Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

Sospensione feriale dei termini

  • Fiorina Avventuriera

    Belvedere Marittimo (CS)
    09/08/2024 10:20

    Sospensione feriale dei termini

    Vorrei conoscere la vostra opinione sull'applicazione della disciplina della sospensione feriale dei termini alle operazioni del custode. In particolare, durante il periodo di sospensione feriale, il custode può effettuare il primo accesso?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      09/08/2024 15:44

      RE: Sospensione feriale dei termini

      Per rispondere alla domanda osserviamo, in generale, che L'art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742, prevede che "Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione".
      Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 1989, n. 68 ha ritenuto che tale sospensione "riguarda tutti i termini processuali, senza distinzione fra quelli acceleratori e quelli dilatori, ed altresì include i termini del processo d'esecuzione, non rientranti fra le eccezioni previste dall'art. 3 della citata legge, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (che comprendono il diverso caso dei procedimenti di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi).
      Fatta questa premessa, osserviamo che il citato art. 1 non determina la sospensione della attività processuali globalmente intese, ma dispone la sospensione della decorrenza dei termini, limitandola non già a tutti quelli che possono interessare genericamente un precesso, ma solo a quelli che sono previsti per il compimento di atti processuali, da intendersi come atti del processo da compiersi a cura delle parti del processo medesimo.
      In questi termini si è espressa Cass, sez. III, 8 giugno 2022, n. 18421, la quale, rivedendo il contrario precedente orientamento espresso da Cass., sez. I, 13 luglio 2012, n. 12004, ha ritenuto che "il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario è di natura sostanziale, in quanto è posto a presidio del relativo ius ad rem circa l'emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., attenendo all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria assunta dall'aggiudicatario stesso, attività che non necessita di difesa tecnica, ma che costituisce esecuzione di un atto dovuto e non negoziale; ne consegue che esso non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ex art. 1 della legge n. 742 del 1969".
      Orbene, fatta questa premessa, siamo dell'avviso per cui anche durante il periodo di sospensione feriale il custode possa compiere le attività materiali attraverso le quali si declina il compimento degli atti del suo ufficio. Del resto, non si tratta di attività per le quali è prevista, a pena di nullità, la presenza necessaria dei difensori, i quali dovranno semmai essere semplicemente avvertiti, ma solo ove l'ordinanza di vendita lo preveda espressamente.