Menu
Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO
concordato minore in continuità
-
Ilaria Totaro
Lecce02/01/2025 20:56concordato minore in continuità
Vi sottopongo due questioni.
1. Come devo comportarmi se in qualità di Gestore non condivido i gradi di privilegio riconosciuti ai creditori nella proposta di concordato depositata dal sovraindebitato a mezzo del proprio advisor.
2. Esiste una percentuale di soddisfazione dei crediti al di sotto della quale la proposta di ristrutturazione è inammissibile ed eventualmente detta percentuale è differente se si tratta di debiti erariali. Nel caso specifico, stante la suddivisione in classi, si parte da una percentuale del 18-17% nei confronti dei privilegiati di grado 1 fino ad arrivare al 5% nei confronti dei privilegiati di grado 28. Ad Agenzia Entrate Riscossione essendo stato riconosciuto il privilegio di grado 9, 16, 27 e 28 la percentuale va dall'11% al 5%.
Grazie
-
Zucchetti SG
Vicenza04/01/2025 09:46RE: concordato minore in continuità
Nel concordato minore, come in tutte le procedure concorsuali, vale la regola della priorità assoluta nella distribuzione dell'attivo facente capo al debitore, salva diversa disposizione di legge- che manca nel concordato minore- che ammetta il ricorso al principio della priorità relativa. Questo significa che il debitore, a meno che non disponga di attivo messo a disposizione da terzi che può assegnare liberamente, deve rispettare l'ordine di graduazione dei privilegi e non può quindi offrire ai creditori di grado inferiore una percentuale se non ha integralmente soddisfatto i creditori di grado anteriore. Per i crediti fiscali non esistono particolari disposizioni se non quella di cui al comma 3 dell'art. 80, che consente di trasformare in voto positivo la mancata adesione dell'Amministrazione Finanziaria e degli enti di previdenza quando la loro adesione è determinante pe ril raggiungimento della maggioranza e quanto loro offerto non è inferiore a quanto detti enti ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale.
Queste sono le regole che il gestore della crisi deve controllare ed evidenziarne il rispetto o la violazione nella relazione che deve presentare, nella quale deve esprimere la sua opinione sulla attribuzione dei privilegi esposta dal debitore. Il tribunale, cui spetta un controllo di legalità sulla procedura, in cui rientra anche la corretta qualifica dei privilegiati, valuterà, già in sede di ammissione l'elenco dei creditori e i privilegi attribuiti, con la possibilità di concedere al debitore un termine di 15 giorni per apportare integrazioni al piano.
Zucchetti SG srl -
Vincenzo Cucco
Caserta29/01/2025 19:51RE: concordato minore in continuità
le due questioni relative al concordato minore in continuità ex art. 74 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).
Analisi Dettagliata
Per quanto concerne il ruolo del Gestore sui gradi di privilegio, diciamo che in base all'art. 76 del CCII, il Gestore deve redigere una relazione particolareggiata che comprende "la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria".
Pertanto, in caso di disaccordo sui gradi di privilegio, il Gestore deve:
Evidenziare nella relazione le criticità riscontrate nella classificazione dei privilegi
Motivare tecnicamente e ANALITICAMENTE il proprio dissenso
Valutare l'impatto sulla fattibilità complessiva del piano
Esprimere un giudizio sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria
Per le percentuali di soddisfazione, il CCII non prevede una percentuale minima di soddisfazione dei crediti per l'ammissibilità del concordato minore in continuità. L'art. 74 stabilisce che:
La proposta deve consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale
Il contenuto è libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti: Non sono previste percentuali minime differenziate per i debiti erariali La valutazione si basa sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3).
Nel caso specifico si conclude che le percentuali proposte (dal 18-17% per i privilegiati di grado 1 fino al 5% per i privilegiati di grado 28) sono ammissibili se:
a) Consentono la prosecuzione dell'attività
b) Sono più vantaggiose rispetto all'alternativa liquidatoria
c) Rispettano l'ordine delle cause legittime di prelazione
Cordialmente
Dr Vincenzo Cucco
-