Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

concordato semplificato

  • Marco Crifò

    Verdellino (BG)
    13/09/2022 08:21

    concordato semplificato

    L'azienda facente capo ad una società che ha fatto domanda per essere ammessa al concordato semplificato (non ancora omologato) è affittata ad altra società che ha anche presentato offerta irrevocabile per l'acquisto. E' necessario instaurare una procedura competitiva per la vendita dell'azienda che presumibilmente sarà fatta dal liquidatore qualora il concordato sia omologato? La legge (art. 25 septies CCII) sembrerebbe richiedere la verifica dell'assenza di soluzioni migliori sul mercato.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/09/2022 16:17

      RE: concordato semplificato

      Il terzo comma dell'art. 25 septies CCII dispone che "Quando il piano di liquidazione prevede che il trasferimento debba essere eseguito prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale".
      Da questa norma si possono trarre, a nostro avviso, tre principi:
      -la vendita dell'azienda o di parte della stessa può essere effettuata anche prima della omologazione del concordato semplificato;
      -la norma prevede di proposta di acquisto già contenuta nel piano, ma ben potrebbe una tale proposta sopravvenire alla presentazione del piano, tanto non di vi sono creditori che debbano esprimere il voto;
      -in questi casi- ossia nei casi di trasferimento prima della omologa- provvede l'ausiliario previa autorizzazione del tribunale, anche se può sembrare incongruo che provveda tale organo che ha soltanto una funzione vigilanza sulla gestione dell'impresa, a differenza del liquidatore che provvede allo stesso incombente quando il trasferimento debba avvenire dopo l'omologa;
      -la norma non richiede l'apertura di una procedura competitiva ma la semplice verifica dell' l'assenza di soluzioni migliori sul mercato constatata attraverso qualsiasi mezzo, che è cosa ben diversa dall'apertura di una procedura competitiva con le forme di cui all'art. 91; peraltro, le modalità del procedimento competitivo esposte da tale norma, con le connesse forme di pubblicità, il meccanismo per la scelta dell'offerta migliore e la possibilità di una gara tra più offerte migliorative sono chiaramente incompatibili con la semplificazione del rito del nuovo strumento concordatario.
      Questa è la nostra opinione, ma bisognerà vedere come la citata espressione verrà interpretata dalla giurisprudenza.
      Zucchetti SG srl