Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

ACCONTO CUSTODE E FONDO SPESE CUSTODIA

  • Luca Alberto Tricoli

    Crotone
    10/05/2022 23:26

    ACCONTO CUSTODE E FONDO SPESE CUSTODIA

    Il G.E., nel procedimento esecutivo immobiliare, in caso di mancato versamento da parte del creditore procedente dell'acconto al custode e del fondo spese per l'attività di custodia, in assenza di un espresso termine indicato dal G.E., può adottare un provvedimento estintivo della procedura? oppure è necessario che vi sia indicato per forza di cose un termine entro il quale procedere al pagamento per poter poi adottare un provvedimento estintivo?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      11/05/2022 16:31

      RE: ACCONTO CUSTODE E FONDO SPESE CUSTODIA

      In passato, sebbene non fossero mancate pronunce di segno contrario (Trib. Caltagirone, 25 marzo 2008, Cor. G, 2008, 1309), si riteneva generalmente che l'omesso versamento delle somme necessarie alle attività proprie dell'esecuzione non potesse determinare di per sé, anche in ragione dell'assenza di una specifica previsione sul punto, l'estinzione della procedura, osservandosi che all'inerzia del creditore cui l'onere fosse stato imposto si poteva reagire affidando il relativo compito ad un custode diverso dal debitore (In questo senso Trib. Potenza, 4 maggio 2011; C. Cost., 30 dicembre 1993, n. 481).
      Questa idea è stata tuttavia progressivamente abbandonata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la quale ha osservato che per effetto di questa omissione la procedura esecutiva viene a trovarsi in una situazione di stallo (Cfr. Trib. Reggio Emilia, 22 febbraio 2010, n. 458).
      In particolare, si è sottolineato (Trib. Milano Sez. IV, 25 novembre 2016) che nella procedura esecutiva il creditore procedente ha l'onere di compiere le attività necessarie alla prosecuzione e alla definizione del procedimento, avvertendosi che in caso contrario il contegno del medesimo può essere ricondotto - alla stregua di un'interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 497, 562 e del comma 1 dello stesso art. 630 c.p.c. - ad un caso di inattività delle parti seppur atipico, dal momento che, se è vero che il creditore procedente ha il diritto di promuovere la vendita, è altrettanto vero che su di lui incombe, una volta sollecitata la fissazione degli incanti, l'onere di osservare una condotta acceleratoria affinché il processo esecutivo pervenga alla fase satisfattiva, che include anche l'obbligo di effettuare i predetti adempimenti pubblicitari in modo tempestivo.
      La medesima giurisprudenza ha poi sottolineato la rispondenza e la riconduzione di una siffatta impostazione al principio di rango costituzionale della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 della Costituzione, soventemente declinato nell'ambito die singoli istituti processuali nel senso di inibire attività inutilmente defatigatorie o inutili, cosicché il processo possa dipanarsi in modo il più possibile spedito. "Orbene (prosegue la citata sentenza) tale ratio vale a maggior ragione di fronte a situazioni di impasse che vengono determinate dallo stesso contegno delle parti le quali si sottraggono al compimento di atti loro imposti dalla legge manifestando il difetto di interesse concreto alla definizione del processo. Ne segue che tra questi ben può essere ricompreso il mancato pagamento delle spese ed oneri dovuti al delegato alla vendita ai fini della pubblicità e del compimento dell'attività della procedura indispensabili al fine di trasformare il bene non divisibile in una somma di denaro suscettibile di essere ripartita pro quota tra i condividenti".
      Dunque, qualora il magistrato ponga in capo al creditore le l'onere di anticipazione delle spese necessarie al processo ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è evidente che il mancato adempimento è del tutto imputabile allo stesso, e la conseguente impossibilità di compiere atti indispensabili per la prosecuzione del processo non è altrimenti superabili da parte del giudice e comporta l'esigenza di valutare il contegno delle parti sotto il profilo della perdurante presenza dell'interesse ad agire, anche alla luce dell'art. 111 Cost., al fine di evitare una situazione di stallo con ripercussioni negative sulla ragionevole durata del processo sia dal lato interno (delle parti) sia da quello esterno del sistema giudiziario, che rimane impegnato sine die per una controversia per la quale le parti hanno manifestato, de facto, una mancanza di interesse alla prosecuzione.
      In questo senso, è stato affermato che "l'inottemperanza al termine fissato dal giudice dell'espropriazione immobiliare per il versamento di un fondo spese al professionista, cui siano state delegate le operazioni di vendita, impedisce al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo e ne legittima la chiusura anticipata, ove il creditore non abbia tempestivamente e preventivamente instato, allegando e provando i relativi presupposti, per la rimessione in termini, neppure potendo giovargli l'invocazione successiva di dubbi o incertezze non sottoposti al giudice dell'esecuzione prima della scadenza di quelli (Cass. civ., Sez. III, 27 luglio 2021, n. 21549).
      Non è mancata infine quella opinione per cui in caso di persistente omissione nel pagamento degli oneri pubblicitari e di conseguente impossibilità di prosecuzione dell'esecuzione, la chiusura della procedura possa essere dichiarata a norma dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. (che impone la chiusura anticipata del processo esecutivo quando risulti impossibile il conseguimento di un "ragionevole soddisfacimento del credito"). Questa dottrina osserva come anche l'omesso pagamento degli oneri di pubblicità determina l'impossibilità di soddisfacimento del credito, stante l'impossibilità di proseguire nell'esecuzione, il quale costituisce appunto il presupposto dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c., a prescindere dai motivi per cui tale impossibilità venga in considerazione.
      Venendo al caso di specie siamo dell'avviso per cui la omessa fissazione del termine entro cui l'adempimento deve essere eseguito comporta l'applicazione analogica della previsione di cui all'art. 289 c.p.c., con l'ulteriore conseguenza per cui lo spirare del termine semestrale indicato da questa norma può essere considerato causa di improseguibilità della procedura per manifesto disinteresse della parte (cfr, in questi termini, Cass., sez. III, 17/10/2019, n. 26285).