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Liquidazione compenso eredi curatore defunto

  • Simone Ventura

    Roma
    21/06/2022 14:58

    Liquidazione compenso eredi curatore defunto

    Un Curatore viene nominato tale in luogo del precedente Curatore, socio del medesimo studio professionale, e purtroppo deceduto.
    Il precedente Curatore non aveva propria partita Iva, bensì quella dello Studio professionale, a mezzo della quale come da Statuto tutti i soci fatturano i propri compensi, ivi compresi quelli riferiti quelli relativi all'attività prestata come curatela fallimentare.
    Recentemente il Tribunale ha liquidato il compenso finale alla Curatela, specificando che un di cui viene riconosciuto agli eredi del Curatore deceduto.
    Fermo restando che lo Statuto dello studio professionale disciplina che tutti i compensi per le attività prestate dagli associati siano dello Studio ( e pertanto da fatturarsi come tale), allo stato sono ancora in corso di definizione i necessari accordi per la liquidazione della quota tra gli eredi e lo Studio, talché, dovendosi d'altro canto speditamente incedere nelle operazioni finalizzate alla chiusura della procedura tra cui il riparto finale, si necessita di poter valutare la corretta modalità di attribuzione agli eredi della parte a loro spettante come da citato decreto, per il ( denegato) caso in cui nelle more, e in esito agli accordi ancora in corso di definizione, non si ricevesse comunque (e in via prudenziale) autorizzazione scritta all'incasso dell'importo complessivamente liquidato come Studio.
    Alcune recenti risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, nel caso di decesso di un professionista, prevedono la necessità in capo agli eredi di riaprire la partita iva del professionista defunto; tuttavia, come detto, nel caso di specie il defunto non aveva propria partita iva, operando per tutti i soci quella dello studio. Sarebbe dunque corretto – fatta salva in tal caso la contestuale emissione da parte dello Studio agli eredi di nota pro forma per il relativo "ribaltamento", trattandosi per l'appunto competenze dello Studio associato – attribuire agli eredi le somme loro liquidate dal Tribunale applicando solo la ritenuta del 20% a titolo di acconto d'imposta (senza dunque assoggettamento a cassa previdenziale, iva ecc.) ?
    Ringraziando anticipatamente per la comprensione e la collaborazione, chiedo gentilmente di poter conoscere quale sia poi la modalità di monitoraggio degli eventuali riscontri che dovessero riceversi.

    Cordialmente
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      24/06/2022 13:01

      RE: Liquidazione compenso eredi curatore defunto

      Il caso di riparto a professionista deceduto è stato oggetto della Risposta a interpello n. 52 del 12/2/2020, che ha indicato una soluzione che ci pare assolutamente ragionevole e quindi ora, con il conforto di una presa di posizione ufficiale, certamente praticabile e indubbiamente conveniente per tutti.

      Essa sviluppa il seguente ragionamento:
      "Per le suesposte considerazioni ... la prestazione di servizi professionali svolta dal de cuius e per la quale si è generato il credito in esame, rientra nel campo di applicazione dell'IVA, anche se il prestatore (de cuius) ha chiuso anticipatamente la partita IVA.
      Tale ultima circostanza comporta l'impossibilità (da parte degli eredi) di porre in essere gli adempimenti relativi all'obbligo di fatturazione quando avviene il pagamento del corrispettivo da parte della curatela, momento in cui si verifica anche l'esigibilità dell'imposta.
      Pertanto, non potendo gli eredi riaprire la partita IVA del de cuius, si ritiene che l'obbligo di fatturazione relativo alla predetta operazione da assoggettare ad iva dovrà essere assolto dal committente (curatore fallimentare) ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.lgs n. 471 del 1997".

      Non vediamo perché tale principio non debba applicarsi anche nel caso in cui il professionista deceduto, pagato in sede di riparto finale, sia il Curatore e non un creditore ammesso al passivo.

      Pertanto, per la quota di compenso spettante al professionista deceduto, e corrisposta ai suoi eredi, sarà il Curatore a emettere una autofattura, e ciò risolve anche il problema se la fattura dovesse essere emessa a nome suo o dello studio associato.