Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

Compenso Custode quote S.r.l.l.

  • Maurizio Palamidessi

    Bologna
    18/11/2022 12:50

    Compenso Custode quote S.r.l.l.

    In tema di compenso spettante al Custode di quote di S.r.l. volevo cortesemente chiedere se il termine x il deposito dell'istanza di liquidazione del compenso spettante, ricada o meno nella prescrizione triennale ex art. 2956 c.c. (afferente le attività professionali) o ad altro diverso termine.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      19/11/2022 09:29

      RE: Compenso Custode quote S.r.l.l.

      A differenza del debitore, che è costituito custode ex lege con la notifica del pignoramento e non ha diritto ad alcun compenso ai sensi dell'art. 559, comma primo, c.p.c., il custode di nomina giudiziale ha diritto, oltre al rimborso delle spese vive, anche al compenso per l'attività svolta.
      Le spese ed il compenso dovuti al custode, in quanto spese di giustizia, trovano collocazione in sede di riparto con il privilegio di cui agli artt. 2755, 2770, 2777 c.c..
      La liquidazione del compenso spettante al custode è effettuata dal giudice dell'esecuzione con decreto motivato e provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 65, comma secondo, c.p.c. e dell'art. 168, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Esso ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può essere impugnato ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, ma non revocato d'ufficio dall'autorità giudiziaria che lo abbia emesso, in quanto questa, salvo i casi espressamente previsti, ha definitivamente consumato il proprio potere decisionale e non ha un generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa (Cass. n. 20640/2017). Detta impugnazione deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall'art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Cass. n. 4423/2017).
      Quanto al termine entro cui il compenso deve essere richiesto, la Corte di Cassazione ha affermato che "Ai fini della liquidazione delle spese di custodia e di conservazione, la proposizione della relativa domanda non soggiace al termine di decadenza di cento giorni dall'espletamento dell'incarico, che l'art. 71 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede per la liquidazione in favore degli altri ausiliari del magistrato nel processo penale, e cioè i periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, dal momento che detta previsione è di carattere eccezionale rispetto alle norme del cod. civ. sulla prescrizione dei diritti e non può estendersi in danno del custode, per il quale trova applicazione il principio generale della prescrizione decennale, ove il diritto al compenso sia correlato ad una prestazione non periodica, ovvero quinquennale, ex art. 2948, n. 4, cod. civ., ove nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 113 del 05/01/2006; negli stessi termini, in precedenza, Sez. 4, Sentenza n. 6715 del 22/02/2005).
      Al riguardo la corte muove dalla premessa per cui il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 "tende certamente a diversificare … la figura del custode giudiziario da quella degli altri ausiliari del giudice".
      Ed in effetti, es si esamina il testo unico delle spese di giustizia, ausiliari del magistrato e custode sono figure tenute quasi sempre distinte. Lo si vede, chiaramente agli artt. 5, 58, 71 e 72, 107.
      Nel solco di tale distinzione si colloca il combinato disposto degli artt. 71 e 72 TUSG.
      Infatti, l'art. 71, che dispone la decadenza del diritto degli ausiliari del magistrato a percepire le indennità loro spettanti in caso di ritardo nella presentazione della relativa istanza, non si applica al custode, il quale viene invece preso in considerazione dal successivo art. 72, che a proposito del custode non fa riferimento alcuno a decadenze, per cui del tutto arbitrario sarebbe estendere al custode una disciplina espressamente dettata per una diversa categoria di ausiliari.
      Detta norma, inoltre, richiama anche l'art. 168 dello stesso T.U. che, con riferimento al decreto di pagamento emesso dal magistrato, evoca, tenendole distinte, la "liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato" e la liquidazione "dell'indennità di custodia", con ciò ulteriormente ribadendo la scelta del legislatore di evitare un'assimilazione delle due categorie e, dunque, confermarne le peculiarità e differenze. Si deve, dunque, concludere nel senso che l'art. 71 del citato testo legislativo, che del resto ripropone il R.D. n. 1043 del 1923, art. 24, è norma di carattere eccezionale rispetto a quelle del codice civile che regolano la prescrizione per cui si applica solo alle
      figure di ausiliari colà espressamente richiamate. Esso, invece, non si applica al custode, per il quale l'art. 72 testo citato non prevede alcuna ipotesi di decadenza e per il quale trova applicazione il principio civilistico generale della prescrizione decennale, ove il diritto al compenso sia correlato ad una prestazione non periodica, ovvero quinquennale, ex art. 2948 c.c., n. 4, ove esso sia correlato ad una prestazione periodica (sulla prescrizione cfr, nello stesso senso, Cass. Sez. U, Sentenza n. 25161, del 02/07/2002).