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RISCOSSIONE INDENNITà DI OCCUPAZIONE

  • Loredana Faccenda

    Campobasso
    25/11/2022 16:21

    RISCOSSIONE INDENNITà DI OCCUPAZIONE

    mi trovo a dover gestire la attività di custodia per un immobile (commerciale) risultato al primo accesso libero da persone e/o attività ma occupato da un terzo senza titolo e da questi utilizzato quale deposito.
    Il giudice all'esito della relazione del custode ha autorizzato l'occupazione sine titulo con corresponsione di una indennità alla procedura quantificata dal perito. Chiedo il dies a quo dal quale il terzo debba versare l'indennizzo alla procedura, se dal pignoramento, dalla nomina del custode ovvero dal decreto di autorizzazione all'occupazione.
    Grazie

    • Zucchetti SG

      27/11/2022 17:31

      RE: RISCOSSIONE INDENNITà DI OCCUPAZIONE

      A nostro avviso l'obbligo per l'occupante sine titulo di corrispondere l'indennità di occupazione decorre dal momento in cui è intervenuta l'autorizzazione giudiziale.
      Per spiegare la ragione di questa nostra opinione riteniamo di dover muovere dalla individuazione della natura di questa indennità.
      Essa, invero, non essendo legata alla stipula di un contratto, non ha natura di corrispettivo, ma piuttosto costituisce il risarcimento del danno che la procedura esecutiva accetta di ricevere tollerando l'abusiva occupazione. Si tratta dunque, nella sostanza, nel differimento dell'attuazione dell'ordine di liberazione che trova la sua causa nel fatto che l'occupante risarcisce il danno che la procedura ritiene di subire per effetto della illegittima occupazione altrui, e che ha provveduto a quantificare e che l'occupante si impegna a versare.
      La natura di questa indennità può definirsi latu sensu "concordata". Ciò nel senso che ci si "accorda" a che se l'occupante la versa, la procedura tollererà l'occupazione abusiva. Resta inteso che se l'occupante non fosse disponibile al pagamento non potrà chiederne la rideterminazione per opporsi alla pretesa della custodia di rientrare nella disponibilità dell'immobile, poiché essa non ha efficacia novativa dei preesistenti rapporti né costituisce in capo all'occupante il diritto di permanere all'interno del cespite verso un corrispettivo la cui quantificazione richiede in un ordinario giudizio di cognizione.
      Vale, in sostanza, quanto accade in materia di locazioni, nelle quali alla scadenza del contratto il conduttore è comunque obbligato al pagamento del canone fino alla data del rilascio, ma ciò non lo legittima a permanere nell'immobile, poiché la tolleranza non ha ex se efficacia novativa e non implica rinuncia al diritto.
      Se così è, occorre in primo luogo verificare quale sia la decorrenza disposta dal giudice, e se nulla fosse detto in proposito (come ci pare di capire), l'indennità non potrà che valere per il futuro.
      Per il passato, invece, troveranno applicazione le ordinarie regole di governo del risarcimento del danno da fatto illecito. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha statuito che "Nell'ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva, ai sensi dell'articolo 2913 cod. civ. (nella specie, preliminare di vendita successivo alla trascrizione del pignoramento del bene), è configurabile, in favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio - quale organo pubblico della procedura esecutiva, ausiliare del giudice - un danno risarcibile, che deriva dall'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà a che il bene sia venduto, quanto prima, al suo effettivo valore di mercato; risarcimento sul quale si estende il pignoramento, quale frutto, ex art. 2912 cod. civ." (Cass. civ., 16 gennaio 2013, n. 924).
      "La titolarità di tali azioni, ivi compresa quella di pagamento dei canoni, non è, infatti, correlata ad un titolo convenzionale o unilaterale (il contratto di locazione o la proprietà), ma spetta al custode, in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall'investitura del Giudice" (Cass. Sez. 3, 29/04/2015, n. 8695).