, presenta domanda di partecipazione alla liquidazione sulla base delle imposte e sanzioni piene accertate nell'avviso, ciò al fine di rispettare la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di insinuazione allo stato passivo.
    Qualche conferma:
    - ritengo che l'eventuale ricorso contro l'avviso di accertamento debba essere presentato unicamente dal sovraindebitato, non avendo il liquidatore alcun potere di rappresentanza fiscale (e non avendo tra l'altro ricevuto alcuna notifica dell'avviso di accertamento, se non la domanda di insinuazione);
    - in sede di redazione dello stato passivo riterrei di escludere l'ammissione del credito, non essendo l'avviso di accertamento divenuto esecutivo.
    Gradirei un Vostro gentile parere,
    grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      30/04/2020 18:31

      RE: avviso di accertamento sovraindebitato

      La risposta alla prima domanda è certamente positiva: solo il sovraindebitato può presentare ricorso.

      La seconda questione è invece meno chiara, perché l'art 88 del D.P.R. 602/73 fa espresso riferimento solo al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa e fra le disposizioni estremamente ridotte sul sovraindebitamento non c'è alcun richiamo a tale procedura.

      In assenza di disposizioni specifiche non possiamo che suggerire, quantomeno per prudenza, di tenerne conto, e successivamente:
      - se l'accertamento non verrà impugnato il debito diventa effettivo
      - se invece verrà impugnato (ma, con quali disponibilità?) l'importo in esso indicato rimarrà come accantonamento.
      • Filippo Pellegrino

        Tricesimo (UD)
        30/04/2020 18:52

        RE: RE: avviso di accertamento sovraindebitato

        Ringrazio. Un'ultimo parere sul tema: la casistica in oggetto (ovvero avviso di accertamento notificato a seguito dell'apertura della procedura e che non viene impugnato) potrebbe rientrare nella fattispecie di cui all'art. 14 terdecies comma 3 lett. c) e quindi non assoggettabile all'esdebitazione alla conclusione della procedura?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          02/05/2020 16:41

          RE: RE: RE: avviso di accertamento sovraindebitato

          Seguendo una interpretazione strettamente letterale della disposizione richiamata riteniamo che la risposta sia negativa, atteso che essa fa riferimento ai "debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi".

          Ciò perché, se abbiamo ben inquadrato la fattispecie concreta in esame, in questo caso l'accertamento non è generato da "nuovi elementi".
          • Filippo Pellegrino

            Tricesimo (UD)
            29/05/2024 09:11

            RE: RE: RE: RE: avviso di accertamento sovraindebitato

            Buongiorno, riprendo la Sua cortese risposta per specificare meglio la fattispecie.
            L'avviso di accertamento pervenuto al debitore (dopo l'apertura della procedura) e non impugnato, consiste nella rideterminazione induttiva del reddito d'impresa degli anni precedenti all'apertura della procedura, per mancata comparizione e consegna della documentazione fiscale da parte del debitore a seguito dell'invito trasmesso dall'ufficio (sempre post apertura procedura).
            Chiedo quindi se a vostro parere in questo caso sia integrata la fattispecie della sopravvenuta conoscenza di "nuovi elementi". Specifico, se utile, che il debito di cui agli avvisi di accertamento è stato ammesso allo stato passivo della procedura (e non pagato per mancanza di sufficiente attivo realizzato).
            Inoltre ritenete che nel parere richiesto dal Giudice al liquidatore sui criteri di cui all'art. 14 terdecies L.3/12 ai fini esdebitazione, vada rappresentata tale situazione?
            grazie
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              30/05/2024 23:50

              RE: RE: RE: RE: RE: avviso di accertamento sovraindebitato

              Così più dettagliatamente descritta la fattispecie, essa effettivamente potrebbe rientrare nella previsione di cui all'art. 14-terdecies, II comma, lettera "c", che richiede che l'accertamento sia successivo al decreto di apertura della procedura "in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi", dato che anche la mancata risposta del sovraindebitato alla richiesta di consegna della documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate è successiva all'apertura della procedura.

              Va però tenuto presente che la mancata risposta del sovraindebitato alla richiesta di consegna della documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate potrebbe rientrare nella fattispecie prevista dal comma 1, lettera "a" sempre dell'art. 14-terdecies: "Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che: a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni".

              Così come è costruita la norma, riteniamo che la fornitura di informazioni e documentazione a cui essa fa riferimento siano nei confronti degli organi della procedura e non nei confronti di terzi quali l'Agenzia delle Entrate, ma non possiamo escluderne una lettura più ampia.

              Riteniamo quindi opportuno che il liquidatore nel proprio parere esponga dettagliatamente tale situazione e, trattandosi di un parere e quindi richiedendo che egli prenda posizione, specifichi non solo la propria posizione ma la motivi sulla base di quanto qui sopra esposto, in modo che il Giudice possa valutare la correttezza sia dell'interpretazione della norma sia del precorso logico seguito.