Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

CONCORDATO MINORE EX ART. 74 CCII

  • Marco Scattolini

    Macerata
    04/10/2022 16:23

    CONCORDATO MINORE EX ART. 74 CCII

    Salve, visti i divergenti orientamenti, si chiede se un professionista che ha cessato la P.IVA, con cancellazione dall'Albo Professionale, con debiti riferiti a quest'ultima ed oggi in pensione, possa o meno, ai sensi dell'art. 74, secondo comma CCII con apporto di risorse esterne, accedere o meno al Concordato Minore.

    Si ringrazia in anticipo per la risposta.

    Marco Scattolini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/10/2022 16:27

      RE: CONCORDATO MINORE EX ART. 74 CCII

      A norma del primo comma dell'art. 74 CCII possono accedere al concordato minore i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),, tra i quali è compreso il professionista, in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, quando il ricorso alla procedura consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. Quest'ultimo requisito della continuazione dell'attività può essere superato "quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori", in quanto in tal caso l'interesse dei creditori prevale sulla ordinaria funzione del concordato minore di consentire il superamento della crisi e la continuazione dell'attività professionale,
      Trattandosi di un porofessionista non trova applicazione il comma quarto dell'art. 33, per il quale "La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile".
      Zucchetti SG Srl
      • Alessandra Molon

        ivrea (TO)
        15/12/2022 09:39

        RE: RE: CONCORDATO MINORE EX ART. 74 CCII

        Buongiorno,
        ho una casistica simile.
        L'alternativa è la liquidazione del patrimonio? Se il soggetto non ha alcun patrimonio a disposizione come si può gestire?
        grazie mille
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/12/2022 19:51

          RE: RE: RE: CONCORDATO MINORE EX ART. 74 CCII

          Per casistica simile intende dire un professionista che non può accedere al concordato minore in quanto non continua l'attività e non è possibile l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. In tal caso non rimane che la liquidazione controllata. Abbiamo in altre precedenti occasioni riportato la giurisprudenza, sempre più prevalente che ammette il ricorso alla procedura di liquidazione del patrimonio anche nel caso di mancanza di beni materiali da destinare alla liquidazione, offrendo ai creditori solo parte della propria retribuzione o pensione, e abbiamo espresso i dubbi sulla riproposizione di questo sistema anche nella nuova procedura di liquidazione controllata, esprimendo le ragioni a favore e contro.
          In particolare, a favore viene portato il comma terzo dell'art. 268, lì dove dispone che quando la domanda è proposta da un creditore non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata qualora l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie; da questa norma si può infatti dedurre che solo in questo caso, che si riallaccia ad un potere del debitore di chiedere l'attestazione, l'incapienza diventa un fattore ostativo all'apertura, e, quindi, non lo è quando la domanda è formulata dal debitore o questi, quando la domanda è proposta da un creditore, non ritenga di chiedere l'attestazione dell'OCC.
          Se la situazione è tale che il debitore non può mettere a disposizione neanche parte delle proprie retribuzioni o pensione, rimane l'esdebitazione dell'incapiente di cui all'art. 283 CCII.
          Zucchetti Sg srl