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imu su immobile pervenuto dopo la dichiarazione di fallimento

  • Mario Santamaria

    SALERNO
    14/03/2022 13:12

    imu su immobile pervenuto dopo la dichiarazione di fallimento

    Una sas viene dichiarata fallita nel 1993; alla socia responsabile perviene per donazione nel 2006 un terreno (qualificato in seguito area edificabile), nel 2020 la Curatela ne viene a conoscenza e provvede subito alla trascrizione della sentenza di fallimento; il decreto di trasferimento viene emesso nel 2022.
    Il Comune vorrebbe applicare integralmente la disposizione del
    Dlgs 504/1992, art. 10, c.6, pretendendo l'imu dal 1993 o almeno dal 2006!
    A me pare che l'imposta sia dovuta dal fallimento dalla data di trascrizione della sentenza e cioè dal 2020 in poi.; in ogni caso dovrebbe valere la prescrizione.
    Il caso specifico non mi sembra previsto dalla norma citata.

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      25/03/2022 09:59

      RE: imu su immobile pervenuto dopo la dichiarazione di fallimento

      Sinceramente non condividiamo i dubbi esposti nel quesito, e certamente non si applica la prescrizione.

      L'art. 1 comma 768 della legge 160/2019, che ricalca quanto previsto dal precedente art. 10, VI comma, del D.Lgs. 504/1992 (dettato per l'ICI e richiamato ai fini IMU dall'art. 9, VII comma, del D.Lgs. 23/2011) è molto chiaro nello stabilire che l'imposta è "dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale" e deve essere versata "entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento" (ci pare ovvio che se l'immobile perviene al fallito dopo l'apertura della procedura, il tributo è dovuto solo a partire da tale data).

      La data di trascrizione della sentenza non è menzionata e ci pare irrilevante (anche perché una tardiva trascrizione a opera del Curatore genererebbe un minore credito d'imposta, conseguenza evidentemente abnorme), e solo decorsi tre mesi dal decreto di trasferimento inizia il termine prescrizionale, perché è solo da quel momento che è dovuto il tributo.
      • Giancarlo Corsi

        Ancona
        09/06/2022 03:48

        RE: RE: imu su immobile pervenuto dopo la dichiarazione di fallimento

        Sottopongo la seguente simile tematica.
        Il Fallimento, titolare delle quote pro-indiviso di due immobili, giunge, con la definizione di una mediazione seguita da un atto di divisione senza conguaglio volta ad evitare un giudizio di divisione, all'acquisizione dell'intero di uno dei due immobili acquisendo le quote pro-indiviso mancanti e "traferendo" le intere quote pro-indiviso ai comproprietari.
        Al riguardo:
        1) il trasferimento delle quote pro-indiviso senza conguaglio deve considerarsi come una vendita ? Se si (come ritengo), a quale valore è possibile fare riferimento, considerato che l'atto pubblico autorizzato non ha previsto nessun conguaglio trasferite:
        2) le quote pro-indivise acquisite con l'atto di divisione essendo intervenuto dopo la dichiarazione di fallimento godono anche esse del regime di sospensione dal pagamento dell'IMU fino alla vendita ?
        Si ringrazia.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          24/06/2022 12:53

          RE: RE: RE: imu su immobile pervenuto dopo la dichiarazione di fallimento

          Se abbiamo ben compreso, a seguito della transazione e successivo atto di divisione il fallimento ha acquisito la piena proprietà di un immobile.

          Se così è, riteniamo in primo luogo che la transazione e la divisione non siano realizzo di attivo, ma sarà realizzo di attivo la successiva cessione dell'immobile in questione.

          L'alternativa potrebbe essere considerare l'atto di divisione realizzo della quota indivisa ceduta, e successivamente realizzo dell'altra quota la futura cessione dell'intero immobile (il ricavato non si potrà considerare realizzo di attivo per l'intero, perché si avrebbe una duplicazione).

          Ma, considerando che non vi è stato alcun conguaglio, ci pare una inutile complicazione per giungere al medesimo risultato.


          Per quanto riguarda l'IMU, il discorso è analogo:

          - il trasferimento ai comproprietari della quota ceduta a loro non ci pare sia avvenuta con decreto di trasferimento, quindi in tale sede non riteniamo dovuta l'IMU sulla quota trasferita ai comproprietari

          - al momento della cessione dell'intero immobile riterremmo dovuta l'IMU come se lo stesso fosse stato fin dall'inizio di proprietà del fallito.


          La peculiarità della questione non ci consente di supportare la nostra risposta con riscontri un giurisprudenza o prassi, ma ci pare ragionevole, in linea coi principi generali, e senza danno né per i creditori, né per l'Erario, né per il Curatore per quanto riguarda il suo compenso.