Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

Concordato Liquidatorio

  • Fabrizio Condemi

    REGGIO CALABRIA (RC)
    23/09/2024 18:41

    Concordato Liquidatorio

    Buonasera. Mi trovo in un particolare caso in cui a fronte di una domanda "prenotativa" , corrispondente nomina del pre-commissario, l'imprenditore ha depositato, nei 60 gg previsti, un piano concordatario di tipo "liquidatorio" con soddisfazione integrale di tutte le classi, compresi i chirografi. Visto che nella norma viene stabilito che l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, il quesito che mi ponevo è se l'imprenditore soddisfi o meno la norma garantendo il pagamento del 100% dei crediti (essendo derivante l'attivo concordatario da un decreto ingiuntivo, il cui esito positivo garantirebbe un introito di somme tali da coprire il 100% della debitoria complessiva) o se, dalla lettura testuale della norma, dovrebbe garantire una sorta di 110% dei crediti chirografi? Un creditore che avrebbe 10.000€ di credito in chirografo dovrebbe ricevere una sorta di bonus di + 1000€? Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/09/2024 19:43

      RE: Concordato Liquidatorio

      Assolutamente no in quanto nessun creditore può ottenere in una procedura concorsuale un pagamento superiore all'importo del proprio credito più interessi.
      Ma a parte questa considerazione generale, nel caso, dato che le risorse del debitore sono idoneee a soddisfare tutti i creditori al 100% viene meno la necessità di un finanziamento esterno del cui utilizzo si possa discutere. Ad ogni modo il comma 4 dell'art. 84 c.c.i.i. prevede espressamente che nel concordato liquidatorio le risorse esterne devono incrementare del 10% non la soddisfazione dei creditori, ma l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e, quanto ai creditori, dette risorse devono assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Disposizione che chiarisce ulteriormente che l'utilizzo di risorse esterne serve per migliorare nella misura indicata la soddisfazione dei creditori, per cui, non è necessaria quando l'attivo di cui dispone il debitore è di per sé sufficiente a soddisfare integralmente i creditori.
      Zucchetti SG srl