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Custode giudiziario - cessione credito a general contractor per "bonus 110"

  • Carlo Di Patrizi

    Milano
    17/09/2021 09:10

    Custode giudiziario - cessione credito a general contractor per "bonus 110"

    Buongiorno,
    sono Custode Giudiziario di immobile pignorato; l'amministratore del condominio mi ha inviato documenti da firmare per procedere con l'iter di cessione al general contractor del credito di imposta per i lavori di riqualificazione energetica del condominio deliberati in assemblea (ante mia nomina quale custode). Posto che il custode giudiziario è custode dell'immobile e dei frutti (anch'essi oggetto di pignoramento) ed il credito di imposta da cedere è legato all'immobile (e dunque un frutto dell'immobile ?), mi domando se il Custode ne può "disporre" sottoscrivendo la cessione del credito, previa autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione.
    • Zucchetti SG

      17/09/2021 17:48

      RE: Custode giudiziario - cessione credito a general contractor per "bonus 110"

      A nostro avviso il custode non è legittimato alla sottoscrizione della cessione del credito d'imposta.
      L'art. 820, ultimo comma, c.c., stabilisce che "Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni".
      La norma, secondo la dottrina considera dunque frutti civili il corrispettivo del godimento del bene riconosciuto ad altri, sicchè essi costituiscono quindi l'oggetto dell'adempimento di un rapporto obbligatorio sorto a ragione di tale godimento, o comunque il provento di una utilizzazione diretta o indiretta del bene.
      Il tutto trova conferma nel terzo comma dell'art. 821, il quale dispone che l'acquisto avviene giorno per giorno, in ragione della durata del rapporto con la cosa madre.
      Così ricostruita la nozione di frutti civili, riteniamo che tra essi non possa ricomprendersi il credito d'imposta per lavori di riqualificazione energetica.
      Invero il meccanismo del credito d'imposta è strutturato, nel caso prospettato, riconoscendo al soggetto passivo dell'obbligazione tributaria di poter versare una somma inferiore a quella dovuta, nella misura pari alla spesa sostenuta per la riqualificazione energetica del condominio.
      Si aggiunga, inoltre, che a norma dell'art. 12 de lD.L. 19/05/2020, n. 34 il credito d'imposta non sorge ipso iure per effetto dell'esecuzione degli interventi, ma costituisce l'effetto di una precisa scelta discrezionalmente compiuta dal contribuente.
      Riteniamo dunque che al custode non possa ascriversi il potere dispositivo in parola.