Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

Concordato preventivo - Votazione - Creditore in paese per cui vige l'Embargo

  • Massimiliano Rossi

    Bolzano (BZ)
    17/09/2024 12:24

    Concordato preventivo - Votazione - Creditore in paese per cui vige l'Embargo

    Dovendo impostare un Concordato Preventivo in cui il principale creditore chirografario è un soggetto Russo il cui credito deriva da una acconto per una fornitura soggetta ad embargo che, plausibilmente, non potrà ne essere notiziato della procedura ne partecipare alla votazione, come può essere gestita la sua posizione?
    Anche creando una classe ad hoc resta il problema della sua impossibilità giuridica di partecipare alla votazione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/09/2024 18:40

      RE: Concordato preventivo - Votazione - Creditore in paese per cui vige l'Embargo

      L'esistenza dell'embargo influisce sulla possibilità di effettuare la fornitura, per cui, come giustamente ipotizza il soggetto residente in Russia è titolare del credito per l'acconto versato, per cui il problema che si pone è come comunicare con costui, che risiede o ha sede all'estero.
      Alla luce dell'attuale testo dell'art. 10 del codice della crisi, lei dovrebbe comunicare, a questo creditore con una raccomandata, da inoltrata come la eguale corrispondenza diretta all'estero all'indirizzo che risulta dalla documentazione rinvenuta, il domicilio digitale (la Pec) da lei attribuitogli, giusto il disposto dell'art, 10 comma 2 lett. b.
      Questa norma, però è stata profondamente modificata dal decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi e in attesa di pubblicazione in Gazz. Uff., c.d. terzo correttivo. Secondo questa nuova versione del comma 2 dell'art. 10, "I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da quelli indicati al comma 1, indicano agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni". Pertanto, è probabile che quando lei sarà pronto a presentare la domanda sarà in vigore il nuovo testo, in forza del quale (se la norma non viene nel frattempo ulteriormente ritoccata), non è più l'organo della procedura che deve predisporre il domicilio digitale ai creditori con sede o residenza all'estero, ma devono essere costoro a comunicarlo al curatore o al commissario, i quali si limiteranno a fare la comunicazione dell'apertura della procedura e di quant'altro prevede la legge con una raccomandata, in mancanza di altro mezzo di comunicazione. Il nuovo comma 3 dell'art. 10 poi stabilisce che "In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico".
      Zucchetti SG srl