Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

Concordato semplificato e art. 120-bis

  • Francesco Borrini

    Cameri (NO)
    08/01/2026 11:02

    Concordato semplificato e art. 120-bis

    Buongiorno,
    a Vostro avviso la presentazione della domanda di concordato semplificato liquidatorio ex art. 25 sexies da parte di una SNC deve risultare da verbale redatto da notaio e registrato in camera di commercio ex art. 120-bis comma 1?
    Il dubbio sorge in quanto l'art. 25 sexies comma 8 non richiama espressamente il 120-bis e dalla struttura del codice della crisi il concordato semplificato non ricade nel titolo IV (strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza), cui invece sembrerebbe riferirsi il primo comma del 120-bis.
    Ringrazio e saluto cordialmente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/01/2026 17:14

      RE: Concordato semplificato e art. 120-bis

      L'art. 120 bis CCII fa riferimento, nel primo comma, all'accesso ad uno "strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza" che, secondo la definizione data dall'art. 2, comma 1, lett. m-bis sono ""le misure, gli accordi e le procedure, diverse dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata, volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato e della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi". Quest'ultimo inciso induce a ritenere che che nella previsione normativa siano compresi non solo gli strumenti che perseguono l'obiettivo della continuazione dell'attività aziendale, ma anche gli strumenti a contenuto liquidatorio, quale il concordato semplificato, stante il rapporto di "interdipendenza" di quest'ultimo rispetto al segmento procedurale della composizione negoziata della crisi, che deve necessariamente precederlo, tanto che in dottrina si è parlato di rapporto "logico-cronologico-funzionale" tra i due procedimenti; ossia, posto che il ricorso al concordato semplificato non è proponibile in via autonoma ma necessita del preventivo esperimento di un tentativo di composizione negoziata che non abbia consentito di approdare ad una delle soluzione contemplate dall'art 23 comma I e comma II lett. b) CCII, appare abbastanza chiaro che si è in presenza di uno strumento volto alla liquidazione del patrimonio e delle attività che, a richiesta del debitore, non solo può, ma deve essere preceduto dalla composizione negoziata della crisi, di cui parla la lett. m-bis del comma 1 dell'art. 2.
      Riteniamo, pertanto che anche la domanda per l'accesso al concordato semplificato di una società deve risultare da verbale redatto da notaio e registrato in camera di commercio ex art. 120-bis comma 1 CCII.
      Zucchetti SG srl