Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

sospensione esecuzione ex art 624 bis

  • Matteo Stangoni

    BASTIA UMBRA (PG)
    31/05/2017 20:36

    sospensione esecuzione ex art 624 bis

    Una procedura esecutiva è stata sospesa per 24 mesi ai sensi dell'art. 623 e 624 bis cpc.
    In questa procedura svolgo sia le funzioni di delegato alle vendite che custode

    Fermo restando che la sospensione è valida sicuramente per la delega alle vendite vorrei sapere se ha valenza anche per le funzioni di custode visto che in tre immobili occupati senza titolo sto risscuotendo delle indennità di occupazione.
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/06/2017 20:44

      RE: sospensione esecuzione ex art 624 bis

      L'art. 626 cpc stabilisce che "Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione", il che significa che la sospensione opera ex nunc, nel senso che non incide sugli atti già compiuti ma inibisce la prosecuzione della procedura mediante il compimento di ulteriori atti, i quali, ove eventualmente posti in essere nonostante la sospensione dell'esecuzione, sono affetti da nullità, denunciabile in sede di opposizione agli atti esecutivi.
      Fermo, però, il divieto di compiere atti esecutivi in senso stretto, potranno essere disposti dal giudice atti conservativi, ordinatori o di carattere amministrativo, a simiglianza di quanto avviene nella fase della sospensione di cui agli artt. 296 e 298 cpc del processo ordinario di cognizione. In dottrina (Luiso) si è fatto riferimento in proposito, a titolo esemplificativo, al provvedimento di sostituzione del custode, alla vendita di beni deperibili, all'amministrazione giudiziaria di immobili pignorati.
      Il discorso, pertanto, non va impostato in via generale, se siano o non sospese le funzioni del custode, ma va riferito ai singoli atti che questo organo- sicuramente anch'esso investito dalla sospensione tanto che gli deve essere comunicato il provvedimento di sospensione dell'esecuzione immobiliare a norma della'rt. 624bis- compie. A noi sembra che riscuotere l'indennità di occupazione rientri nell'attività amministrativa compatibile con la sospensione dell'esecuzione, in attesa di vedere la sorte di quest'ultima.
      Zucchetti Sg srl
    • Danilo Burgio

      Messina
      06/10/2021 11:39

      RE: sospensione esecuzione ex art 624 bis

      Buongiorno,

      recentemente, le parti hanno congiuntamente chiesto la sospensione del giudizio di esecuzione immobiliare, ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c.

      Sono stato, però, al contempo, contattato dall'amministratore del condominio, il quale denuncia infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza di proprietà dei debitori esecutati, con necessità di urgente intervento.

      Quali i miei poteri, in questo caso, alla luce della predetta sospensione ?

      Grazie
      • Zucchetti SG

        08/10/2021 09:55

        RE: RE: sospensione esecuzione ex art 624 bis

        A nostro avviso per rispondere all'interrogativo formulato occorre muovere da due premesse.
        La prima è quella per cui la custodia ha lo scopo precipuo di consentire la conservazione e l'amministrazione del compendio pignorato, così come prescritto in linea generale dall'art. 65 c.p.c..
        La seconda riposa nella considerazione per cui la sospensione dell'esecuzione determina un arresto del divenire della procedura senza che però venga meno il vincolo pignoratizio.
        Ed allora, se la custodia ha funzione latu sensu conservativa (o comunque anche conservativa), e se il vincolo pignoratizio non è scalfito dalla sospensione, è evidente che le funzioni custodiali non risentono della sospensione, poiché permane l'interesse (dei creditori ma anche pubblicistico) alla conservazione ed amministrazione del cespite in vista della eventuale ripresa del procedimento di vendita.
        Del resto, lo stesso art. 626 c.p.c. enuncia, seppure implicitamente, il principio per cui la sospensione della procedura non ne determina uno stallo totale, tanto che, ad esempio, anche durante la sospensione dell'esecuzione il giudice può procedere alla sostituzione del custode (Cass. civ., 24.11.1962, n. 3179), né si è mai discusso del fatto che durante la sospensione dell'esecuzione il custode non debba continuare a percepire i frutti prodotti dal compendio pignorato, al quale gli effetti del pignoramento si estendono a norma dell'art. 2912 c.c..
        Da queste considerazioni discende inoltre il fatto che la sospensione della procedura non incide sulla responsabilità del custode ex art. 2051 c.c..
        A nostro avviso, pertanto, è necessario interfacciarsi con l'amministratore di condominio per verificare in primo luogo se le infiltrazioni sono da addebitarsi all'immobile pignorato.
        Se così fosse occorrerà relazionare al giudice possibilmente fornendo indicazioni sui possibili costi di eventuali interventi necessari.
        A quel punto si tratterà di individuare il soggetto che sarà tenuto a farsene carico, e qui il problema alligna nella possibilità di imporre un onere di anticipazione ai creditori a norma dell'art. 8 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle spese di giustizia).
        L'interrogativo si pone poiché a fronte della prassi di alcuni uffici giudiziari di porre a carico del creditore un siffatto onere, si registra un orientamento più rigoroso (ed a nostro avviso preferibile) della Corte di Cassazione, la quale con la sentenza 22 giugno 2016, n. 12877, occupandosi del caso di un immobile che necessitava di opere di manutenzione necessarie all'immediata conservazione del cespite e ad evitare pericoli alla sua struttura, ha osservato che "rientrano tra le spese da anticiparsi dal creditore procedente ex art. 8 d.p.r. n. 115 del 2002 non solo le spese giudiziarie vere e proprie, ma anche quelle spese, anch'esse immanenti alla realizzazione dello scopo proprio dell'espropriazione forzata, in quanto intese ad evitarne la chiusura anticipata, quali le spese necessarie al mantenimento in esistenza del bene pignorato, come quelle che attengono alla sua struttura o sono intese ad evitarne il crollo o, in genere, il perimento. Tali spese, se onorate dal custode con i fondi della procedura, risulteranno in senso lato "prededucibili", nel senso che l'importo relativo non entrerà a far parte dell'attivo; mentre dovranno essere rimborsate, come spese privilegiate ex art. 2770 cod. civ., al creditore che le abbia corrisposte, ottemperando al provvedimento del giudice dell'esecuzione che ne abbia posto l'onere dell'anticipazione a suo carico. Restano, invece, escluse dalle spese "necessarie", da onorarsi in via di anticipazione dal creditore procedente ai sensi della norma cit., quelle spese che non abbiano un'immediata funzione conservativa della stessa integrità del bene pignorato e, quindi, le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria dell'immobile, così come gli oneri di gestione condominiale".
        E allora, se il giudice dovesse ritenere applicabile l'orientamento seguito dalla Corte di Cassazione, l'unico sbocco possibile di questo iter sarà quello per cui il debitore esecutato dovrà essere compulsato affinchè si attivi. Ci rendiamo perfettamente conto del fatto che questo potrebbe non accadere, ma la conseguenza non può essere quella di addebitare queste spese al creditore. In alternativa potrebbe essere suggerito al giudice di revocare il custode (a norma dell'art. 559 c.p.c.) se la custodia giudiziale non dovesse avere più alcuna utilità.