Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

MOROSITA' CANONI RECLAMATI DAL CUSTODE

  • Maurizio Calvi

    Chieti Scalo (CH)
    24/01/2023 18:53

    MOROSITA' CANONI RECLAMATI DAL CUSTODE

    In qualità di custode in una procedura esecutiva immobiliare, ho provveduto a reclamare i canoni di locazione ai conduttori degli immobili pignorati invitandoli a provvedere al pagamento sul conto corrente intestato alla medesima in favore dei creditori.
    Per alcuni di essi ho però presto rilevato il mancato pagamento dei mensili per cui, eccepità loro la relativa morosità, chiedo come procedere a tutela della massa e cioè - nella spiegata qualità ed attesa la sovrapposizione dei diritti tra me ed il locatore (oggi debitore esecutato) - se è possibile la surroga dello stesso al fine della notifica di una procedura di sfratto, nominando ovviamente apposito legale.
    Ringrazio per la risposta.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      30/01/2023 07:52

      RE: MOROSITA' CANONI RECLAMATI DAL CUSTODE

      A nostro avviso in una ipotesi di morosità del conduttore, il custode è legittimato ad agire con l'azione di sfratto per morosità.
      Dottrina e giurisprudenza sono concordi sul punto. (Cfr. Cass., 13/12/2007, n. 26238; T. Reggio Emilia, Sez. Agr., sentenza 10/10/2012, n. 1644; T. Reggio Emilia, Sez. Agr., ord. 8/11/2011).
      In particolare, secondo il citato arresto di legittimità, "anche se la locazione dell'immobile pignorato è stata stipulata prima del pignoramento, la rinnovazione tacita della medesima richiede l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, in forza dell'art. 560, secondo comma, c.p.c.; peraltro, il custode giudiziario deve assicurare la conservazione e la fruttuosa gestione della cosa pignorata previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, sicché è legittimato ad inviare la disdetta e a promuovere la procedura di rilascio per finita locazione. La norma citata, rettamente interpretata nel senso esposto, non suscita dubbi di incostituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la peculiare funzione del pignoramento nell'ambito del processo di esecuzione giustifica la particolarità della sua disciplina in cui si inquadra in modo armonico e coerente il suddetto secondo comma dell'art. 560 cod. proc. civ. (Cass. civ., 13.12.2007, n. 26238).
      È ben vero che il precedente citato attiene alla rinnovazione del contratto, ma è bene vero che, proprio in ragione del fatto che "il custode giudiziario deve assicurare la conservazione e la fruttuosa gestione della cosa pignorata previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione", gli si deve riconoscere la legittimazione processuale anche ad intimare lo sfratto per morosità o ad agire giudizialmente per la riscossione dei canoni insoluti, ai quali a norma dell'art. 2912 c.c. si estende il pignoramento, trattandosi di frutti civili, ex art. 820 c.c.
      La giurisprudenza ha altresì affrontato e risolto, positivamente, il tema della legittimazione del custode ad agire per la riscossione dei canoni di locazione dovuti in forza di contratto di locazione stipulato dall'esecutato dopo il pignoramento, ma senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, in violazione dell'art. 560, comma secondo, c.p.c.
      Nella medesima direzione deve segnalarsi Cass., sez. III, 29/04/2015 n. 8695, secondo la quale "gli artt. 65, comma secondo ("la conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati ... sono affidati a un custode..."), 559 comma primo ("col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza titolo a compenso"), 560, commi primo e secondo ("il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto" della gestione, risultando agli stessi "fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione"),del codice di rito, nonché gli artt. 2912 ("il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata") e 820 c.c. (in ragione del quale sono compresi nel pignoramento anche i frutti civili, tra i quali rientra "il corrispettivo delle locazioni") inducono ad escludere che il titolare del bene pignorato possa, pur dopo il pignoramento, continuare a riscuotere, come tale, i canoni della locazione del bene pignorato, indipendentemente dalla circostanza che la locazione sia o meno opponibile alla procedura". In particolare, afferma la sentenza, il potere di amministrazione, conferito al custode dall'art. 65 c.p.c., il divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione (art. 560 c.p.c.), nonché l'interesse del creditore procedente, che potrebbe essere seriamente compromesso dalla locazione del bene pignorato (donde la necessità che la locazione sia autorizzata dal giudice dell'esecuzione) convergono, tutti, nell'attribuire al solo custode la legittimazione sostanziale a richiedere tanto il pagamento dei canoni, quanto ogni altra azione che scaturisce dai poteri di amministrazione e gestione del bene (argomenti convergenti in tal senso si ricavano anche da (Cass., 27/06/2016, n. 13216; Cass., 27/09/2018, n. 23320).
      Peraltro, a conferma di questo assunto, si noti che l'art. 3 d.m. 15 maggio 2009, n. 80, (recante "regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati") prevede compensi ad hoc dovuti al custode per specifiche attività, tra cui la convalida della licenza o dello sfratto per finita locazione o per morosità.
      Un discorso diverso va invece svolto con riferimento ai canoni di locazione maturati prima del pignoramento, poiché la legittimazione processuale ad agire per la loro riscossione va riconosciuta al solo debitore.
      Cass., sez. III, 16 febbraio 1996, n. 1193 ha infatti affermato che dopo il pignoramento, il proprietario-locatore del bene pignorato, il quale non può più continuare a riscuotere il corrispettivo della locazione del bene stesso in virtù del disposto di cui agli artt. 2912 c.c., 65 e 560 c.p.c., è legittimato ad agire per conseguire il credito costituito dai canoni rimasti in tutto o in parte non pagati fino alla data del pignoramento. Infatti, a tali canoni - che, ancorché afferenti al bene, non costituiscono frutti del bene, bensì crediti del locatore pignorato - non può applicarsi il disposto dell'art. 2912 c.c. sull'estensione del pignoramento.