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Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA
spese per ausiliario del Custode Giudiziario per sporgere denuzia-querela verso debitore esecutato
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Elisa Rossi
FORLI' (FC)08/10/2024 14:48spese per ausiliario del Custode Giudiziario per sporgere denuzia-querela verso debitore esecutato
In caso di mancato versamento del canone di locazione da parte del debitore esecutato sul conto della procedura esecutiva per canone dallo stesso percepito successivamente al pignoramento e prima della nomina del Custode, il G.E. ha invitato il Custode a sporgere denunzia - querela nei confronti del debitore medesimo; si chiede se le spese per l'ausiliario del Custode Giudiziario (in questo caso il legale al quale affidare l'incarico di sporgere denunzia) debbano essere richieste a carico del creditore procedente o del debitore esecutato, con quali effetti in termini di prededuzioni sul ricavato della vendita immobiliare.
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Zucchetti SG
09/10/2024 16:17RE: spese per ausiliario del Custode Giudiziario per sporgere denuzia-querela verso debitore esecutato
A nostro avviso le spese indicate devono essere anticipate dal creditore procedente, il quale poi ne otterrà il rimborso in sede di distribuzione del ricavato, con il privilegio di cui all'art. 2770 c.c.
Questa conclusione si ricava dall'analisi delle norme che disciplinano il regime delle spese del processo, e dunque anche delle spese dell'esecuzione.
Prima fra tutte l'art. 8 d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (Testo unico delle spese di giustizia), a mente del quale ciascuna parte provvede:
- alle spese degli atti processuali che compie;
- alle spese degli atti processuali che chiede;
- ad anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
Si tratta di una previsione che ricalca la originaria formulazione dell'art. 90 c.p.c., che l'art. 299 del citato testo unico ha abrogato.
Dunque, in forza di questa disposizione, la parte processuale è tenuta ad un onere di anticipazione, che riguarda le spese degli atti che compie, di quelli che chiede, nonché di quelli necessari al processo (anche se non richiesti ma adottati dal magistrato) quando la relativa anticipazione sia posta a suo carico dalla legge o dal giudice.
La norma va letta unitamente all'art. 91 c.p.c., (il quale prevede che il giudice, con il provvedimento con cui chiude il processo, pone definitivamente le spese dello stesso a carico del soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte) e soprattutto all'art. 95 c.p.c., il quale a proposito del processo di esecuzione dispone che le spese sostenute dal creditore procedente e dal creditore intervenuto sono a carico di colui il quale ha subito l'esecuzione.
Quindi, in sede esecutiva, il creditore anticipa i costi della procedura e li recupera al momento della distribuzione del ricavato, quale credito assistito dal privilegio di cui all'art. 2770 poiché si tratta di spese sostenute nell'interesse comune di tutti i creditori.
Questa norma prevede che hanno privilegio i "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".
La causa di prelazione individuata da questa norma presuppone il riscontro della funzionalità dell'azione giurisdizionale compiuta alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse comune di tutti i creditori, che nel caso prospettato sussiste perché funzionale al recupero dei canoni, e dunque ad accrescere la massa da distribuire in occasione del riparto.-
Elisa Rossi
FORLI' (FC)10/10/2024 14:38RE: RE: spese per ausiliario del Custode Giudiziario per sporgere denuzia-querela verso debitore esecutato
Ringrazio della risposta; agganciandomi al privilegio di cui all'art. 2770, per il quale hanno privilegio i "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori", specifico meglio che l'azione legale che il G.E. invita a il Custode a compiere è quella di sporgere denunzia - querela nei confronti del debitore medesimo per reato appropriativo, e non propriamente in una azione per atti vonservativi o per espropriazione beni immobili, pertanto chiedo se questa azione possa configurarsi come una azione rientrante in quelle oggetto di privilegio in specie. -
Zucchetti SG
12/10/2024 09:50RE: RE: RE: spese per ausiliario del Custode Giudiziario per sporgere denuzia-querela verso debitore esecutato
Avevamo dato per scontato che accanto alla denuncia l'attività da compiere fosse anche quella di procedere al recupero dei canoni.
Quanto alla denuncia, non vediamo quale utilità possa avere la nomina di un legale, visto che la comunicazione di una notizia di reato all'autorità giudiziaria può essere può essere eseguita da qualunque cittadino, e dunque anche dal custode, in proprio, senza il ministero di un difensore.
Ad ogni buon conto, fermo quanto detto, se il giudice dell'esecuzione ha autorizzato/disposto di conferire l'incarico ad un legale per lo svolgimento di questa attività, il relativo costo potrà essere ripetuto certamente con il privilegio di cui all'art. 2770 atteso che si è trattato di una spesa che il giudice dell'esecuzione ha ritenuto funzionale al divenire della procedura (prova ne sia che quando una parte non sostiene le spese che il giudice pone a suo carico la procedura viene dichiarata improseguibile). Dunque, per tale ragione, essa va considerata quale spesa di giustizia.
Viceversa, se la decisione di rivolgersi ad un legale è stata frutto della scelta del custode, questi sopporterà in proprio il relativo costo, poiché si tratta di una autonoma iniziativa.
Diversamente opinando, le parti sarebbero costrette a sostenere i costi delle autonomie iniziative del custode.
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