Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

Incarico a custode

  • Maria Luisa Baroni

    Perugia
    08/09/2018 21:39

    Incarico a custode

    In questi giorni che ho ricevuto l'incarico dal Tribunale Pesaro di custode in un esecuzione immobiliare
    E pertanto chiedo,essendo per motivi familiari, trasferita in un'altra città dove ho anche trasferito la sede dello studio e l'iscrizione all'Ordine, posso comunque accettare il sopra detto incarico effettuando gli spostamenti quando è necessario e con il supporto del sistema Fallco? Ringrazio per la risposta
    • Zucchetti SG

      11/09/2018 17:17

      RE: Incarico a custode

      Riteniamo che il trasferimento della sede non implichi ostacoli all'accettazione dell'incarico.
      Ai sensi dell'art. 559, comma quarto, c.p.c., il Giudice con il provvedimento con cui dispone la vendita del compendio pignorato sostituisce il debitore nella custodia del cespite (che tale è in forza del primo comma della citata disposizione) conferendo l'incarico di custodia al professionista delegato o al l'ivg.
      Si evince dunque dalla disposizione appena richiamata, che il legislatore ha inteso orientare la nomina del custode ad una tendenziale assimilazione al professionista delegato di cui all'art. 591 bis c.p.c.
      Questa considerazione implica il richiamo all'art. 179 ter disp. att. c.p.c. (si fa riferimento in questa sede al testo della norma antecedente alle modifiche introdotte dal d.l. 3 maggio 2016 n. 59 convertito, con modificazioni, con l. 30 giugno 2016 n. 119 poiché si tratta di modifiche non ancora operative, mancando il relativo decreto ministeriale di attuazione) il quale prevede che presso ogni Tribunale sono istituiti gli elenchi, distinti per circondario, dei professionisti disponibili ad esercitare l'ufficio di professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c., il quale a sua volta dispone che le operazioni di vendita possano essere delegate ad un ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario oppure ad un avvocato o ancora ad un dottore commercialista che il detto elenco risultino iscritti.
      Dal combinato disposto delle norme appena richiamate si evince come il custode – professionista delegato non deve avere necessariamente sede all'interno del circondario, poiché si tratta di vincolo che vale, in linea generale e salvo diversa valutazione del Giudice, solo per i notai.
      Questo vincolo, a maggior ragione, non vale per il custode che tale sia nominato prima della delega delle operazioni di vendita, poiché in questo caso il Giudice dell'esecuzione non è sottoposto ad alcun vincolo particolare.