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Iva con causa genetica anteriore e pagamento crediti tributari insinuati in SP

  • Giuliano Cesarini

    Fossombrone (PU)
    12/01/2026 11:30

    Iva con causa genetica anteriore e pagamento crediti tributari insinuati in SP

    In una liquidazione Giudiziale nell'ambito di un primo riparto parziale sono stati pagati dei professionisti per prestazioni anteriori all'inizio della Procedura.
    Per prudenza l'iva sulle relative fatture non è stata portata in detrazione nelle liquidazioni periodiche perché l'Agenzia delle Entrate la ritiene con causa genetica anteriore alla Procedura.
    In sede di un secondo riparto parziale, dopo aver presentato la dichiarazione annuale che terminerà a credito, vorrei utilizzare quell'iva per "pagare" in compensazione gli importi insinuati nello Stato Passivo dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, avendo, secondo la loro visione, la stessa natura di credito anteriore all'inizio della Procedura.
    Sapete se tale prassi può essere accettata da AGE e da AGER?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      12/01/2026 21:49

      RE: Iva con causa genetica anteriore e pagamento crediti tributari insinuati in SP

      Utilizzare quell'IVA per "pagare in compensazione" i crediti dell'Erario è certamente un'ottima idea, coerente col sistema e legittima.

      Vediamo però un problema nel formalizzare tale operazione: farsi autorizzare dal Giudice Delegato il pagamento non con danari ma con l'utilizzo in compensazione?

      Ci pare rischioso, perché ben potrebbe l'Agenzia osservare che tale credito è inesistente perché già estinto per compensazione ex art. 56 l.fall. e quindi il Curatore si troverebbe ad aver utilizzato in compensazione un credito inesistente, con le ovvie conseguenze.

      La strada migliore ci parrebbe presentare istanza di rimborso di tale credito, in modo che sia l'Agenzia a negarlo eccependo la compensazione: così facendo, il debito verso l'Agenzia si riduce esattamente come se si fosse effettuato il riparto con la compensazione, ma seguendo una procedura più lineare, comune, e inattaccabile.
      • Giuliano Cesarini

        Fossombrone (PU)
        13/01/2026 10:54

        RE: RE: Iva con causa genetica anteriore e pagamento crediti tributari insinuati in SP

        La soluzione che proponete mette al riparo da osservazioni dell'Agenzia.
        Tuttavia per chiedere il rimborso dovrei attendere il triennio ed intanto la Procedura potrebbe chiudersi stante il fatto che l'attivo potrebbe essere interamente liquidato in 12/18 mesi.
        Per l'approvazione, il riparto verrebbe comunicato ai tutti i creditori, anche all'Agenzia e, quindi, anche la da lei eventualmente accettato.
        Se approvato da tutti i creditori (con la compensazione per i crediti tributari) , non vedo difficoltà dal parte del GD a renderlo esecutivo.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          17/01/2026 19:14

          RE: RE: RE: Iva con causa genetica anteriore e pagamento crediti tributari insinuati in SP

          Effettivamente, se si ritiene che la procedura si chiuderà a breve e la posizione IVA deve essere tenuta aperta (se la si chiudesse il problema del triennio sarebbe superato), la soluzione proposta, dettagliatamente descritta nel piano di riparto e autorizzata dal Giudice Delegato, in assenza di osservazioni da parte del creditore Agenzia delle Entrate, potrebbe essere adottata.

          Trattandosi di riparto parziale, sia le conseguenze in termini di tempo e procedure nel caso di una eventuale opposizione dell'Agenzia, sia eventuali "ripensamenti" dell'Agenzia (opposizioni tardive o altre eventuali contestazioni successive), non dovrebbero poi, ove si presentassero, creare problemi insolubili.
          • Giuliano Cesarini

            Fossombrone (PU)
            20/01/2026 12:11

            RE: RE: RE: RE: Iva con causa genetica anteriore e pagamento crediti tributari insinuati in SP

            Potete per cortesia segnalarmi le circolari e/o le risoluzioni e/o eventuale giurisprudenza che considera l'iva sulle fatture da riparto come iva anteriore all'inizio della Procedura, al fine di interloquire in modo puntuale con l'Agenzia delle Entrate?
            grazie
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              22/01/2026 22:05

              RE: RE: RE: RE: RE: Iva con causa genetica anteriore e pagamento crediti tributari insinuati in SP

              Non esiste purtroppo una fonte di prassi né una fonte giurisprudenziale di legittimità specifica sulla questione.

              Il principio si desume dalle numerose e concordi sentenze della Corte di Cassazione in tema di privilegio dei professionisti relativamente all'IVA sulle fatture emerse in sede di riparto, per prestazioni effettuate all'impresa in bonis (ovviamente per crediti antecedenti la riforma dell'art. 2751-bis c.c., che ha attribuito all'IVA il medesimo privilegio dell'onorario).

              Le sentenze sono (fra altre) 17876/2013, 8222/2011, 3582/2011, 15690/2008, 10799/1998, 6149/1995, 1227/1995, 1115/1995, 5429/1994; in esse, più o meno pedissequamente ripetute, troviamo le seguenti affermazioni:

              - "il credito di rivalsa I.V.A. di un professionista che, eseguite prestazioni a favore di imprenditore poi dichiarato fallito, emetta la fattura per il relativo compenso in costanza di fallimento ... non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione ... in quanto la disposizione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 3, primo periodo ... secondo cui "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo", non pone una regola generale rilevante in ogni settore del diritto – avendo l'emissione della fattura il solo effetto di determinare, ai fini fiscali, la data della cessione di beni o della prestazione di servizi in un momento diverso da quello della stipulazione"

              e quindi:

              - "sul piano civilistico, la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l'evento generatore del credito di rivalsa I.V.A., autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma a questo soggettivamente e funzionalmente connesso"

              di conseguenza

              - "il diritto di rivalsa non è riconducibile nel novero delle spese e dei debiti contratti per l'amministrazione della procedura fallimentare ... perché esso non è sorto nel corso della procedura fallimentare per effetto del pagamento effettuato dal curatore in esecuzione del piano di riparto e della corrispondente emissione della fattura da parte del professionista, tenuto conto che"

              e questa è l'affermazione di fondamentale interesse in questa sede:

              - "ai fini dell'individuazione dei debiti di massa, non è determinante il profilo temporale, bensì quello funzionale, cioè la genesi del debito per atto degli organi fallimentari – e non di un terzo creditore – in occasione e per le finalità della procedura".

              In sostanza la Cassazione afferma e più volte ribadisce che ai fini della qualificazione di un debito (e di un credito, ovviamente) come debito della procedura o della massa, ovvero della sua collocazione temporale rispettivamente ante o post dichiarazione di fallimento, ciò che rileva non è quando tale debito emerge, viene contestato, viene "esplicitato" in una fattura, ma la collocazione temporale della sua causa genetica: se è ante procedura la prestazione (com'è ovviamente il caso del riparto), è ante procedura l'IVA della fattura emessa a fronte di tale prestazione, sia ai fini del privilegio spettante, sia inevitabilmente ai fini del credito che genera in capo alla procedura.
              • Giuliano Cesarini

                Fossombrone (PU)
                23/01/2026 09:27

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Iva con causa genetica anteriore e pagamento crediti tributari insinuati in SP

                Grazie