Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

Pec della procedura nel concordato semplificato

  • Simone Sgorbati

    Brescia
    29/04/2025 17:58

    Pec della procedura nel concordato semplificato

    Buongiorno,
    in sede di omologa sono stato nominato liquidatore in una procedura di concordato semplificato.
    Ho provveduto ad aprire un indirizzo mail specifico con Fallco e, come al solito, ho provveduto alla richiesta di comunicazione di tale indirizzo presso il R.I.
    La pratica però è stata rigettata in quanto il R.I. sostiene "nel caso di concordato semplificato, non sussiste l'obbligo di comunicazione della pec della procedura".
    A parte che non comprendo bene la ratio di tale norma, ma a questo punto cosa mi conviene fare?
    Avrei pensato di richiedere al R.I. una semplice variazione dell'indirizzo pec, sostituendo quello in essere con quello della procedura, al fine comunque di dare pubblicità allo stesso.
    Lasciare l'indirizzo pec precedente mi renderebbe di fatto impossibile la gestione della procedura con Fallco.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/04/2025 19:44

      RE: Pec della procedura nel concordato semplificato

      La risposta del R.I è improntata al massimo formalismo letterale in quanto tiene conto soltanto di ciò che la lettera della legge dispone. Invero, la materia della comunicazione della Pec al RI è regolata dal comma 2-bis dell'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012 (introdotto con la legge di stabilità del 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, in vigore dall'1.1.2013) del seguente tenore: "Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata" (PEC). Come si vede la norma non fa riferimento al liquidatore del comncordato semplificato, all'epoca neanche esistente, e il Registro Imprese interpreta tale omissioen, invece che in via evolutiva che ingloba gli organi dei vari strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, in modo letterale escludendo dall'obbligo della comunicazione i soggetti non elencati nella norma.
      E' difficile dire come come sopperire a questa interpretazione riduttiva; probabilmente la via da lei indicata è quella più opportuno anche se indubbiamente desta perplessità.
      Zucchetti SG srl
      • Simone Sgorbati

        Brescia
        06/05/2025 12:38

        RE: RE: Pec della procedura nel concordato semplificato

        Aggiorno la questione.
        Avevo chiesto al RI una variazione dell'indirizzo pec, sostituendo quello in essere con quello della procedura,
        ricevendo questa risposta:
        "Gentile utente,
        come da nota operativa n. 15/13 del 9/10/2013, consultabile sul sito camerale, nella Sezione REGISTRO IMPRESE/ISTRUZIONI E PROCEDURE/NOTE INTERNE, la p.e.c. della procedura concorsuale non viene, per nessuna ragione, iscritta nello spazio relativo alla p.e.c. dell'impresa.
        La prego pertanto di autorizzare l'archiviazione dell'istanza. ".

        Di fatto quindi non è possibile in alcun modo dare pubblicità alla pec della procedura nel concordato semplificato, il che mi pare oggettivamente una follia.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          06/05/2025 18:16

          RE: RE: RE: Pec della procedura nel concordato semplificato

          Per queste questioni di ordine pratico preferiamo sempre rimetterci all'esperienza degli utenti, ma la risposta che lei riporta sembra dire che la Pec della procedura "non viene, per nessuna ragione, iscritta nello spazio relativo alla p.e.c. dell'impresa", il che non esclude che la Pec della procedura possa essere comunque iscritta in altro spazio.
          Zucchetti SG srl