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Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA
Occupazione da parte di comproprietari e copertura assicurativa
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Tomaso Lo Russo
Padova24/06/2025 19:41Occupazione da parte di comproprietari e copertura assicurativa
Gentili, delineo di seguito la mia situazione:
Il pignoramento colpisce il bene del debitore per il diritto di piena proprietà per la quota di 1/5. L'immobile risulta abitato da un'anziana signora (madre dell'esecutato e proprietaria dei 2/5) e da uno dei due fratelli (proprietario di 1/5), mentre l'esecutato ed un altro fratello (anch'esso proprietario di 1/5) risiedono altrove.
Nel corso del primo sopralluogo è stato appurato che: i) l'immobile necessita di manutenzioni; ii) l'immobile non ha alcuna copertura assicurativa.
Il sottoscritto custode ha sollecitato l'esecutato a provvedere ad assicurare il bene, ma ad oggi l'esecutato non ha riscontrato la richiesta.
Rispetto alla situazione sopra delineata vi chiedo gentilmente un parere sui seguenti aspetti:
a) la madre ed il fratello dell'esecutato, in quanto proprietari rispettivamente di 2/5 e 1/5 del bene, hanno titolo per occupare l'immobile pignorato?
b) rispetto alla mancanza di copertura assicurativa (posto che la procedura dispone unicamente di un fondo spese di euro 500), qual è l'iniziativa più appropriata che dovrebbe adottare il sottoscritto custode per non incorrere in responsabilità? E per le necessarie manutenzioni?
Ringrazio e invio un cordiale saluto
Tomaso Lo Russo
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Zucchetti Software Giuridico srl
25/06/2025 09:28RE: Occupazione da parte di comproprietari e copertura assicurativa
Il tema posto è spinoso, e costituisce il precipitato di un attuale dibattito che ruota intorno alla individuazione dell'oggetto della custodia in caso di pignoramento di quota indivisa, individuazione che l'art. 599 c.p.c. non compie, essendo all'evidenza costruito intorno all'idea di un pignoramento che abbia colpito l'intero. In particolare, ci si chiede se, in caso di pignoramento di quota indivisa di un bene comune, la custodia debba limitarsi alla quota o debba interessare il cespite nella sua interezza.
Osserviamo a questo proposito che in dottrina sono state sostenute entrambe le tesi.
A favore della tesi per cui la custodia debba riguardare l'intero si è detto che la quota ideale è inafferrabile, per cui il custode non può che occuparsi dell'intero, aggiungendosi, sul versante della operatività pratica, che la limitazione della custodia giudiziale alla quota pignorata del bene costringerebbe il custode a ricorrere all'autorità giudiziaria, ex art. 1105, comma quarto, c.c., ogni qualvolta dovesse assumere iniziative per la conservazione del bene, anche in mancanza dei presupposti di applicazione di questa norma, rappresentati dall'inerzia dei comunisti o dall'impossibilità di formare una maggioranza.
Viceversa (secondo più risalente opinione), a sostegno dell'idea per cui oggetto della custodia sarebbe solo la quota ideale, si è osservato che oggetto della custodia è il compendio pignorato, per cui se è stata pignorata la quota la custodia non può che involgere solo quest'ultima.
A noi pare, fermo restando l'indubbia robustezza dell'argomento sistematico della tesi da ultimo richiamata, che la custodia, con i limiti che tra un attimo indicheremo, non può che avere ad oggetto l'intero bene, nel momento in cui si dovesse giungere (nell'eventuale giudizio di divisione) alla vendita dell'intero.
Invero, se in quel momento anche i comproprietari non esecutati sono giocoforza chiamati a subire le conseguenze del pignoramento, il sacrificio loro richiesto in punto di custodia è compensato dal fatto che la custodia dell'intero: meglio consente la conservazione del bene; accelera le operazioni di vendita; lascia prefigurare una migliore collocazione del cespite sul mercato. Il tutto a vantaggio anche dei comproprietari non esecutati.
Ovviamente, la custodia materiale dell'intero dovrà avvenire con il minimo sacrificio possibile per gli interessi dei comproprietari, che ad esempio conservano il diritto ad utilizzare la cosa comune (ovviamente nei limiti consentiti dall'art. 1102, comma primo, c.c. ed a condizione che il godimento della stessa non sia di ostacolo allo svolgimento della funzione custodiale, ad esempio impedendo agli interessati all'acquisto la visita del bene) ed a percepirne i frutti nella misura corrispondente alla quota di ciascuno.
Dunque, in definitiva, a nostro avviso i comproprietari dell'immobile potranno avere il compossesso del bene fino a quando non verrà disposta la eventuale vendita dell'intero.
Quanto alle spese di assicurazione, ove la procedura non abbia disponibilità occorrere rimttere la questione al giudice dell'esecuzione, il quale potrà valutare di chiedere ai creditori un fondo spese per procedere ala stipula del relativo contratto, ex art. 8 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. -
Tomaso Lo Russo
Padova01/07/2025 22:20RE: Occupazione da parte di comproprietari e copertura assicurativa
Vi ringrazio per l'esaustiva risposta.
Riguardo alle due tesi da voi richiamate, in quale fase e su impulso di chi viene stabilito se la custodia riguarda (e, conseguentemente, la vendita avrà ad oggetto) l'intero o la quota ?
Se riguarda l'intero i comproprietari possono opporsi alla vendita? C'è un tema di prelazione a loro favore?
Grazie ancora, cordiali saluti
Tomaso Lo Russo
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Zucchetti Software Giuridico srl
03/07/2025 10:08RE: RE: Occupazione da parte di comproprietari e copertura assicurativa
Come abbiamo affermato nella risposta precedente, a nostro avviso la custodia dell'intero decorre dal momento in cui il giudice della divisione endoesecutiva dovesse pronunciare, per l'appunto, la vendita dell'intero, dopo aver verificato che non è possibile procedere alla separazione della quota in natura.
Certamente in comproprietari possono opporsi alla vendita dell'intero (ad esempio eccependo che il cespite è frazionabile) nel qual caso il giudice della divisione deciderà con sentenza (parziale) con la quale accoglierà o rigetterà l'opposizione dei comproprietari.
Infatti, a norma dell'art. 788 c.p.c., quando occorre procedere alla vendita di immobili il giudice istruttore provvede con ordinanza, a meno che non sorga contestazione, nel qual caso occorre prima una pronuncia , con sentenza, sulla contestazione.
Quanto alla prelazione, osserviamo che nel giudizio di divisione che abbia origina dal pignoramento di quota, esso non sussiste.
Il diritto di prelazione, invero, è riconosciuto ai coeredi in occasione della vendita della quota da parte di uno di essi, a norma dell'art. 732, a mente del quale il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione da esercitarsi nel termine di due mesi. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.
Tuttavia, la vendita, affinché la prelazione sussista, deve avere ad oggetto la quota ereditaria oppure un bene che sia considerato quale quota, sicchè l'acquirente verrebbe a trovarsi nella posizione di contitolare della eredità.
In questi termini si esprime la giurisprudenza, la quale ritiene che "L'esercizio del retratto da parte dell'erede, ai sensi dell'art. 732 cod. civ., presuppone l'alienazione da parte dell'altro coerede di una quota ereditaria o di una parte di essa, cioè di quanto proveniente da defunto comune dante causa e che sia frazione dei beni già appartenenti allo stesso, mentre può non sussistere diritto di prelazione quando la vendita abbia avuto ad oggetto cose determinate, e quando, secondo le circostanze del caso concreto, risulti che i contraenti non abbiano inteso sostituire il terzo acquirente nella comunione ereditaria, avendo considerata la "res" trasferita come bene a sè stante e non come quota del patrimonio ereditario" (Cass, Sez. II 30/10/1992, n. 11809; Cass. Sez. II, 29/07/2008, n. 20561).
Piuttosto, i comproprietari hanno il diritto di chiedere l'assegnazione delle quote degli altri comproprietari, a norma dell'art. 720 c.c.
Quello contemplato dall'art. 720 c.c. è un vero e proprio diritto potestativo del comproprietario, rispetto al quale le altre parti del giudizio versano in una condizione di mera soggezione, tale per cui, disposta la vendita dell'intero, questa andrebbe revocata ove vi fosse domanda di assegnazione di uno dei comproprietari (Cass., sez. II, 14 maggio 2008, n. 12119).
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