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residuo attivo restituito agli eredi del fallito e determinazione reddito del maxi periodo fallimentare

  • Paolo D'Angelo

    CAGLIARI
    25/11/2021 19:46

    residuo attivo restituito agli eredi del fallito e determinazione reddito del maxi periodo fallimentare

    Buonasera,
    sottopongo alla vostra attenzione il caso illustrato di seguito:
    nel 2016 viene dichiarato il fallimento di una ditta individuale il cui titolare è proprietario di un discreto patrimonio immobiliare. A causa di alterne vicende, in primis la difficoltà di alienare il patrimonio mobiliare ed immobiliare poiché situato in un paese, come tanti, piagato dallo spopolamento, ad oggi risultano invenduti un fabbricato (abitato fino a giugno 2020 dal fallito) e due terreni agricoli.
    Dopo la recente aggiudicazione, l'amministrazione fallimentare avrebbe la liquidità per pagare tutte le spese di procedura (incluso il compenso del curatore stimato per eccesso) ed il 100% di tutti creditori, riuscendo perfino a restituire una piccola somma in termini di liquidità, oltre che gli immobili invenduti.
    Nel frattempo l'anziano titolare della ditta individuale è deceduto lo scorso anno e gli eredi hanno nominato un rappresentante che intrattiene costantemente i rapporti con la procedura. Attualmente non si conosce se sia stata presentata la dichiarazione di successione (probabilmente no) o rinuncia all'eredità.
    Si intende avviare la fase di chiusura della procedura e si stanno principalmente valutando due problematiche sulle quali servirebbe conoscere il vostro autorevole parere:
    1. quanto all'imu/tasi degli immobili invenduti, considerato che il presupposto impositivo sorge nel momento in cui l'immobile viene trasferito (art. 10 del D.Lgs. 504/1992, anche per l'IMU, così come già per l'ICI "per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili), si ritiene che l'obbligazione tributaria non possa gravare sul curatore ma debba necessariamente incombere sul fallito tornato in bonis, in questo caso sugli eredi. Dalle letture fatte la questione sembrerebbe tuttora dibattuta. Benché l'obbligo di versamento non gravi sul Curatore, non esistendo un obbligo di legge in tal senso e non essendo egli indicato fra i soggetti passivi dell'imposta dal citato art. 3 del D. L.vo 504/92, la soluzione più semplice e prudente è che il versamento sia effettuato dal Curatore prima della restituzione dei beni (facendosi rilasciare dal fallito, in questo caso dal rappresentante degli eredi, una delega a tal fine). Peraltro, come sopra indicato, fino allo scorso anno l'immobile oggetto della restituzione era abitato dal fallito per il quale ha rappresentato l'abitazione principale, dall'inizio della procedura alla data del suo decesso. Pertanto, relativamente alle modalità di determinazione dell'importo dovuto si ritiene non esistano disposizioni specifiche per il fallimento e si applicherebbero, quindi, le regole ordinarie in tema di esenzioni, esoneri e/o aliquote ridotte;
    2. quanto alla determinazione del reddito dell'impresa durante l'unico periodo fallimentare è dato dall'eventuale differenza tra il residuo attivo ed il patrimonio netto dell'impresa all'inizio della procedura. Relativamente al residuo attivo, in caso di chiusura del fallimento per integrale pagamento dei creditori il residuo restituito al fallito ritornato in bonis va valorizzato attribuendo ai beni che lo compongono il costo fiscalmente riconosciuto prima dell'apertura della procedura. Trattandosi di beni appartenenti alla sfera personale del fallito, devono essere ricompresi in tale valorizzazione? Relativamente al patrimonio netto iniziale è dato invece dalla differenza tra le attività e le passività patrimoniali dell'impresa all'inizio della procedura, così come risultanti dal bilancio iniziale relativo al periodo pre-concorsuale. Rilevano le attività e le passività aziendali accertate dal curatore, anche se non registrate nelle scritture contabili e sono esclusi gli elementi attivi o passivi, appartenenti al patrimonio personale dell'imprenditore individuale. Nel caso in esame si rilevava un patrimonio netto negativo, quindi assunto pari a zero. Pertanto, considerato il residuo attivo sopra descritto, ammesso che vi rientrino i beni appartenenti alla sfera personale del fallito, si ritiene che l'Irpef risultante dal periodo concorsuale, in caso di fallimento di un'impresa individuale, debba essere imputata all'imprenditore fallito, nel nostro caso agli eredi.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/11/2021 22:01

      RE: residuo attivo restituito agli eredi del fallito e determinazione reddito del maxi periodo fallimentare

      Per quanto riguarda la questione IMU, siamo d'accordo solo parzialmente con quanto esposto nel quesito:

      - non verificandosi il trasferimento degli immobili in corso di fallimento, concordiamo con il parere che l'imposta non sia dovuta dalla procedura

      - non siamo invece d'accordo con l'opinione che sia onere del Curatore preoccuparsi del versamento di una imposta che non grava sulla procedura: gli immobili torneranno agli eredi (se hanno accettato o accetteranno l'eredità) e saranno loro i soggetti obbligati al versamento, se dovuto

      - per quanto infine riguarda l'ultima parte del quesito relativo all'IMU, poiché si applicano le regole ordinarie varranno anche gli esoneri, quindi se l'immobile è stato fino a giugno 2020 l'abitazione del fallito, fino a tale mese l'IMU non è comunque dovuta.


      Per quanto invece riguarda le imposte dirette, ricordiamo che esse si riferiscono al solo reddito d'impresa, pertanto i beni rientranti nella sfera personale del fallito non rilevano né in sede di determinazione del patrimonio iniziale, né in sede di determinazione del residuo attivo.