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credito iva post fallimento e chiusura in pendenza di giudizio del fallimento

  • Vittorio Sarto

    Cesena (FC)
    01/09/2022 09:24

    credito iva post fallimento e chiusura in pendenza di giudizio del fallimento

    Buongiorno,

    si chiede se in caso di un modesto credito iva maturato dopo la dichiarazione di fallimento e successiva chiusura del fallimento in pendenza di giudizi con mantenimento della partita iva aperta, sia possibile operare la compensazione in f24 del modesto credito iva con le ritenute fiscale da versare in occasione dei pagamenti del riparto supplementare che sarà effettuato all'esito della definizione del giudizio pendente.

    grazie in anticipo.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      05/09/2022 10:54

      RE: credito iva post fallimento e chiusura in pendenza di giudizio del fallimento

      Se, come riteniamo assolutamente opportuno (ed è bene che sia previsto nel decreto di chiusura con giudizi pendenti), viene mantenuta aperta la posizione IVA, il relativo credito è certamente utilizzabile in compensazione se il riparto viene effettuato dal Curatore in tale sua veste.


      Molto meno pacifico è infatti cosa accada, per quanto riguarda l'obbligo di operare la ritenuta d'acconto, al momento dei riparto fallimentare; ciò perché, come abbiamo già evidenziato in altre risposte su questo Forum:

      a) l'art. 120, ultimo comma, l.fall. stabilisce che "Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto"

      b) le richiamate disposizioni dell'art., 118 stabiliscono che

      - "La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43", e tale legittimazione non comprende evidentemente il successivo riparto

      - "Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo"; e anche questa parte non riguarda il riparto

      - "Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119".


      Da quest'ultima disposizione discende, a nostro avviso che:

      - se nel decreto di chiusura il Tribunale ha stabilito che il Curatore debba provvedere al riparto e agli eventuali adempimenti fiscali conseguenti. egli avrà l'onere e la legittimazione, fra l'altro, a operare le ritenute e in tale sede potrà utilizzare in compensazione il credito IVA

      - ma se nulla avrà stabilito il decreto, chi sia il soggetto incaricato del riparto e se e come debba effettuare le ritenute d'acconto non è certamente pacifico.

      In dottrina:
      - si è ipotizzato che il Curatore mantenga tale suo ruolo fino al riparto fallimentare (ma la legge non lo dice)
      - ma si è ipotizzato anche che egli, decaduto dal suo ruolo con la chiusura del fallimento, rimanga come mandatario dei creditori (e quindi soggetto non tenuto a operare la ritenuta d'acconto)
      - o che il riparto venga effettuato dalla Cancelleria fallimentare (e in tal caso se su di essa gravi l'obbligo di operare la ritenuta).

      Insomma, è opportuno che in Tribunale nel decreto di chiusura affronti espressamente questa, come altre questioni fiscali, delle quali la legge non si è minimamente preoccupata.