Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

compenso dell'esperto della composizione negoziata

  • Marco Crifò

    Verdellino (BG)
    19/07/2022 16:47

    compenso dell'esperto della composizione negoziata

    Buongiorno,
    quale ausiliario di una procedura di concordato semplificato volevo un parere in merito a quanto segue.
    Il compenso spettante all' esperto nominato nella composizione negoziata della crisi d'impresa ha diritto alla prededuzione nel successivo concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII?
    Sicuramente spetta nelle procedure concorsuali instaurate all'esito della chiusura della composizione negoziata della crisi. Il concordato semplificato che scaturisce dal mancato raggiungimento dell'accordo e del risanamento, può essere considerato tra queste e quindi il compenso dell'esperto dovrà essere pagato in prededuzione?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/07/2022 07:44

      RE: compenso dell'esperto della composizione negoziata

      Il comma 12 dell'art. 25 ter nuovo codice dispone che il compenso dell'esperto è prededucibile ai sensi dell'art. 6, riprendendo la pari disposizione dell'art. 16 dl n. 118 del 2021 (che, ovviamente, faceva riferimento all'art. 111 l. fall.). Non avremmo dubbi pertanto a considerare il compenso dell'esperto prededucibile anche nel concordato semplificato in quanto la prededucibilità di scende da espressa disposizione di legge e non entra in ballo la funzionalità o l'occasionalità, che sono peraltro concetti di molto ridimensionati nel nuovo codice.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Crifò

        Verdellino (BG)
        28/07/2022 16:28

        RE: RE: compenso dell'esperto della composizione negoziata

        Il concordato semplificato richiama le norme del concordato ordinario in tema ad esempio dei poteri di gestione dell'amministratore della società (l'art. 25 sexies richiama l'art. 94 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). L'amministratore della società in concordato semplificato ha i poteri per pagare il compenso dell'esperto della composizione negoziata (circa € 10.000,00 come da accordo tra le parti) o è opportuno che il pagamento effettuato prima dell'omologa sia autorizzato dal Tribunale o effettuato dal liquidatore nominato con l'omologa, previo verifica anche le cause legittime di prelazione? Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/07/2022 18:05

          RE: RE: RE: compenso dell'esperto della composizione negoziata

          L'art. 25 sexies richiama, tra gli altri, l'art. 94 (che riprende l'art. 167 l.fall.) di modo che anche nel concordato semplificato il debitore, in costanza di procedura, subisce uno spossessamento attenuato che, diversamente da quanto accade nella liquidazione giudiziale (come già nel fallimento), gli consente di conservare l'amministrazione dei beni e la gestione dell'impresa fino all'omologa, seppur sotto la vigilanza dell'organo nominato dal tribunale. Pertanto gli atti indicati dal secondo comma di tale norma sono soggetti all'autorizzazione del giudice che, nel concordato ordinario, è il giudice delegato, la cui nomina non è però contemplata nel concordato semplificato; in questo, quindi, l'autorizzazione compete al tribunale, che è l'organo giudiziario chiamato in causa, come, infatti, espressamente risulta dal terzo comma dell'art. 25-septies che, appunto, richiede l'autorizzazione del tribunale per la vendita del complesso aziendale o rami della stessa o singoli beni prima dell'omologazione.
          L'art. 94 CCI- come già l'art. 167 l. fall.- richiede l'autorizzazione, oltre che gli atti specificatamente indicati, per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sicchè, nel suo caso si trtta di stabilire se il pagamento del compenso dell'esperto sia un atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione. A nostro avviso rientra nella prima categoria, ma, poiché esiste ancora qualche incertezza su tale classificazione, per prudenza , considerato anche l'importo da sborsare, è preferibile chiedere l'autorizzazione.
          Zucchetti SG Srl
      • Andrea Giuliodori

        Macerata
        30/03/2024 18:31

        RE: RE: compenso dell'esperto della composizione negoziata

        Buonasera mi aggancio alla risposta chiedendo un vs parere nel caso in cui il concordato semplificato (successivo alla composizione negoziata) sia stato dichiarato inammissibile e sia stata dichiarata la liquidazione giudiziale. Il compenso dell'esperto sarà sempre da ammettersi in prededuzione?
        Inoltre il tribunale, dopo la proposta di concordato semplificato (dichiarato inammissibile) aveva nominato un ausiliario commercialista per valutare la proposta, Si chiede anche per questo caso un vs parere circa la ammissibilità in prededuzione nello stato passivo della liquidazione giudiziale.
        Ringrazio anticipatamente per la vs disponibilita
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/04/2024 16:19

          RE: RE: RE: compenso dell'esperto della composizione negoziata

          Sulla natura prededucibile del credito dell'esperto non avremmo dubbi per i motivi già esposti nella prima risposta; lì si trattava del mantenimento della prededuzione nel concordato semplificato seguito alla composizione negoziata e qui del mantenimento della stessa posizione nella liquidazione giudiziale aperta a seguito della dichiarazione di inammissibilità del concordato semplificato, ma il compenso dell'esperto riguarda sempre l'originario percorso negoziale e la prededuzione attribuita dall'art. 25-ter, comma 12 "permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali", giusto il disposto dell'art. 6, comma 2, CCII.
          Per quanto riguarda il compenso dell'ausiliario nominato nel corso della procedura di concordato semplificato, la prededuzione deriva dall'art. 6, comma 1, lett. d) e, a nostro avviso, la dichiarazione di inammissibilità non incide sul mantenimento di tale collocazione nelle successive procedure posto che la inammissibilità non è certo attribuibile né in alcun modo collegabile all'esperto, che ha, su incarico del giudice e non di parte, svolto il suo incarico.
          Zucchetti SG srl
          • Fabio Del Noce

            PARMA
            15/04/2024 07:23

            RE: RE: RE: RE: compenso dell'esperto della composizione negoziata

            Buongiorno, posta l'insindacabilità della preduzione del compenso dell'esperto della CNC nella conseguente procedura di Liquidazione Giudiziale, mi pongo e vi pongo il quesito sulla congruità dei compensi riconosciuti allo stesso per quanto rispettosi dell'art. 25-ter D.Lgs. 12/01/2019 n. 14. In base al suddetto articolo, infatti, i compensi vengono calcolati sull'attivo medio risultante dai bilanci degli ultimi 3 anni.
            In sede di Liquidazione Giudiziale tale attivo (calcolato in € 2.500.000) sarà invece notevolmente inferiore per effetto dell'esistenza di ingenti crediti inesigibili e del valore delle rimanenze e dei macchinari che, oltre ad essere stati sopravvalutati sconteranno le riduzioni delle vendite all'asta. Si ritiene, pertanto, verosimilmente, che l'attivo liquidato non possa superare i 250.000 € (1/10 del valore considerato ai fini del calcolo del compenso dell'esperto). In questo senso, oltre a determinarsi un evidente (ed ingiusta a mio parere) sperequazione rispetto al compenso del curatore (che, come noto, recepisce lo stesso in proporzione all'attivo effettivamente monetizzato e non a quello ipotetico esposto in bilancio), si crea, nel mio caso, anche la tematica relativa all'opportunità di avere tentato il ricorso alla CNC che, nei fatti, ha generato ulteriori oneri in prededuzione allorquando, a mio parere, era impecorribile ab initio. Ciò considerando il fatto che l'affittuario dell'azienda a cui era stata, nel frattempo, ceduta, non solo non ha mai pagato i canoni d'affitto d'azienda su cui si reggeva il Piano ma non aveva nemmeno dato (nè le possedeva) le garanzie per procedere al successivo acquisto d'azienda in opzione, elemento fondante del Piano. In questo senso, oltre a valutare l'azione di reponsabilità nei confronti dell'amministratore (consapevole dell'inconsistenza finanziaria dell'affitturia e, conseguentemente della veridicità del Piano), come trattare in sede di ammissione al passivo i compensi dell'Esperto?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              15/04/2024 18:08

              RE: RE: RE: RE: RE: compenso dell'esperto della composizione negoziata

              Sulla entità del compenso liquidato vi è poco da dire dato che, come lei stesso riconosce, sono stati rispettati i criteri di cui all'art. 25 ter CCII. Tale norma detta criteri di calcolo indubbiamente più favorevoli per l'esperto di quelli posti dal d.m. n. 30 del 2012 ed il fatto che questo risalga a dodici anni fa spiega molto. In ogni caso nello stesso citato decreto ministeriale esistono sperequazioni come quelle da lei ora denunciate se si pensa che, in forza dell'art. 5, il compenso del commissario di un concordato liquidatorio è determinato con le percentuali di cui all'art. 1, comma 1, calcolate sull'ammontare dell'attivo realizzato (comma 1) e il compenso del commissario di un concordato in continuità secondo le stesse percentuali calcolate però sull'ammontare dell'attivo risultante dall'inventario.
              Quanto ad eventuali responsabilità dell'esperto le segnaliamo lo scritto recentissimo del 10 aprile apparso su dirittodellacrisi.it, che è la rivista on line da noi sponsorizzata e sostenuta, consultabile gratuitamente, degli autori M. Ceschin e M. Panelli, dal titolo "La responsabilità in capo all'Esperto nella composizione negoziata della crisi*. Si tratta di un contributo molto approfondito, in cui può trovare le risposte al suo quesito.
              Zucchetti SG srl