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FTE pervenute successivamente alla dichiarazione di fallimento.

  • Maria Pia Sala

    BUSTO ARSIZIO (VA)
    21/07/2020 17:57

    FTE pervenute successivamente alla dichiarazione di fallimento.

    Buongiorno,
    procedura aperta il 16.06.2020.
    La società consegna la liquidazione iva di Giugno 2020 e, successivamente, la lista delle fatture che sono pervenute dopo la dichiarazione di fallimento e che la fallita non ha registrato.
    Tra queste ultime abbiamo due tipologie di documento:
    1 - Fatture acquisto emesse con data ANTE fallimento ma ricevute successivamente;
    2 - Fatture acquisto emesse con data POST fallimento ma riferite a prestazioni del periodo precedente.
    Come comportarsi contabilmente nei due casi?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      25/07/2020 19:41

      RE: FTE pervenute successivamente alla dichiarazione di fallimento.

      Com'è noto, l'art. 74-bis., II comma, del D.P.R. 633/72 stabilisce che "Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento ... gli adempimenti previsti dal presente decreto ... devono essere eseguiti dal curatore" quindi, pendendo i termini ordinari, tali fatture dovranno essere normalmente registrate ai fini IVA e la relativa imposta confluirà nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale.

      Stante il disposto dell'art. 56 l.fall., ciò che deve fare il Curatore (in prospetti a latere, non essendo prevista la possibilità di farlo nella modulistica IVA) è tenere ben distinta l' "IVA ante" dall' "IVA post" fallimento, perché la prima si compensa ex lege con ogni eventuale debito erariale parimenti ante fallimento (pur se emerga successivamente e anche se non ammesso al passivo), mentre la seconda costituisce un credito della procedura, utilizzabile in compensazione verticale (ovvero con IVA a debito) od orizzontale (ovvero per il pagamento di imposte o contributi), o richiedibile a rimborso.

      Come abbiamo scritto più volte in questo Forum, in più provvedimenti assolutamente conformi sul punto la Corte di Cassazione ha stabilito che ciò che rileva, ai fini della qualificazione ante o post fallimento dell'IVA sulle fatture di acquisto non è la data della fattura o del ricevimento di essa, ma il momento del verificarsi della sua "causa genetica".


      Collegando tali disposizioni:

      - la data di emissione delle fatture in questione è irrilevante

      - esse dovranno essere registrate dal Curatore e confluiranno sia nella relativa liquidazione periodica che nella dichiarazione IVA per l'anno 2020 (nel modulo 2, ovvero quello relativo al periodo successivo al fallimento)

      - non rientreranno nella speciale dichiarazione Mod. 74-bis, perché registrate successivamente al fallimento

      - poiché le cessioni o prestazioni a cui si riferiscono sono con ogni probabilità ante procedura (ciò dovrà essere verificato, ma ci pare pressoché certo), la relativa IVA è da considerare "IVA ante" e quindi non se ne potrà tener conto né in sede di determinazione del versamento IVA relativo al periodo di registrazione, né si potrà utilizzare tale credito in compensazione, ovvero chiederne il rimborso, finché ci sarà la possibilità che esistano debiti erariali ante procedura di importo pari o superiore.