Forum ESECUZIONI - LA CUSTODIA

Rimozione attrezzature

  • Tomaso Lo Russo

    Padova
    04/12/2025 18:29

    Rimozione attrezzature

    Gentili Signori,
    vi pongo un quesito la cui soluzione passa attraverso profili forse più pratici che giuridici. Nel mio caso trattasi di un capannone adibito a sala bowlilng dismessa da tempo, collocato in una zona industriale, la cui appetibilità - a mio avviso - è riconducibile appunto al contesto in cui si trova ed alla possibilità (se non di demolire e ricostruire altro immobile con diversi parametri) di rendere l'immobile fruibile per un altro tipo di attività.
    All'interno del bene si trovano importanti attrezzature (piste) di proprietà di terzi, che non sono oggetto di pignoramento, la cui rimozione rappresenta un costo che il debitore presumo non intenda sostenere.
    L'onere di eliminare di tali attrezzature grava sulla procedura? Il CTU dovrebbe tener conto di tali oneri nel proprio elaborato, dati i presupposti di cui sopra?
    Ringrazio già per lo spunto di riflessione e pogo un cordiale saluto
    Tomaso Lo Russo


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      08/12/2025 09:14

      RE: Rimozione attrezzature

      L'attuale art. 560, comma decimo c.p.c., prevede tra l'altro che in occasione della liberazione, "quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione".
      Dunque, quando nell'immobili si trovano beni mobili che non devono essere consegnati all'aggiudicatario (consegna che invece sarà necessaria quando si tratta di accessori o di beni mobili che sono stati pignorati unitamente all'immobile a norma dell'art. 556 c.p.c., e che sono stati aggiudicati unitamente all'immobile, al medesimo soggetto) il custode è tenuto ad una serie di adempimenti.
      In primo luogo occorrerà intimare al soggetto obbligato al rilascio di asportarli. Questa intimazione deve risultare dal verbale di accesso, se l'intimato è presente, altrimenti gli deve essere notificata.
      Scaduto il termine assegnato i beni non asportati si considerano abbandonati.
      A questo punto occorrerà procedere allo smaltimento o alla vendita di essi, a seconda che abbiano o non abbiano un valore di mercato, tenuto comunque presente quanto ha previsto il giudice dell'esecuzione.
      In ogni caso, se il custode ritiene che tali beni mobili abbiano un valore di vendita che possa apportare alla procedura una utilità apprezzabile, dovrà rappresentare la circostanza al giudice dell'esecuzione, suggerendo se del caso la nomina di uno stimatore.
      Se invece questa eventualità non dovesse ricorrere, se ne darà conto al giudice dell'esecuzione, avendo preliminarmente cura di acquisire una serie di preventivi di smaltimento.
      Quanto alle spese di smaltimento, occorre premettere che attualmente (così come si era premurato di specificare l'art. 560, nel testo riscritto dal d.l. 3 maggio 2016 n. 59, convertito in l. 30 giugno 2016 n. 119) l'art. 560 c.p.c., prevede che l'ordine di liberazione, e dunque anche la liberazione dell'immobile dai mobili, è attuato "senza spese a carico dell'aggiudicatario". Del resto la giurisprudenza (Cass., sez. Un., 14-12-2020, n. 28387; Cass. Sez. 3, 10-06-2020, n. 11116; Cass., sez. III, 28-3-2022, n. 9877) è ferma nel sostenere che l'ordine di liberazione è un provvedimento ordinatorio funzionale agli scopi del processo, ed in particolare alla materiale apprensione del cespite pignorato ai fini della sua liquidazione, in vista dell'obiettivo ultimo, di rilievo pubblicistico, del maggiore soddisfacimento possibile dei diritti dei creditori.
      La regola per cui le spese sono a carico della procedura può declinarsi almeno attraverso 3 modalità operative.
      La prima è quella di porre le spese di liberazione a carico del creditore, ex art. 8 dpr 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle spese di giustizia) rimborsabili in sede di distribuzione del ricavato quali crediti assistiti dal privilegio per spese di giustizia di cui all'art. 2770 e 2776 c.c..
      La seconda potrebbe essere quella per cui il bene si colloca in vendita senza procedere allo smaltimento (ciò accade quando si tratta di spese rilevanti), i cui costi vengono calcolati dallo stimatore e decurtati dal prezzo base.
      La terza è quella di provvedere allo smaltimento prelevando le somme a tal'uopo necessarie dal ricavato dalla vendita, ove già eseguita.