Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

Concordato semplificato con riserva ex art. 25 sexies CCII

  • Rita Spagnoli

    Perugia
    20/01/2025 17:06

    Concordato semplificato con riserva ex art. 25 sexies CCII

    Buonasera,
    vorrei gentilmente chiedere un chiarimento in merito alla possibilità per l'imprenditore, in caso di esito negativo della composizione negoziata della crisi, di presentare una proposta di concordato semplificato con riserva.
    L'art. 25 sexies, comma 1, CCII, disciplina la possibilità per l'imprenditore di presentare, nei 60 giorni successivi alla relazione finale dell'esperto, una proposta di concordato insieme al piano di liquidazione e ai documenti di cui all'art. 39 CCII.
    La stessa norma, rubricata concordato semplificato, prevede altresì che nel rispetto del predetto termine l'imprenditore possa proporre la domanda di cui all'art. 40 CCII anche con riserva di deposito della proposta e del piano.
    L'art. 40 CCII disciplina la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, tra i quali rientra anche il concordato preventivo di cui agli artt. 84 e ss. CCII, e alla liquidazione giudiziale.
    Mi chiedevo, pertanto, se anche il concordato semplificato di cui all'art. 25 sexies CCII potesse essere presentato con riserva.
    In caso di risposta positiva, è corretto affermare che l'imprenditore possa presentare, entro 60 giorni dalla relazione finale dell'esperto, la domanda di concordato semplificato con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 39 commi 1 e 2 CCII nei termini concessi dal Tribunale con decreto?
    Vi ringrazio e attendo un vostro riscontro.
    Rita Spagnoli
    • Vincenzo Cucco

      Modena
      29/01/2025 19:41

      RE: Concordato semplificato con riserva ex art. 25 sexies CCII

      Dall'analisi della normativa, emerge che l'art. 25-sexies CCII delinea una procedura specifica per il concordato semplificato, che si caratterizza per:
      La necessità di una relazione finale dell'esperto che attesti:
      La correttezza e buona fede delle trattative
      L'esito negativo delle stesse
      L'impraticabilità delle soluzioni individuate
      Un termine di 60 giorni dalla comunicazione ex art. 17, comma 8, per la presentazione della proposta
      L'obbligo di presentare contestualmente:
      La proposta di concordato per cessione dei beni,
      Il piano di liquidazione
      I documenti indicati nell'art. 39 CCII
      La norma non prevede espressamente la possibilità di presentare il concordato semplificato "con riserva". Questo si differenzia dal concordato preventivo ordinario, dove tale possibilità è specificamente contemplata. La natura stessa del concordato semplificato, che rappresenta uno strumento di ultima istanza dopo il fallimento della composizione negoziata, suggerisce la necessità di una proposta completa e immediatamente valutabile. Non ritengo applicabile pertanto la "riserva"
      cordialità
      Vincenzo Cucco
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/01/2025 13:46

      RE: Concordato semplificato con riserva ex art. 25 sexies CCII

      L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 25-sexies c.c.i.i., aggiunto con il d.lgs. n. 136 del 2024, col quale si precisa che l'accesso al concordato semplificato può avvenire anche con riserva di deposito della proposta e del piano, concede al debitore di presentare una proposta prenotativa di concordato semplificato.
      Dissentiamo invece dall'interpretazione da lei data delle operazioni da effettuare nel termine di sessanta giorni. La sua interpretazione secondo cui il termine di 60 giorni è riferito alla presentazione della domanda prenotativa, fermo restando che il piano e la documentazione potranno essere presentati nel termine concesso dal tribunale, anche se scade successivamente ai 60 giorni, si scontra con la superfluità di una norma del genere dal momento che fin dall'inizio è previsto che il debitore possa presentare una proposta di concordato "nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 17, comma 8"; di modo che diventerebbe superfluo ripetere nell'ultimo periodo che "nel rispetto del termine di cui al primo periodo", l'imprenditore può presentare la domanda di cui all'art. 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano, tanto più che il nuovo legislatore, in questo caso come in altri, ritiene che la procedura di concordato abbia inizia già con la domanda prenotativa.
      Evidentemente, allora, il richiamo al rispetto del termine di sessanta giorni va riferito al provvedimento del tribunale, nel senso che il legislatore, allo scopo di assicurare il collegamento tra la composizione negoziata e il concordato semplificato, ha voluto ribadire che il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), dovrà tenere conto della scadenza dei 60 giorni di cui al primo periodo e non potrà andare oltre, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione. In questi termini si è espressa anche la relazione al d.lgs n. 136 del 2024.
      Zucchetti SG srl