Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

custodia giudiziaria immobile pignorato terreno agricolo - frutti

  • Paola Muscolino

    Bolzano (BZ)
    29/05/2024 18:35

    custodia giudiziaria immobile pignorato terreno agricolo - frutti

    Buongiorno, ci troviamo di fronte al seguente caso: immobile pignorato costituito anche da terreni agricoli, ad oggi coltivati dal debitore esecutato. Si pone la questione dei frutti, nello specifico alberi da frutta. I frutti (nel senso dei prodotti da raccogliere) non sono ancora maturi e gli alberi che li portano andrebbero curati (veleno, concime, acqua, selezione fiori ed infine raccolta). Una parte dei creditori è dell'opinione che andrebbe curato il fondo con le spese relative (oltre a quanto scritto sopra assicurazione ad es. per i casi di grandine o comunque eventi atmosferici comportanti danni, dipendenti o comunque lavoratori agricoli, anche per la raccolta, utilizzo di macchinari per le varie attività ecc. ) con anticipazione a carico del creditore procedente (e restituzione in prededuzione alla fine) ; altra parte dei creditori ritiene tali spese potenzialmente troppo alte (incertezza sul raccolto soprattutto in assenza di un coltivatore realmente competente e interessato al raccolto) , rischiose e l'intera questione ingestibile: l'assicurazione andrebbe scelta ed intestata a chi? i lavoratori ove dipendenti lo sarebbero di chi ? la responsabilit`in caso di incidente dei lavoratori, anche su fattura, di chi sarebbe e via dicendo. Questa seconda parte di creditori preferirebbe piuttosto un affitto agrario per la durata dell'esecuzione o comunque con una scadenza che permetta all'affittuario la raccolta dietro ad un canone d'affitto da incassare da parte della procedura esecutiva. Vi sono precedenti giurisprudenzaili a riguardo o consigli pratici? Grazie. Paola Muscolino
    • Zucchetti SG

      31/05/2024 09:30

      RE: custodia giudiziaria immobile pignorato terreno agricolo - frutti

      Il tema posto dalla domanda ruota intorno alla natura delle funzioni custodiali.
      In proposito si fronteggiano due scuole di pensiero.
      La prima predica una idea "conservativa" della custodia, la quale tendenzialmente rifiuta una gestione attiva del compendio, se non nella misura in cui sia strettamente funzionale alla sua conservazione.
      Altri, invece (anche sulla scorta della previsione di cui all'art. 560, comma terzo, c.p.c., a mente del quale il custode provvede alla "amministrazione e alla gestione dell'immobile") ritengono che la gestione attiva del compendio immobiliare sia il cuore delle funzioni custodiali, sicché, alla stregua di un curatore fallimentare, il custode sarebbe legittimato, previa autorizzazione giudiziale, a gestire il bene in guisa da renderlo anche produttivo. Secondo questa lettura, dovere del custode è non solo quello di preservare il valore economico di scambio del cespite pignorato (riferibile all'importo ricavato dalla vendita), ma anche di tutelare ed incrementare se possibile il suo valore d'uso, che deve ritenersi compreso nell'oggetto del pignoramento ai sensi dell'art. 2912 c.c., laddove il riferimento ai "frutti" contenuto nella norma deve intendersi estensibile anche ai frutti civili e non solo ai frutti naturali.
      La scelta per l'una filosofia o per l'altra non è priva di rilievo in quanto (ed il caso posto dalla domanda ne è un classico esempio) una gestione attiva implica dei costi e dei rischi, dei quali evidentemente si deve far carico il ceto creditorio, a norma dell'art. 8 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale prevede che "Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato".
      Così inquadrata la cornice normativa di riferimento, riteniamo che la valutazione circa le iniziative da intraprendere sia da compiersi caso per caso, nel contraddittorio tra le parti.
      Nel caso prospettato dalla domanda, la via certamente più semplice sarebbe quella di stipulare un contratto di affitto (pervia richiesta allo stimatore della individuazione di un canone in linea con i valori di mercato) di durata coincidente con l'aggiudicazione (specificando che, a prescindere dalla scadenza dell'annata agraria, il fondo deve essere restituito in quel momento), in guisa da liberare la procedura dagli oneri connessi alla coltivazione.
      Se invece vi fosse un creditore disponibile ad anticipare i costi della conduzione, il custode dovrebbe stipulare, con un contoterzista, contratti aventi ad oggetto la esecuzione di tutti i lavori attraverso i quali si svolge la coltivazione e la raccolta dei frutti, evitando così l'assunzione diretta della manodopera a tal'uopo necessaria.