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IMU nel fallimento

  • Lucia Bertoldo

    Ivrea (TO)
    28/10/2025 11:03

    IMU nel fallimento

    Buongiorno,
    alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione Civile, Sezione n.5, numero 14664/2025, pubblicata il 31.5.2025, che esprime il principio di ordine generale per cui la base imponibile ai fini dell'imposta di registro è il prezzo di aggiudicazione e non il valore catastale dell'immobile, trattandosi di vendita coattiva mediante procedura competitiva, Vi domando se sia possibile applicare tale principio al calcolo dell'Imu dovuta dal fallimento in caso di prezzo di aggiudicazione nettamente inferiore all'ammontare dell'Imu calcolata sulla base del valore catastale dell'immobile.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      05/11/2025 13:58

      RE: IMU nel fallimento

      In estrema sintesi e semplificazione, ciò che ha stabilito la sentenza citata nel quesito non è che in caso di vendita all'asta base imponibile sia il prezzo di aggiudicazione, cosa che è già chiaramente stabilita dall'art. 44 T.U. 131/1986, bensì che tale disposizione si applica anche nel caso di vendita in sede fallimentare non all'asta pubblica o a pubblico incanto "rituale", ma con procedure competitive deformalizzate, come consentito dall'art. 107, comma 1, l.fall.

      Al di là di avere per oggetto un altro tributo, non vi è quindi un elemento di novità sul quale poter tentare un'estensione di tale principio all'IMU, le cui regole di determinazione della base imponibile sono chiaramente stabilite dall'art. 1, comma 749, secondo periodo, della legge 190/2019: "Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ... i seguenti moltiplicatori: ..."