Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

FIT - Privilegio

  • Mattia Callegari

    Venezia
    03/04/2025 17:35

    FIT - Privilegio

    Buongiorno,
    nel passivo di una società che ha depositato un piano di concordato semplificato trovo un debito per mutuo erogato dal Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) istituito dalla legge 46 del 17 febbraio 1982 presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
    Non trovando documentazione a riguardo, si chiede se il relativo credito gode di qualche forma di privilegio.
    Grazie in anticipo.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/04/2025 18:13

      RE: FIT - Privilegio

      L'art. 23 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012. n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", ha stabilito che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assumesse la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" . Non ci risulta che la normativa citata a attribuito un privilegio ai crediti conseguenti alla revoca dei finanziamenti effettuati, né ci risulta essere contenuto nel d.m. 15 ottobre 2014 del Min.. Sviluppo il cui art. 16, dedicato alla revoca ha il seguente tenore:
      Art. 16.
      Revoche
      l. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal Soggetto gestore, in caso di:
      a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
      b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo;
      c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
      d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, ivi inclusi gli esiti negativi della verifica di cui all'articolo 15, comma 1, fatti salvi i casi di forza
      maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
      e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'articolo 4, comma 4, lettera b);
      f) mancata presentazione dello stato d'avanzamento obbligatorio entro la data e nella
      misura di cui all'articolo 13, comma 1;
      g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera c), per
      la realizzazione del progetto;
      h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla
      conclusione del progetto;
      i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento
      ovvero delle rate di finanziamento concesso;
      l) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione di cui all'articolo 12.
      2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma l, lettere a), b), c), d), e) e f), la revoca
      delle agevolazioni è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
      3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma l, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.
      4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i), la revoca è commisurata
      alla quota di finanziamento agevolato non restituita
      5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al Ministero e comunicata al Soggetto gestore, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione del Ministero in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo
      Zucchetti Sg srl