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Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA
conversione e conservazione dell'incarico di custode
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Elena Pompeo
Salerno25/01/2024 18:59conversione e conservazione dell'incarico di custode
Sono il custode di una procedura nella quale vi è autorizzazione alla conversione senza la revoca della attività del custode e con rinvio a luglio 2024 per verificare il pagamento delle rate da parte dell'esecutato. Prima della conversione vi era autorizzazione ad incassare una indennità e/o fitto da un locale commerciale. L'indennità si deve incassare oppure è da considerarsi sospesa alla luce della conversione? grazie -
Zucchetti SG
26/01/2024 15:08RE: conversione e conservazione dell'incarico di custode
Ai sensi dell'art. artt. 2912 c.c. il pignoramento si estende anche ai frutti della cosa pignorata, e tali sono, per espressa previsione dell'art. 820, comma terzo, c.c. i canoni di locazione. Dunque, i canoni di locazione devono ritenersi anch'essi sottoposti a pignoramento, in applicazione dell'art. 2912 c.c., quante volte sia stato pignorato un immobile oggetto di un contratto di locazione.
Questo concetto ha ricevuto in giurisprudenza, plurime conferme, sin da tempi risalenti. Cass., sez. III, 16 febbraio 1996, n. 1193 ha ad esempio ritenuto che dopo il pignoramento, il proprietario-locatore del bene pignorato non può più continuare a riscuotere il corrispettivo della locazione del bene stesso in virtù del disposto di cui agli artt. 2912 c.c., 65 e 560 c.p.c., ed è legittimato ad agire per conseguire il credito costituito dai canoni rimasti in tutto o in parte non pagati fino alla data del pignoramento. Egli è invece legittimato a promuovere le azioni scaturenti dal contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile stesso solo nella sua qualità di custode e non in quella di proprietario locatore, essendo il bene a lui sottratto per tutelare le ragioni del terzo creditore; conseguentemente, se nell'atto introduttivo del giudizio il proprietario locatore non abbia speso la suddetta qualità, la domanda va dichiarata inammissibile (Cass. 21/06/2011, n. 13587; Cass. 03/06/2021, n. 23883).
Sulla premessa per cui, a norma dell'art. 2912 c.c., il pignoramento si estende agli accessori, alle pertinenze ed ai frutti della cosa pignorata, l'art. 559 specifica che ad essi si propagano tutte le funzioni custodiali, sicché il custode è onerato della conservazione ed amministrazione non solo della cosa principale, ma anche degli accessori, delle pertinenze e dei frutti di questa.
Orbene, poiché la sospensione della procedura, non determinando la caducazione del vincolo impresso con il pignoramento, non fa venire meno il conseguente obbligo di conservazione in capo al custode, se ne deve trarre il convincimento, pacifico in dottrina, per cui il custode continua a mantenere la legittimazione a ricevere il pagamento dei canoni di locazione.
In questi termini si esprime anche la giurisprudenza, la quale ha affermato che "La norma dell'art. 626 c.p.c. la quale vieta che in pendenza della sospensione del processo sia compiuto alcun atto esecutivo, ad eccezione del caso in cui il giudice dell'esecuzione disponga diversamente, ha inteso riferirsi, nel dettare la predetta eccezione, non a tutti gli atti in genere ma soltanto a quelli per i quali si ravvisa la necessità o l'opportunità del compimento durante la sospensione e che di solito tendono alla conservazione o all'amministrazione dei beni pignorati" (Cass. civ., 3luglio 1954, n. 2318), ritenendosi altresì che "Sospeso il processo esecutivo a causa della pendenza di procedimento penale a carico del creditore procedente incidente sulla validità del titolo esecutivo, il giudice può provvedere sulla istanza del creditore medesimo alla sostituzione del custode dei beni pignorati, dato che l'art. 626 cod. proc. civ. vieta gli atti esecutivi durante il periodo della sospensione del processo ma non gli atti amministrativi e conservativi" (Cass. civ., 24 novembre 1962, n. 3179).
Il concetto è stato più recentemente ribadito, osservandosi che "In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, l'art. 626 c.p.c. - secondo cui in pendenza della sospensione del processo non può compiersi alcun atto esecutivo, salvo che il giudice dell'esecuzione disponga diversamente – si riferisce ai soli atti volti alla progressione della procedura (vale a dire alla liquidazione dei beni pignorati o alla distribuzione del ricavato), fermi restando gli atti già compiuti, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, dopo la sospensione, può adottare atti di natura conservativa o di gestione attiva dei beni pignorati, dovendosi in ogni caso escludere che, qualora i cespiti siano stati locati prima del pignoramento, possa ordinarsi - per effetto della mera sospensione - la restituzione al locatore dei canoni comunque riscossi dal custode giudiziario. (Cass., 30 marzo 2023 n. 8998).
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