Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

CONCORDATO SEMPLIFICATO

  • Roberto Marinelli

    Macerata
    23/02/2026 12:30

    CONCORDATO SEMPLIFICATO

    Nel Concordato semplificato con liquidazione del patrimonio, in mancanza di finanza esterna, vige il principio della "apr", e pertanto nella distribuzione delle somme vada soddisfatto integralmente il creditore per primo in grado e poi a seguire.
    In un caso specifico la proposta prevede la suddivisione in classi senza la soddisfazione dei creditori chirografari, ma con una soddisfazione superiore dei creditori privilegiati rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
    Mi chiedo pertanto come il principio della "apr" non sia in contrasto con l'art. 25-sexies, comma 5, in cui si prevede che in ogni caso debba essere assicurata un'utilità a ciascun creditore.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/02/2026 10:39

      RE: CONCORDATO SEMPLIFICATO

      Nel Concordato semplificato con liquidazione del patrimonio, in mancanza di finanza esterna, vige il principio della "apr", e pertanto nella distribuzione delle somme vada soddisfatto integralmente il creditore per primo in grado e poi a seguire.
      In un caso specifico la proposta prevede la suddivisione in classi senza la soddisfazione dei creditori chirografari, ma con una soddisfazione superiore dei creditori privilegiati rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
      Mi chiedo pertanto come il principio della "apr" non sia in contrasto con l'art. 25-sexies, comma 5, in cui si prevede che in ogni caso debba essere assicurata un'utilità a ciascun creditore.
      Grazie
      Vigendo nel concordato semplificato liquidatorio la regola dell'apr, come lei giustamente ricorda, i creditori privilegiati non possono essere classati con trattamenti differenziati in quanto bisogna seguire il principio della priorità assoluta, per cui i creditori privilegiati vanno pagati secondo l'ordine di legge e per intero, salvo che non sia fatta la stima di cui all'art. 84, comma 5 CCII, richiamato dall'art. 25 sexies. Lei dice che i privilegiati nella proposta di concordato ricevono più di quanto percepirebbero dalla liquidazione giudiziale, ma non ci dice il motivo di questo risultato. Se ciò è dovuto a immissione di denaro, il debitore non può liberamente disporne se si tratta di risorse proprie, nel mentre se si tratta di risorse di terzi è libero di destinarle a vantaggio di chi crede.
      Quanto alla previsione della utilità per i creditori di cui alla fine del comma 5 dell'art. 25 sexies, l'espressione non va intesa come necessità di attribuire comunque una percentuale ai ciascun creditore, ma come verifica che la proposta di concordato semplificato non arrechi danno ai creditori rispetto alle aspettative di soddisfo conseguibili con un'ordinaria liquidazione giudiziale, secondo una comparazione di utilità che risulti almeno equivalente a quella che potrebbe ricevere da un alternativo scenario di riparto in liquidazione giudiziale. Nel concordato semplificato, infatti, ciò che rileva ai fini della valutazione giudiziale non è il grado di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì la verifica che essa non comporti un trattamento peggiorativo per i creditori, sicchè, in sede di omologazione, il tribunale è chiamato a verificare, con riferimento a ciascun creditore, che il trattamento economico prospettato non risulti inferiore rispetto a quello ottenibile in caso di liquidazione, valutando in concreto l'utilità derivante dalla proposta concordataria.
      Ad ogni modo non è necessario offrire ai creditori modalità estintive in danaro ma è sufficiente fare in modo che i beni messi a disposizione dei creditori assicurino, nei limiti della loro consistenza e in termini di ragionevole certezza, una qualche utilità, per cui, a fronte della dimostrata insoddisfazione del credito, diventa una utilità vantaggiosa anche il beneficio immediato degli scarichi fiscali, nonché la continuazione o la contrattualizzazione di nuovi rapporti commerciali in caso di cessione di azienda, o qualsiasi altra utilità che il creditore valuti per il creditore rende il concordato preferibile alla liquidazione giudiziale.
      Zucchetti SG srl
      • Roberto Marinelli

        Macerata
        24/02/2026 10:56

        RE: RE: CONCORDATO SEMPLIFICATO

        Il motivo per cui in caso di concordato semplificato i creditori privilegiati vengono soddisfatti in maniera superiore rispetto alla liquidazione dipendono da:
        1) la società aderisce alla rottamazione-quater che prevede annullamento di sanzioni ed interessi, che invece in sede di liquidazione sarebbero da riconsiderare nel passivo;
        2) nel concordato vi sono proposte di acquisto degli asset aziendali, subordinate all'omologa, ad un prezzo superiore a quello di perizia; in caso di liquidazione giudiziale tali offerte verrebbero meno.
        In sostanza il maggior soddisfacimento non dipende da finanza esterna.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          24/02/2026 11:26

          RE: RE: RE: CONCORDATO SEMPLIFICATO

          Esatto, non si tratta di risorse esterne, per cui, come detto, il debitore non può disporne liberamente in favore dei creditori che non ne avrebbero diritto seguendo l'ordine dei privilegi.
          Zucchetti SG srl