Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

conto corrente estero del fallito

  • Marcello Piacenza

    Alessandria
    25/04/2020 12:16

    conto corrente estero del fallito

    Buongiorno,

    non mi è chiaro se ai sensi dell'art. 78 c.1 L.F. in caso di fallimento si sciolgono anche i contratti di conto corrente stipulati dal fallito con istituti di credito esteri, nello specifico il fallito (imprenditore individuale) potrebbe essere titolare di conto corrente con istituto di credito sito in Germania (l'iban del c/c è tedesco).
    Nel caso in cui il curatore fallimentare italiano comunichi all'istituto di credito estero il fallimento del correntista, l'istituto di credito estero è obbligato anche lui come quelli italiani ai sensi dell'art. 78 c.1 L.F. a sciogliere il contratto di conto corrente che ha con il fallito (residente in Italia e dichiarato fallito da un Tribunale Italiano) e rimettere alla procedura l'eventuale saldo attivo del c/c alla data del fallimento?
    Grazie

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/04/2020 20:28

      RE: conto corrente estero del fallito

      L'insolvenza c.d. transfrontaliera è disciplinata dall'apposito regolamento UE del 20 maggio 2015, n. 848 il quale consente di aprire la procedura principale d'insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore e prevede che tale procedura abbia portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore; per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza una procedura secondaria di insolvenza in parallelo con la procedura principale di insolvenza, i cui effetti sono limitati ai beni situati in tale Stato.
      Sulla base di queste linee generali, l'art. 7 del citato regolamento dispone che "Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (lo «Stato di apertura»)" e che "La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. In particolare, essa determina quanto segue:
      a)-i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura di insolvenza;
      b)-i beni facenti parte della massa fallimentare e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza;
      c)-i poteri, rispettivamente, del debitore e dell'amministratore delle procedure di insolvenza;
      d)-le condizioni di opponibilità della compensazione;
      e)- gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte;
      f)- omissis"
      Come vede, anche la regolamentazione dei contratti pendenti è regolata dalla legge dello Stato in cui è stata aperta la procedura di insolvenza, ossia il fallimento, per cui amche nel suo caso trova applicazione l'art. 78 l. fall.
      Zucchetti SG srl
      • Alessandro Civati

        Milano
        04/12/2024 13:05

        RE: RE: conto corrente estero del fallito

        Buongiorno.
        Riprendo l'argomento di questo post per chiedere il vostro parere in merito alla seguente situazione.
        Un debitore italiano, persona fisica, dichiarato in liquidazione giudiziale, residente all'estero, potrebbe avere un conto corrente a lui intestato presso il luogo di residenza.
        Ciò premesso, a norma dell'art. 183 CCII e del Regolamento UE 20 maggio 2015, n. 848, il curatore può rivolgersi alle banche estere presso le quali potrebbero esserci rapporti di conto corrente intestati al debitore e chiedere il trasferimento del saldo attivo sul conto corrente della Procedura, senza che venga formalmente aperta una procedura secondaria? oppure tale apertura si rende necessaria per poter invocare l'applicazione delle norme dello Stato di apertura della procedura principale? Dalla lettura del Regolamento, parrebbe che la procedura secondaria debba essere aperta solo quando il debitore possiede una dipendenza nel territorio di altro Stato membro.
        Ed infine, laddove la richiesta di chiusura del conto corrente estero e di trasferimento del saldo fosse possibile, dovrebbe preventivamente essere richiesta l'emissione del decreto del GD ex art. 146, 2 comma CCII?
        Ringrazio anticipatamente per la risposta.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/12/2024 19:36

          RE: RE: RE: conto corrente estero del fallito

          Riproduciamo alcuni passaggi significativi della Corte giustizia UE sez. III, 18/04/2024, n.765. " Il presente regolamento (Regolamento UE 848/2015) consente di aprire la procedura principale d'insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria di insolvenza in parallelo con la procedura principale di insolvenza. La procedura secondaria di insolvenza può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni situati in tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale di insolvenza consentono di rispettare le esigenze di uniformità all'interno dell'Unione …. Le procedure secondarie di insolvenza possono avere diversi scopi, oltre a quello della tutela dell'interesse locale. Può accadere ad esempio che la massa fallimentare del debitore sia troppo complessa da amministrare unitariamente o che le divergenze tra gli ordinamenti giuridici interessati siano così rilevanti che possono sorgere difficoltà per l'estendersi degli effetti derivanti dal diritto dello Stato di apertura della procedura agli altri Stati membri nei quali i beni sono situati. Per tale motivo l'amministratore della procedura principale di insolvenza può chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza quando ciò sia necessario per una gestione efficace della massa fallimentare"
          Ne esce rafforzata l'idea da lei espressa della natura universale della apertura della procedura dichiarata in Italia negli Stati membri, della apertura della procedura secondaria solo qualora il debitore abbia una dipendenza nello Stato estero e della non obbligatorietà dell'apertura della stessa, per cui il curatore della procedura aperta in Italia può chiedere l'applicazione dell'art. 183 c.c.i.i. ai contratti di conto corretnte banvcario aperti dal debitore all'estero.
          Zucchetti SG srl