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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
IMU nel fallimento
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Riccardo Fossati
Chiavari (GE)21/07/2025 09:50IMU nel fallimento
Buongiorno chiedo un parere su una problematica alquanto complessa sull'IMU da versare dopo la vendita dell'immobile assegnato alla procedura fallimentare e precisamente:
una persona fisica, ditta individuale, è stata dichiarata fallita nel 2003. La procedura è venuta a conoscenza nel 2008 che la fallita ha ereditato dai genitori deceduti alcuni immobile ma estromessa a favore dei nipoti. E' stata intrapresa una causa per la riduzione della quota di legittima e divisione sulle masse ereditarie dei genitori della fallita. La Corte d'Appello ha emesso nel 2016 la sentenza nella quale risultava che un immobile doveva essere assegnato interamente alla procedura e gli altri beni immobili dovevano essere venduti e, con il ricavato, soddisfatta la procedura per un determinato importo. La sentenza, nonostante fossero già passati i termini per l'opposizione in Cassazione, non ha permesso immediatamente l'acquisizione da parte del fallimento in quanto la Corte ha pronunciato la sentenza non definitiva senza mai modificarla. Successivamente un immobile, nel 2022, è stato aggiudicato e il ricavato trattenuto dal Notaio rogante in attesa della definizione della causa. Nel settembre 2024 dopo svariate proposte è stato raggiunto un accordo transattivo con gli eredi (figli della fallita) dove l'immobile assegnato alla procedura veniva definitivamente acquisito al fallimento e i beni residuali venivano acquisiti dai nipoti con riconoscimento anche degli importi dovuti alla procedura detenuti dal Notaio. L'immobile acquisito dal fallimento è stato aggiudicato a febbraio 2025 e il Decreto di Trasferimento è stato emesso nel maggio 2025. Il sottoscritto ha provveduto a trasmettere la dichiarazione IMU al Comune indicando l'acquisizione dell'immobile a settembre 2024 e vendita a maggio 2025. Il responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune osserva che la procedura deve versare l'importo dell'IMU a partire dal 2020 su tale immobile e anche sulle quote ereditate dalla fallita, anche se la sentenza non era ancora definitiva.
Osservo che la causa, fino a quando non è resa definitiva, mantiene quanto dichiarato all'origine e cioè che gli eredi erano i nipoti e solo dopo l'accordo transattivo, che ha estinto di comune accordo la causa, si è definita la ripartizione dei beni caduti in successione. Pertanto a mio parere l'IMU dovuta sull'immobile assegnato al fallimento è maturata solo dalla data di stipula dell'accordo transattivo e fino alla sua vendita. Gli importi relativi all'IMU precedente la stipula dell'atto pertanto restano a carico dei nipoti.
Restando in attesa di un gentile parere Vi ringrazio anticipatamente-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como21/07/2025 12:05RE: IMU nel fallimento
In primo luogo non è chiaro se, al di là di quando la proceduta sia venuta a conoscenza della successione, essa si sia aperta prima o dopo la dichiarazione di fallimento; ma, come vedremo più avanti, la questione ci pare irrilevante.
La complessa successione di eventi descritta nel quesito, più unica che rara, ovviamente non è mai stata affrontata né in giurisprudenza, né in prassi o in dottrina, pertanto, come sempre in questi casi, cerchiamo di costruire una risposta basandoci, con una interpretazione strettamente letterale, su ciò che dice la legge. Ovviamente senza poter essere certi che la nostra interpretazione sia condivisa da un eventuale organo giudicante.
La legge di riferimento è l'art. 1, comma 768, ultimo periodo, della legge 160/20219, il quale stabilisce che "Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili".
Seguendo rigorosamente tali indicazioni, a nostro avviso:
a) un immobile è stato acquisito alla procedura, quindi è compreso nel fallimento e su di esso è dovuta l'IMU fino alla vendita; non ci è chiaro perché il Comune indichi come acquisizione il 2020, dato che la sentenza è del 2016 e la definitività della stessa del 2024; la questione non è certa e tutto sommato, in sede di transazione con l'Ente pubblico, la via di mezzo fra tali due date ci pare una soluzione ragionevole e quindi nell'interesse di entrambe le parti (non dimentichiamo che la legge dice "per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale", e la procedura si e aperta nel 2003 ....)
b) gli altri immobili non sono mai stati compresi nel fallimento, non ci pare quindi legittima la pretesa del pagamento del tributo anche su di essi; anche perché quand'anche li si volesse considerare in qualche modo "transitati" attraverso la procedura, la legge è chiara nello stabilire che l'IMU è dovuta per il periodo fino al decreto di trasferimento, e questi immobili mai saranno oggetto di decreto di trasferimento.
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