Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

accesso a immobile abbandonato

  • Luca Cesaroni

    Bergamo
    24/04/2021 09:20

    accesso a immobile abbandonato

    Buongiorno,
    vi scrivo per una delucidazione.
    Sono nominato custode in una procedura esecutiva immobiliare. Il bene era occupato dal debitore e famiglia vista l'impossibilità di liberare lo stesso fino al 30 giugno p.v.
    Sono stato contatatto dai vicini dell'appartamento i quali mi riferiscono che, il debitore, e famiglia, hanno abbandonato l'immobile.
    Ho provato da oltre due settimane a contattare lo stesso telefonicamente ma non risponde. Telefono spento.
    Ho depositato una nota informativa al G.E. il quale ha vistato nel seguente modo: SI INVITA IL CUSTODE AD ACCEDERE ALL'IMMOBILE SOSTITUENDO SE NECESSARIO LA SERRATURA E A PROCEDERE NELLE ATTIVITA'.
    Mi domando, pur non avendo evidenza certa che l'immobile sia abbandonato se non da voci dei vicini, vista l'impossibilità di contattare il debitore da oltre due settimane, posso accedere all'immobile con l'ausilio della forza pubblica cambiando la serratura?
    Sarebbe meglio attendere il 30 giugno pv anche se il GE invita ad accedere all'immobile?
    Sarei passibile di una qualche denuncia?
    Ringraziando per la preziosa collaborazione.
    Cordiali saluti.

    Luca
    • Zucchetti SG

      27/04/2021 16:12

      RE: accesso a immobile abbandonato

      Rispondiamo alla domanda premettendo che l'art. 13, comma 13 del decreto "Mille proroghe" (d.l. 31 dicembre 2020, n. 183) ha disposto che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021
      La proroga è limitata:
      1. ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze;
      2. ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
      Lo stesso art. 13, al comma 14 ha prorogato al 30 giugno 2021 la sospensione delle esecuzioni immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale dell'esecutato, già prevista dall'art. 54-ter del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con l. 24 aprile 2020, n. 27.
      Ciò detto, siamo dell'avviso per cui il giudice dell'esecuzione abbia correttamente dato seguito alle informazioni ricevute dal custode, il quale ha rappresentato la circostanza per cui non ricorrono più le condizioni della sospensione.
      Parimenti, cogliamo nella domanda una certa incertezza da parte del custode, il quale probabilmente nutre qualche residuo dubbio in ordine al fatto che l'immobile sia stato effettivamente abbandonato.
      A questo punto, e fermo restando che il custode ha l'obbligo giuridico di dare attuazione ai provvedimenti emessi dal ge, se residuano dubbi il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di compiere celermente qualche ulteriore accertamento (magari anche presso i competenti uffici anagrafici per verificare se vi è stato un cambio di residenza) al fine di confermare che effettivamente il bene sia stato abbandonato. Se così non dovesse essere, il custode non potrà limitarsi ad attendere, ma dovrà premurarsi di depositare al giudice una relazione integrativa nella quale, a parziale rettifica di quanto rappresentato, riferirà che il bene è ancora abitato dal debitore.