Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

compenso dell'esperto della composizione negoziata

  • Marco Crifò

    Verdellino (BG)
    19/07/2022 16:47

    compenso dell'esperto della composizione negoziata

    Buongiorno,
    quale ausiliario di una procedura di concordato semplificato volevo un parere in merito a quanto segue.
    Il compenso spettante all' esperto nominato nella composizione negoziata della crisi d'impresa ha diritto alla prededuzione nel successivo concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII?
    Sicuramente spetta nelle procedure concorsuali instaurate all'esito della chiusura della composizione negoziata della crisi. Il concordato semplificato che scaturisce dal mancato raggiungimento dell'accordo e del risanamento, può essere considerato tra queste e quindi il compenso dell'esperto dovrà essere pagato in prededuzione?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/07/2022 07:44

      RE: compenso dell'esperto della composizione negoziata

      Il comma 12 dell'art. 25 ter nuovo codice dispone che il compenso dell'esperto è prededucibile ai sensi dell'art. 6, riprendendo la pari disposizione dell'art. 16 dl n. 118 del 2021 (che, ovviamente, faceva riferimento all'art. 111 l. fall.). Non avremmo dubbi pertanto a considerare il compenso dell'esperto prededucibile anche nel concordato semplificato in quanto la prededucibilità di scende da espressa disposizione di legge e non entra in ballo la funzionalità o l'occasionalità, che sono peraltro concetti di molto ridimensionati nel nuovo codice.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Crifò

        Verdellino (BG)
        28/07/2022 16:28

        RE: RE: compenso dell'esperto della composizione negoziata

        Il concordato semplificato richiama le norme del concordato ordinario in tema ad esempio dei poteri di gestione dell'amministratore della società (l'art. 25 sexies richiama l'art. 94 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). L'amministratore della società in concordato semplificato ha i poteri per pagare il compenso dell'esperto della composizione negoziata (circa € 10.000,00 come da accordo tra le parti) o è opportuno che il pagamento effettuato prima dell'omologa sia autorizzato dal Tribunale o effettuato dal liquidatore nominato con l'omologa, previo verifica anche le cause legittime di prelazione? Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/07/2022 18:05

          RE: RE: RE: compenso dell'esperto della composizione negoziata

          L'art. 25 sexies richiama, tra gli altri, l'art. 94 (che riprende l'art. 167 l.fall.) di modo che anche nel concordato semplificato il debitore, in costanza di procedura, subisce uno spossessamento attenuato che, diversamente da quanto accade nella liquidazione giudiziale (come già nel fallimento), gli consente di conservare l'amministrazione dei beni e la gestione dell'impresa fino all'omologa, seppur sotto la vigilanza dell'organo nominato dal tribunale. Pertanto gli atti indicati dal secondo comma di tale norma sono soggetti all'autorizzazione del giudice che, nel concordato ordinario, è il giudice delegato, la cui nomina non è però contemplata nel concordato semplificato; in questo, quindi, l'autorizzazione compete al tribunale, che è l'organo giudiziario chiamato in causa, come, infatti, espressamente risulta dal terzo comma dell'art. 25-septies che, appunto, richiede l'autorizzazione del tribunale per la vendita del complesso aziendale o rami della stessa o singoli beni prima dell'omologazione.
          L'art. 94 CCI- come già l'art. 167 l. fall.- richiede l'autorizzazione, oltre che gli atti specificatamente indicati, per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sicchè, nel suo caso si trtta di stabilire se il pagamento del compenso dell'esperto sia un atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione. A nostro avviso rientra nella prima categoria, ma, poiché esiste ancora qualche incertezza su tale classificazione, per prudenza , considerato anche l'importo da sborsare, è preferibile chiedere l'autorizzazione.
          Zucchetti SG Srl