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RISCOSSIONE INDENNITà DI OCCUPAZIONE

  • Loredana Faccenda

    Campobasso
    25/11/2022 16:21

    RISCOSSIONE INDENNITà DI OCCUPAZIONE

    mi trovo a dover gestire la attività di custodia per un immobile (commerciale) risultato al primo accesso libero da persone e/o attività ma occupato da un terzo senza titolo e da questi utilizzato quale deposito.
    Il giudice all'esito della relazione del custode ha autorizzato l'occupazione sine titulo con corresponsione di una indennità alla procedura quantificata dal perito. Chiedo il dies a quo dal quale il terzo debba versare l'indennizzo alla procedura, se dal pignoramento, dalla nomina del custode ovvero dal decreto di autorizzazione all'occupazione.
    Grazie

    • Zucchetti SG

      27/11/2022 17:31

      RE: RISCOSSIONE INDENNITà DI OCCUPAZIONE

      A nostro avviso l'obbligo per l'occupante sine titulo di corrispondere l'indennità di occupazione decorre dal momento in cui è intervenuta l'autorizzazione giudiziale.
      Per spiegare la ragione di questa nostra opinione riteniamo di dover muovere dalla individuazione della natura di questa indennità.
      Essa, invero, non essendo legata alla stipula di un contratto, non ha natura di corrispettivo, ma piuttosto costituisce il risarcimento del danno che la procedura esecutiva accetta di ricevere tollerando l'abusiva occupazione. Si tratta dunque, nella sostanza, nel differimento dell'attuazione dell'ordine di liberazione che trova la sua causa nel fatto che l'occupante risarcisce il danno che la procedura ritiene di subire per effetto della illegittima occupazione altrui, e che ha provveduto a quantificare e che l'occupante si impegna a versare.
      La natura di questa indennità può definirsi latu sensu "concordata". Ciò nel senso che ci si "accorda" a che se l'occupante la versa, la procedura tollererà l'occupazione abusiva. Resta inteso che se l'occupante non fosse disponibile al pagamento non potrà chiederne la rideterminazione per opporsi alla pretesa della custodia di rientrare nella disponibilità dell'immobile, poiché essa non ha efficacia novativa dei preesistenti rapporti né costituisce in capo all'occupante il diritto di permanere all'interno del cespite verso un corrispettivo la cui quantificazione richiede in un ordinario giudizio di cognizione.
      Vale, in sostanza, quanto accade in materia di locazioni, nelle quali alla scadenza del contratto il conduttore è comunque obbligato al pagamento del canone fino alla data del rilascio, ma ciò non lo legittima a permanere nell'immobile, poiché la tolleranza non ha ex se efficacia novativa e non implica rinuncia al diritto.
      Se così è, occorre in primo luogo verificare quale sia la decorrenza disposta dal giudice, e se nulla fosse detto in proposito (come ci pare di capire), l'indennità non potrà che valere per il futuro.
      Per il passato, invece, troveranno applicazione le ordinarie regole di governo del risarcimento del danno da fatto illecito. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha statuito che "Nell'ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva, ai sensi dell'articolo 2913 cod. civ. (nella specie, preliminare di vendita successivo alla trascrizione del pignoramento del bene), è configurabile, in favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio - quale organo pubblico della procedura esecutiva, ausiliare del giudice - un danno risarcibile, che deriva dall'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà a che il bene sia venduto, quanto prima, al suo effettivo valore di mercato; risarcimento sul quale si estende il pignoramento, quale frutto, ex art. 2912 cod. civ." (Cass. civ., 16 gennaio 2013, n. 924).
      "La titolarità di tali azioni, ivi compresa quella di pagamento dei canoni, non è, infatti, correlata ad un titolo convenzionale o unilaterale (il contratto di locazione o la proprietà), ma spetta al custode, in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall'investitura del Giudice" (Cass. Sez. 3, 29/04/2015, n. 8695).
      • Chiara Costa

        Piacenza
        03/09/2024 14:39

        RE: RE: RISCOSSIONE INDENNITà DI OCCUPAZIONE

        Chiedo cortesi ragguagli in ordine alla previsione di un'occupazione sine titulo autorizzata dal Giudice.
        In particolare è corretto il seguente ragionamento (occupante persona fisica):
        - non occorre la predisposizione di uno scritto, trovando l'indennità previsione all'interno dell'istanza del custode autorizzata poi dal G.D.;
        - salvo espressa richiesta dell'occupante non è necessario il rilascio di una ricevuta, essendo i versamenti tracciati;
        - non occorre una comunicazione all'Agenzia Entrate in ordine alla sussistenza dell'occupazione o in ordine ai versamenti effettuati in favore della procedura.
        ringrazio per la cortese risposta
        Chiara Costa
        • Zucchetti SG

          03/09/2024 16:55

          RE: RE: RE: RISCOSSIONE INDENNITà DI OCCUPAZIONE

          Rispondiamo all'interrogativo osservando che preliminarmente occorrerebbe chiedersi se davvero l'indennità di occupazione ha natura risarcitoria o corrispettiva. Infatti, con circolare N. 43/E del 09 luglio 2007, l'Agenzia delle entrate ha stabilito che l'indennità di occupazione sconta un diverso regime fiscale a seconda della natura, risarcitoria o corrispettiva, che, in base alle circostanze del caso concreto, è possibile assegnarle. In questi termini si è espressa, a proposito della indennità di cui all' art. 34 della l. n. 392 del 1978, la Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n. 29180 de 12.11.2019 ha affermato che essa "è esclusa dal computo della base imponibile, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo per essa ravvisabile il "nesso diretto" richiesto dalla giurisprudenza unionale, tra prestazione (del conduttore) e corrispettivo (del locatore), atteso che l'obbligazione di corrispondere tale indennità non si colloca sul piano del sinallagma contrattuale perché sorge quando il rapporto è già cessato e assolve, quale obbligazione "ex lege" attinente allo scioglimento del contratto, la duplice funzione, da un lato, di compensare il conduttore della perdita dell'avviamento, dall'altro, di distribuire equitativamente alcune delle esternalità positive rimaste in capo al locatore - in termini di incremento del valore locatizio ricollegabile all'avviamento indotto dall'attività imprenditoriale svolta dal conduttore - su chi ha concorso a incrementarle, ripristinando, così, l'equilibrio degli effetti dello scioglimento contrattuale".
          Fatta questa premessa, l'indennità assumerà natura corrispettiva qualora vi sia la volontà da parte della procedura di far proseguire il conduttore nel possesso dell'immobile nonostante l'avvenuta scadenza o risoluzione del contratto per morosità oppure ancora quando si voglia tollerare o addirittura favorire l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte di un terzo. In questi casi la disciplina fiscale dell'indennità sarà identica a quella che interessa i canoni di locazione.
          Invece l'indennità di occupazione assumerà natura risarcitoria laddove si rilevi un'attività giudiziale della procedura volta ad ottenere la liberazione e l'effettiva restituzione dei locali. (cfr, sul punto, R.M. n. 260293 del 17 gennaio 1991 e R.M. n. 27 del 14 febbraio 1997, nonché DRE Veneto, la risoluzione n. 13019/Fisc. Gen. del 19 aprile 2000).
          Nel caso in cui le indennità di occupazione assumano natura risarcitoria, andrà considerata quale canone di locazione se si tratta di un risarcimento avente ad oggetto un lucro cessante, ossia un risarcimento che copre un mancato guadagno. Lo si ricava dall'art. 6, comma 2 ,TUIR, il quale prevede che, ai fini fiscali, le indennità da lucro cessante continuino a essere qualificate come redditi da fabbricati. La norma infatti prevede che i "proventi conseguiti in sostituzione di redditi … e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, …", costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
          Lo stesso vale per le imposte indirette (art. 15, comma 1, n. 1, D.P.R. n. 633/1972), così come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 588 del 15 dicembre 2022.
          In ogni caso l'occupazione senza titolo andrà denunciata, come chiarito dalla richiamata circolare N. 43/E.
          Applicando i concetti sopra esposti alla occupazione autorizzata dal giudice dell'esecuzione, osserviamo che normalmente essa compensa un danno, in quanto colma la minore appetibilità del bene conseguente al suo essere occupato. Se invece dagli atti della procedura dovesse emergere che essa ha natura corrispettiva, il suo trattamento deve equipararsi a quello dei canoni di locazione.