Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

Richiesta decreto di liberazione immobile

  • Matteo Stangoni

    BASTIA UMBRA (PG)
    08/05/2017 17:19

    Richiesta decreto di liberazione immobile

    Buonasera
    Sono stato nominato custode di un immobile occupato dall'esecuato e dalla sua famiglia
    Nel mese di aprile il fabbricato è stato aggiudicato, riservandosi 120 giorni per il versamento del saldo.

    Devo già provvedere alla richiesta del decreto di liberazione, anche per anticiparne i tempi in attesa del versamento da parte dell'aggiudicatario?

    cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/05/2017 20:12

      RE: Richiesta decreto di liberazione immobile

      La modifica del terzo e quarto comma dell'art. 560 cpc che hanno attribuito al custode dell'immobile un ruolo più incisivo nella procedura, specie a seguito della pronuncia dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato e aggiudicato è troppo recente (risale al d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modif., in l. 30 giugno 2016, n. 119) perché vi siano pronunce sulle modalità di comportamento per ottenere la liberazione. Di sicuro è necessario che il giudice ordini la liberazione del bene pignorato perché il custode possa poi attuare direttamente il provvedimento, sotto il controllo dello stesso giudice dell'esecuzione immobiliare e senza la necessaria osservanza degli artt. 605 e ss. c.p.c.
      Il comma 3 dell'art. 560 cpc prevede i casi in cui il giudice dell'esecuzione può disporre, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato: quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero, in ogni caso, quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.
      Già con il provvedimento di aggiudicazione, quindi, il giudice avrebbe potuto emettere il provvedimento di liberazione e comunque il custode, da quel momento, può attivarsi per l'emissione del provvedimento, per la cui concreta attuazione è comunque opportuno attendere il decreto di trasferimento o, comunque, l'avvenuto pagamento del prezzo.
      Zucchetti Sg srl
      • Mattia Callegari

        Venezia
        18/05/2017 18:59

        RE: RE: Richiesta decreto di liberazione immobile

        Nel mio caso l'esecutato, dopo il pignoramento, ha spostato la residenza nell'immobile sottoposto ad esecuzione. Tale immobile è un appartamento adibito ad uso ufficio (senza letti, cucina etc...) ed in realtà è utilizzato come tale dal marito del debitore.
        Mi chiedo se in questo caso, dando per certo che debitore e famigliari continuano ad abitare nella loro originaria abitazione, è opportuno chiedere lo sgombero immediato dei locali al giudice o aspettare l'aggiudicazione inserendo l'ordine nel decreto di trasferimento?
        Pare che lo spostamento di residenza sia stato fatto appositamente per continuare ad utilizzare l'immobile più a lungo possibile.
        In caso di richiesta di sgombero immediato il debitore può obbiettare qualcosa o il fatto che la residenza sia stata spostata dopo il pignoramento la rende "inopponibile" alla procedura?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/05/2017 15:45

          RE: RE: RE: Richiesta decreto di liberazione immobile

          A norma del terzo comma dell'art. 560 cpc è il giudice dell'esecuzione che "dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile". E' a questo provvedimento che dà attuazione il custode "secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano" (comma quarto).
          Nel suo caso, il comportamento dell'esecuato da lei descritto n probabilmente indurrà il G.E. ad emettere detto provvedimento cui lei, se custode, darà attuazione.
          Zucchetti SG srl