Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

SPESE CONDOMINIO

  • MARCO PAUTASSI

    SAVIGLIANO (CN)
    07/06/2022 13:16

    SPESE CONDOMINIO

    Immobile soggetto a esecuzione del fondiario, il curatore si è inserito nel procedimento. L'amministratore del condominio si insinua nel fallimento per spese in prededuzione dalla sentenza di fallimento in avanti.
    Chiedo se queste spese non debbano essere richieste al custode piuttosto che al curatore.
    grazie.
    • Zucchetti SG

      08/06/2022 16:14

      RE: SPESE CONDOMINIO

      Riteniamo che le spese per oneri condominiali maturati in data successiva alla dichiarazione di fallimento vadano richieste al curatore.
      Va premesso che, a norma dell'art. 52, comma primo, l.fall., il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. È la regola della così detta par condicio creditorum.
      Il comma secondo della medesima disposizione precisa che alla regola del concorso sono soggetti anche i crediti prededucibili, i quali sono, a mente dell'art. 111, comma secondo, l.fall., quelli sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale, oppure quelli "così qualificati da una specifica disposizione di legge".
      Tali sono, a norma dell'art. 30 della l. 11 dicembre 2012, n. 220 (recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici") anche i crediti per oneri condominiali, atteso che la citata disposizione prevede che "I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali".
      Quanto al pagamento dei crediti prededucibili, l'art. 111-bis l.fall. dispone che anche essi devono essere accertati mediante il procedimento di accertamento del passivo di cui agli artt. 92 e seguenti l.fall., "con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare" i quali possono "essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti". In questo caso, prosegue la norma, "il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato", con l'avvertenza che "se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge".
      Dal combinato disposto delle norme appena richiamate si ricava il precipitato per cui la richiesta delle spese condominiali relativi a cespiti acquisiti all'attivo del fallimento non può che essere indirizzata agli organi della procedura fallimentare, sia perché solo in sede concorsuale può essere garantita la par condicio tra tutti i creditori ammessi al passivo e tra tutti i creditori prededucibili, sia perché solo la sede concorsuale può essere quella dell'accertamento del passivo (e dunque della eventuale non contestazione per collocazione ed ammontare), e sia perché le norme sopra richiamate individuano il giudice delegato quale autorità giurisdizionale competente in via esclusiva al riparto, il quale a mente dell'art. 110, comma primo, l.fall., deve ricomprendere anche "i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'art. 51".
      Indicazioni in questa direzione si ricavano da Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482, che è stata chiamata ad occuparsi di una procedura esecutiva per credito fondiario, proseguita dunque nonostante il fallimento del debitore, in cui il curatore aveva chiesto, invano, che in sede di distribuzione del ricavato, nel determinare la somma da attribuire al creditore fondiario, fossero scorporate, con versamento in favore della curatela, di crediti prededucibili riconosciuti in sede fallimentare (si trattava del credito per ICI e degli oneri condominiali relativi all'immobile, nonché del compenso spettante alla curatela fallimentare).
      Orbene, nel decidere il ricorso proposto dalla curatela, la Corte ha affermato che nell'ambito di un'azione esecutiva iniziata o proseguita dal creditore fondiario, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti del debitore fallito, il curatore che intenda ottenere la graduazione di crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall., oggi art. 124 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione. Ciò in quanto il giudice dell'esecuzione deve effettuare la distribuzione provvisoria delle somme ricavate dalla vendita sulla base dei provvedimenti (anche non definitivi) emessi in sede fallimentare ai fini dell'accertamento, della determinazione e della graduazione di detto credito fondiario. La distribuzione così operata dal giudice dell'esecuzione ha comunque carattere provvisorio e può stabilizzarsi solo all'esito degli accertamenti definitivi operati in sede fallimentare, legittimando in tal caso il curatore ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza.
      Sarà dunque solo il curatore che, in base ad un provvedimento del giudice delegato, potrà richiedere al professionista delegato l'attribuzione alla procedura fallimentare delle spese prededucibili.